FAQ IMU
La legge di Stabilità 2016 ha previsto la riduzione d’imposta del 25%.
Esclusivamente in caso di contratti agevolati ai sensi dell’art. 2, comma 3, L.431/98 fino all'anno 2024 si applicava anche l’aliquota ridotta allo 0,78 per cento se il conduttore era residente nell’immobile. Per l'anno 2025 si applica l'aliquota dell'1,06 percento come in caso di contratti transitori ordinari (art. 5, comma 1, L. 431/98) e di contratti transitori per studenti (art. 5, comma 2, L.431/98).
Fino al 2022 solo in caso di contratti transitori (art. 5, commi 1 e 2 della l. 431/98) occorreva presentare la documentazione attestante l’avvenuta proroga entro 30 giorni dalla registrazione della stessa presso l’Agenzia delle Entrate. Dal 2023 non è più obbligatorio.
La Legge di Stabilità 2016 ha previsto che per gli immobili concessi in comodato ad un parente in linea retta entro il primo grado che la utilizzi come abitazione principale si applichi l’IMU, con la riduzione della base imponibile del 50%, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate come A/1, A/8 e A/9, a condizione che il contratto di comodato sia registrato e che il comodante possieda quel solo immobile ad uso abitativo in Italia e risieda anagraficamente e dimori abitualmente nel comune di Genova. Il beneficio si applica comunque anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda l’immobile adibito a propria abitazione principale, a condizione che non sia di categoria catastale A/1, A/8 o A/9. Come precedentemente indicato, da quest’anno la riduzione della base imponibile del 50% può continuare ad essere applicata in caso di decesso del comodatario qualora nell’immobile risiedano il coniuge e figli minori.
Il Ministero dell’economia e delle finanze ha precisato che è possibile registrare anche i contratti verbali e che ai soli fini IMU la relativa registrazione può essere effettuata previa esclusiva presentazione del modello di richiesta di registrazione (modello 69) in duplice copia, in cui, come tipologia dell’atto, deve essere indicato “Contratto verbale di comodato”.
NO, la legge prevede che il comodante entro il 30 giugno dell’anno successivo alla stipula del contratto presenti la dichiarazione IMU per attestare il possesso dei requisiti richiesti prestando particolare attenzione ad indicare:
- nel campo "14" la riduzione "3" relativa a "Immobile in comodato";
- nel campo "20" corrispondente alla "Data inizio/termine del possesso o variazione d'imposta", la data di decorrenza del contratto di comodato o dell'agevolazione, se successiva;
- nel campo "Agenzia delle Entrate di", dove è stato registrato il contratto;
- nel campo "Estremi del titolo", il numero e la data di registrazione del contratto;
- nel campo "Annotazioni", i dati anagrafici, il codice fiscale e il grado di parentela del comodatario.
SI’, il Ministero dell’economia e delle finanze, con la risoluzione n. 1/DF, ha chiarito che non usufruiscono dell’agevolazione coloro che possiedono, oltre alla propria abitazione principale e all’immobile concesso in comodato, altri immobili destinati ad uso abitativo in tutta Italia, come ad esempio una abitazione locata o a disposizione.
No. La normativa non reca particolari disposizioni con riferimento alla percentuale di possesso o alla destinazione dell’immobile. Pertanto il possesso, anche con percentuali di comproprietà minime, di un’altra abitazione, e come tale accatastata, indipendentemente dall’uso di fatto, esclude l’accesso al beneficio della riduzione del 50% della base imponibile sull’immobile concesso in comodato gratuito.
SI’, sono esenti dall’IMU solo i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.
Sì. Ma i residenti all’estero, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, possono beneficiare di una riduzione del 50% dell’IMU, così come previsto dall’art. 1 c.48 della legge di Bilancio 2021, per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto.
Solo per l'anno 2022 il comma 743 della legge di Bilancio 2022 ha diminuito dal 50 al 37,5% la misura dell'IMU dai suddetti dovuta.