Chiarimento nr. 1: EQUIPOLLENZA TITOLI FORMATIVI
Ai sensi della Dgr. 742/2014 sono equipollenti i titoli formativi, sia di base che specialistici, rilasciati dalle Organizzazioni nazionali di Volontariato di protezione civile, iscritte all’Elenco centrale del Dipartimento di Protezione civile, ai Volontari iscritti alle strutture regionali di coordinamento e loro articolazioni locali, di cui all’art. 2 comma 1 lettera e) del regolamento regionale n.4/2013.
Titoli formativi di base: sono quelli abilitanti allo svolgimento di attività di protezione civile, richiesti da Regione Liguria per l’inserimento del volontario nelle anagrafiche di “Zerogis”.
Titoli formativi specialistici (annoverati nell’allegato 4 dell’Avviso): Addetto alla ristorazione collettiva, Utilizzo apparecchiature a motore e/o elettriche, Guida mezzi fuoristrada, Telecomunicazioni d'emergenza, Presidio territoriale.
Chiarimento nr. 2: ULTERIORI CORSI ATTINENTI ALL’IMPIEGO IN ATTIVITA’ DI PROTEZIONE CIVILE
In relazione agli ulteriori corsi di cui all’allegato 4 dell’Avviso, lettera h, punto 14, sono considerati attinenti all'impiego in attività di protezione civile di cui all'art. 2, commi 4, 6 e 7) tutti quelli che prevedono un percorso formativo afferente ai compiti svolti dai volontari ed annoverati nel Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 12 gennaio 2012:
- attività psicosociale;
- attività socio-assistenziale;
- assistenza ai soggetti maggiormente vulnerabili (giovani, anziani, malati, disabili);
- informazione alla popolazione;
- logistica;
- soccorso e assistenza sanitaria;
- uso di attrezzature speciali;
- conduzione di mezzi speciali;
- predisposizione e somministrazione pasti;
- prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e di interfaccia;
- supporto organizzativo, anche nell'ambito di sale operative, attivita' amministrative e di segreteria;
- presidio del territorio;
- attività di ripristino dello stato dei luoghi di tipo non specialistico;
- attività formative;
- attività in materia di radio e telecomunicazioni;
- attività subacquea;
- attività cinofile.
Chiarimento nr. 3: REPERIBILITA’ (Allegato 4, lettera i dell’Avviso)
La scelta della tipologia di reperibilità H24 ricomprende, ai fini dell’attribuzione del punteggio, la tipologia H12.
La disponibilità della squadra reperibile, in relazione alle previsioni dell’art. 20 – Rapporti finanziari dovrà essere offerta per gli specifici blocchi orari ivi previsti.
In relazione alle previsioni dell’art.1, 3° comma, lett. e “ulteriori attività connesse o propedeutiche allo svolgimento delle attività di cui all’art. 2 del D. Lgs. n. 1/2018” potranno essere richieste e concordate, nel caso di specifiche e contingentate necessità, anche coperture di durata inferiore.
Chiarimento nr. 4: PALLONI ILLUMINANTI (Allegato 4, lettera g dell’Avviso)
In relazione all’attribuzione del punteggio di cui all’allegato 4, lettera g, punto 7 i palloni illuminanti vengono considerati equivalenti alle torri faro.
Chiarimento nr. 5: ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PER MEZZI ED ATTREZZATURE (Allegato 4, lettere f e g dell’Avviso)
Non è possibile considerare valutabili, ai fini dell’attribuzione dei punteggi di cui all’allegato 4, alcun mezzo o attrezzatura che non possa essere effettivamente messa a disposizione in relazione ad attività che possono svolgersi “sul campo” in un luogo qualsiasi del Comune di Genova, conformemente alle norme sull’utilizzo di tale specifico mezzo o attrezzatura.
Chiarimento nr. 6: EVENTUALE CONTROLLO SANITARIO (Art. 1, comma 3, lett. d dell’Avviso)
Il numero indicativo dei volontari del Gruppo Comunale per i quali potrebbe essere eventualmente richiesto lo svolgimento delle attività di controllo sanitario è 150.
La predisposizione della documentazione, nel caso eventuale in cui il Comune di Genova richieda lo svolgimento dell’attività di controllo sanitario, sarebbe a a carico del servizio di medicina dell’organizzazione e dovrebbe comunque rispettare tutte le indicazioni di cui al Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012.
Chiarimento nr. 7: AMMISSIBILITA DELLE ULTERIORI SPESE PER IL RIMBORSO DEI PASTI IN OCCASIONE DEI TURNI DI REPERIBILITA’ (Art. 20, comma 3, lettera o)
L’avviso pubblico non prevede la possibilità di ammettere a rimborso spese entro l’ulteriore limite previsto dall’art. 20, comma 3, lettera o per i turni di reperibilità.
Atteso che quanto segnalato richiede di essere attenzionato, il Comune si riserva di effettuare in seguito ulteriori valutazioni che verranno comunicate a tutte le organizzazioni convenzionate.
Chiarimento nr. 8: AMMISSIBILITA DELLE ULTERIORI SPESE PER IL RIMBORSO DEI PASTI IN OCCASIONE DEI TURNI DI REPERIBILITA’ (Art. 20, comma 3, lettera o)
Il dettato dell’art. 20, comma 3, lettera o deve essere inteso nel seguente modo:
- mattino dalle ore 5.00 alle ore 12.00;
- pomeriggio dalle ore 12.00 alle ore 18.00;
- sera dalle ore 18 alle ore 22.00;
- notte dalle ore 22.00 alle ore 5.00.
In ogni caso, salvo necessità indifferibili ed urgenti, devono essere evitate situazioni nelle quali i volontari debbano coprire più di un turno di attività operativa.