Ultimo aggiornamento
06 Agosto 2024
Il servizio è disponibile per tutti i cittadini italiani iscritti AIRE, che ne abbiano motivato interesse, purché in possesso dei dati relativi all'intestatario del certificato.
I certificati attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata.
Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni normative non prevedono una validità superiore.
E' possibile richiedere un certificato AIRE (Residenza e Stato di Famiglia) dal portale di ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente), accedendo al servizio online con le proprie credenziali SPID o CIE.
Se non si è in possesso di identità digitale SPID o CIE o per tutti gli altri certificati attuali o storici non previsti da ANPR, è necessario inviare una PEC ad anagrafecomge@postecert.it , oppure rivolgersi ad uno dei Municipi sotto elencati, indicando i dati anagrafici della persona da certificare e allegando un documento di identità del richiedente, specificando l’uso/esenzione (specificare se nel territorio italiano o estero).
Per poter identificare esattamente la persona da certificare, occorrono i dati anagrafici (Cognome, Nome e data nascita) e documento di identità valido del richiedente.
Il documento richiesto dal richiedente.
Evasione immediata.
Evasione entro 20 giorni.
Diritti di segreteria: varia a seconda del certificato richiesto, secondo le tariffe vigenti.
Rimborso spese: varia a seconda del certificato richiesto, secondo le tariffe vigenti.
Imposta di bollo di Stato di Euro 16,00, assolta in modo virtuale o mediante contrassegno da applicare al documento, se non espressamente esentata dalle Leggi speciali in materia.
Modalità di pagamento allo sportello:
Modalità di pagamento tramite portali:
Puoi accedere a Certificati AIRE tramite il servizio online.
Portale ANPRAccesso diretto senza prenotazione ai seguenti uffici
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Il cittadino deve avvalersi dell’autocertificazione e, secondo i casi, della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e i soggetti privati gestori di pubblico servizio (artt 38, 46 e 47 DPR 445/2000).
Per tale motivo, in tutti i certificati è posta la dicitura: “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione e ai soggetti privati gestori di pubblici servizi”.
I certificati anagrafici e di stato civile possono essere richiesti per essere prodotti a soggetti privati (es. banche, imprese, assicurazioni, ecc.), come definito dalla della Legge di Stabilità (Legge n.183/2011) e dalla Direttiva n. 14/2011 - certificati e dichiarazioni sostitutive - che prevedono il pagamento dell’imposta di bollo, ai sensi anche del D.P.R. 642/1972 (Disciplina dell’imposta di Bollo), (Disciplina dell’imposta di Bollo), salvo eventuali specifiche esenzioni previste dalla L. 6 marzo 1987, n. 74 e dalla L. 4 maggio 1983, n. 184.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2000, n. 445 - Normattiva
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Richiedi assistenza06 Agosto 2024