FAQ IMU
Sì, le dichiarazioni IMU presentate per gli immobili di categoria C/1 e C/3 antecedentemente all’anno 2018 sono comunque valide e, in tal caso, non occorre presentare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Sono gli immobili locati con contratti stipulati secondo i criteri di determinazione del canone stabiliti dagli accordi locali tra le organizzazioni dei proprietari e le organizzazioni degli inquilini maggiormente rappresentative.
Nel Comune di Genova rientrano in tale tipologia i contratti agevolati (art. 2, comma 3, L. 431/98), i contratti transitori ordinari (art. 5, comma 1, L. 431/98) e i contratti transitori per studenti (art. 5, comma 2, L.431/98).
Sì, l’accordo, stipulato in attuazione della legge n. 431 del 9 dicembre 1998 e del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 16 gennaio 2017, ha previsto che per dare diritto alle agevolazioni fiscali i contratti di locazione a canone concordato dal 01.01.2018 debbano essere stipulati con l'assistenza delle associazioni firmatarie e, quindi, vidimati dalle stesse o, in caso contrario, debbano avere l'attestazione di rispondenza rilasciata dalle stesse. Fino al 2022 per avere diritto alle agevolazioni previste ai fini IMU, occorreva presentare all’Ufficio IMU copia del contratto di locazione registrato vidimato da una delle associazioni firmatarie dell’Accordo, o corredato della loro attestazione di rispondenza, entro 30 giorni dalla data di registrazione. Dal 2023 non c'è più l'obbligo di presentazione, ma i contratti devono sempre essere stipulati con l'assistenza delle associazioni firmatarie e, quindi, vidimati dalle stesse o, in caso contrario, devono avere l'attestazione di rispondenza rilasciata dalle stesse.
La legge di Stabilità 2016 ha previsto la riduzione d’imposta del 25%. Esclusivamente in caso di contratti agevolati ai sensi dell’art. 2, comma 3, L.431/98 si applica anche l’aliquota ridotta allo 0,78 per cento se il conduttore è residente nell’immobile. In caso di contratti transitori ordinari (art. 5, comma 1, L. 431/98) e di contratti transitori per studenti (art. 5, comma 2, L.431/98) è prevista la riduzione d’imposta del 25%, ma si applica l’aliquota ordinaria pari all’1,06 per cento.
Sì, a seguito della sentenza della Corte costituzionale 209/2022 che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 13, comma 2, quarto periodo del D.L. 201/2011 e per consequenzialità anche di tutti gli altri indicati nella sentenza stessa, ognuno dei coniugi può considerare l'abitazione di residenza come abitazione principale, a condizione che oltre alla residenza vi abbia la dimora abituale.
Fino al 2022 solo in caso di contratti transitori (art. 5, commi 1 e 2 della l. 431/98) occorreva presentare la documentazione attestante l’avvenuta proroga entro 30 giorni dalla registrazione della stessa presso l’Agenzia delle Entrate. Dal 2023 non è più obbligatorio.
Per l'anno 2025, a seguito dell’introduzione del Prospetto delle aliquote, per il Comune di Genova non è stato possibile confermare alcune aliquote degli anni precedenti:
• aliquota 0,29% per le unità immobiliari di categoria A/1, adibite ad abitazione principale, e relative pertinenze, da persone di età pari o superiore a 70 anni, nell’anno di riferimento dell’imposta e con reddito del nucleo familiare non superiore ad euro 30.000,00;
• aliquota 0,84% per gli immobili commerciali inseriti nei patti d’area e locati a canone ridotto, come previsto dalla deliberazione del Consiglio regionale della Liguria n. 31 del 17.12.2012 e approvati sulla base della Legge Regionale n. 1 del 2 gennaio 2007;
• aliquota 0,84% per gli immobili localizzati nel Centro Storico di Genova inseriti nella zona censuaria catastale 1A, limitatamente alla durata di tre anni dalla data di inizio lavori, che nel corso dell’anno d’imposta e seguenti siano stati oggetto di recupero edilizio e che presentino i requisiti indicati nella deliberazione delle aliquote;
• aliquota 0,84%, riconosciuta per un periodo di tre anni dall’iscrizione nell’apposito registro, per le unità immobiliari che costituiscono beni strumentali nell’esercizio dell’attività di impresa, possedute e utilizzate direttamente da piccole e medie imprese innovative (PMI innovative), così come definite all’art. 4 del D.L. 3 del 24 gennaio 2015, convertito nella L. 33/2015, iscritte nell’apposito registro istituito dalla Camera di Commercio purché la società versi in condizioni di regolarità fiscale/tributaria, anche con riferimento ai tributi locali;
• aliquota 0,96% per gli immobili concessi in comodato d’uso gratuito e utilizzati come abitazione principale (e relative pertinenze) da parenti di primo grado in linea retta (genitori-figli) e posseduti da soggetti che non siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su altro immobile nel territorio nazionale.
La Legge di Stabilità 2016 ha previsto che per gli immobili concessi in comodato ad un parente in linea retta entro il primo grado che la utilizzi come abitazione principale si applichi l’IMU, con la riduzione della base imponibile del 50%, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate come A/1, A/8 e A/9, a condizione che il contratto di comodato sia registrato e che il comodante possieda quel solo immobile ad uso abitativo in Italia e risieda anagraficamente e dimori abitualmente nel comune di Genova. Il beneficio si applica comunque anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda l’immobile adibito a propria abitazione principale, a condizione che non sia di categoria catastale A/1, A/8 o A/9. Come precedentemente indicato, da quest’anno la riduzione della base imponibile del 50% può continuare ad essere applicata in caso di decesso del comodatario qualora nell’immobile risiedano il coniuge e figli minori.
Sì, a seguito della sentenza della Corte costituzionale 209/2022 che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 13, comma 2, quarto periodo del D.L. 201/2011 e per consequenzialità anche di tutti gli altri indicati nella sentenza stessa, ognuno dei coniugi può considerare l'abitazione di residenza come abitazione principale, a condizione che oltre alla residenza vi abbia la dimora abituale.
Il Ministero dell’economia e delle finanze ha precisato che è possibile registrare anche i contratti verbali e che ai soli fini IMU la relativa registrazione può essere effettuata previa esclusiva presentazione del modello di richiesta di registrazione (modello 69) in duplice copia, in cui, come tipologia dell’atto, deve essere indicato “Contratto verbale di comodato”.