FAQ IMU
FAQ
No. La normativa non reca particolari disposizioni con riferimento alla percentuale di possesso o alla destinazione dell’immobile. Pertanto il possesso, anche con percentuali di comproprietà minime, di un’altra abitazione, e come tale accatastata, indipendentemente dall’uso di fatto, esclude l’accesso al beneficio della riduzione del 50% della base imponibile sull’immobile concesso in comodato gratuito.
Sì, anche per questa tipologia di immobili occorre presentare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, entro la scadenza del saldo d’imposta. Tale adempimento ha sostituito dal 2018 la presentazione della Dichiarazione IMU per il caso specifico.
SI’, sono esenti dall’IMU solo i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.
Sì, le dichiarazioni IMU presentate per gli immobili di categoria C/1 e C/3 antecedentemente all’anno 2018 sono comunque valide e, in tal caso, non occorre presentare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Sono gli immobili locati con contratti stipulati secondo i criteri di determinazione del canone stabiliti dagli accordi locali tra le organizzazioni dei proprietari e le organizzazioni degli inquilini maggiormente rappresentative.
Nel Comune di Genova rientrano in tale tipologia i contratti agevolati (art. 2, comma 3, L. 431/98), i contratti transitori ordinari (art. 5, comma 1, L. 431/98) e i contratti transitori per studenti (art. 5, comma 2, L.431/98).
Sì, l’accordo, stipulato in attuazione della legge n. 431 del 9 dicembre 1998 e del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 16 gennaio 2017, ha previsto che per dare diritto alle agevolazioni fiscali i contratti di locazione a canone concordato dal 01.01.2018 debbano essere stipulati con l'assistenza delle associazioni firmatarie e, quindi, vidimati dalle stesse o, in caso contrario, debbano avere l'attestazione di rispondenza rilasciata dalle stesse. Fino al 2022 per avere diritto alle agevolazioni previste ai fini IMU, occorreva presentare all’Ufficio IMU copia del contratto di locazione registrato vidimato da una delle associazioni firmatarie dell’Accordo, o corredato della loro attestazione di rispondenza, entro 30 giorni dalla data di registrazione. Dal 2023 non c'è più l'obbligo di presentazione, ma i contratti devono sempre essere stipulati con l'assistenza delle associazioni firmatarie e, quindi, vidimati dalle stesse o, in caso contrario, devono avere l'attestazione di rispondenza rilasciata dalle stesse.
La legge di Stabilità 2016 ha previsto la riduzione d’imposta del 25%. Esclusivamente in caso di contratti agevolati ai sensi dell’art. 2, comma 3, L.431/98 si applica anche l’aliquota ridotta allo 0,78 per cento se il conduttore è residente nell’immobile. In caso di contratti transitori ordinari (art. 5, comma 1, L. 431/98) e di contratti transitori per studenti (art. 5, comma 2, L.431/98) è prevista la riduzione d’imposta del 25%, ma si applica l’aliquota ordinaria pari all’1,06 per cento.