Ultimo aggiornamento
26 Aprile 2025
Soggetti pubblici e privati, imprese e associazioni.
In generale, i contributi di costruzione sono dovuti per interventi di nuova costruzione o ristrutturazione edilizia. Il loro importo si basa sulla superficie agibile e sulla destinazione d’uso dell’immobile, secondo la Legge Regionale n. 25 del 1995 e il Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (Testo Unico dell’Edilizia).
I contributi comprendono una quota per il costo di costruzione e una per gli oneri di urbanizzazione. Puoi calcolarli autonomamente con l'autodeterminazione degli oneri oppure farli determinare dall’ufficio comunale che gestisce la pratica edilizia.
Il pagamento avviene al momento della presentazione della pratica, nel caso di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) e Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA), oppure al rilascio del permesso di costruire.
Per il calcolo del contributo di costruzione e le modalità di pagamento, consulta le istruzioni specifiche nella sezione Documenti.
Per una corretta autodeterminazione occorre essere in possesso dei dati della superficie dell'intervento edilizio e della destinazione d'uso dell'immobile in relazione all'intervento edilizio.
Se il contributo di costruzione è determinato direttamente dall'utente, i calcoli vanno riportati sull'apposito modello di autodeterminazione del contributo di costruzione disponibile nella sezione Documenti.
I dati per effettuare in autonomia il calcolo ed il pagamento dei contributi di costruzione relativi ad un intervento edilizio da realizzare, in corso di realizzazione o già realizzato.
Questo servizio non prevede servizio online nè la possibilità di prenotare un appuntamento presso uno sportello fisico. Per accedere al servizio consulta le istruzioni nella sezione Come fare
Oltre al pagamento in unica soluzione del contributo di costruzione è ammessa la rateizzazione.
É consentito il pagamento rateizzato a richiesta dell’interessato; in particolare:
a) per la quota relativa alle opere di urbanizzazione in quattro rate da corrispondere:
(I) prima rata, all’atto del rilascio del permesso di costruire o prima dell’inizio dei lavori per gli interventi oggetto di altre procedure edilizie;
(II) seconda rata, alla scadenza del sesto mese dalla data del rilascio del permesso di costruire o dalla data dell’inizio dei lavori per gli interventi oggetto di altre procedure edilizie;
(III) terza rata, alla scadenza del dodicesimo mese, dalla data del rilascio del permesso di costruire o dalla data dell’inizio dei lavori per gli interventi oggetto di altre procedure edilizie;
(IV) quarta rata, alla scadenza del diciottesimo mese, dalla data del rilascio del permesso di costruire o dalla data dell’inizio dei lavori per gli interventi oggetto di altre procedure edilizie;
b) per la quota relativa al costo di costruzione in due rate:
(I) prima rata alla scadenza del primo anno dalla data di inizio dei lavori;
(II) seconda rata alla scadenza del secondo anno dalla data di inizio dei lavori.
Qualora i lavori risultassero ultimati prima dei suddetti termini, l’importo residuo dovrà essere versato entro e non oltre gg. 60 dalla data di effettiva ultimazione dei lavori stessi.
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
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Per ulteriori domande o per informazioni in merito ad esigenze specifiche, contatta gli uffici o, se possibile, prenota un appuntamento.
26 Aprile 2025