Disciplina dell'IMU

Il presupposto dell’IMU [art. 1, comma 740, della legge n. 160 del 2019] è il possesso di: - fabbricati, esclusa l’abitazione principale (salvo quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9); - aree fabbricabili; - terreni agricoli.

L’IMU è dovuta dai seguenti soggetti [art. 1, comma 743, della legge n. 160 del 2019]:

- proprietario dell’immobile;
- titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sull’immobile;
- genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice;
- concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
- locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.

L’imposta municipale propria (IMU) è l’imposta dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing.

L’IMU è stata introdotta, a partire dall’anno 2012, sulla base dell’art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in sostituzione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI).

A decorrere dal 2014 e fino al 2019, poi, l’IMU è stata individuata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) quale imposta facente parte, insieme al tributo per i servizi indivisibili (TASI) e alla tassa sui rifiuti (TARI), dell’imposta unica comunale (IUC).

La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) ha successivamente abolito, a decorrere dall’anno 2020, la IUC e – tra i tributi che ne facevano parte – la TASI. Sono, invece, rimasti in vigore gli altri due tributi che componevano la IUC, vale a dire la TARI e l’IMU, quest’ultima come ridisciplinata dalla stessa legge n. 160 del 2019.

Per effettuare il calcolo dell'imposta dovuta occorre considerare che il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

Calcolo dell’imposta per i fabbricati

La base imponibile dell’imposta per i fabbricati è costituita dal valore della rendita catastale rivalutata del cinque per cento e moltiplicata per i seguenti coefficienti:

160 per le abitazioni del gruppo A (esclusa la categoria A/10) e categorie C/2, C/6 e C/7

140 per i fabbricati del gruppo catastale B, C/3, C/4 e C/5

80 per i fabbricati del gruppo catastale D/5 e A/10

65 per i fabbricati del gruppo catastale D (ad eccezione dei D/5)

55 per i fabbricati del gruppo catastale C/1

Il calcolo dell’imposta sarà quindi: Rendita catastale rivalutata (rendita X 1,05) X il coefficiente specifico per ogni categoria X l’aliquota prevista.

Calcolo dell’imposta per l’abitazione principale categorie A/1, A/8 e A/9:[Rendita catastale rivalutata (rendita X 1,05) X 160 X l’aliquota prevista] – detrazione

Calcolo dell’imposta per i terreni

La base imponibile dell’imposta per i terreni è costituita dal reddito dominicale rivalutato del venticinque per cento e moltiplicato per il coefficiente di 135.
L’aliquota da applicare è quella ordinaria.

Calcolo dell’imposta per le aree fabbricabili

Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Il versamento dell’ IMU deve essere effettuato con modello F24, per l'acconto entro il 16 giugno dell'anno d'imposta , per il saldo entro il 16 dicembre dell'anno d'imposta, utilizzando i seguenti codici tributo:

Il versamento dell’ IMU deve essere effettuato con modello F24, per l'acconto entro il 16 giugno dell'anno d'imposta , per il saldo entro il 16 dicembre dell'anno d'imposta, utilizzando i seguenti codici tributo:

3912 IMU su abitazione principale e relative pertinenze (per immobili di categoria A1, A8, A9)

3914 IMU per i terreni

3916 IMU per le aree fabbricabili

3918 IMU per gli altri fabbricati

3925 IMU per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO”

3930 IMU per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE”

Il codice Ente del Comune di Genova è D969
Il modello F24 è disponibile on line sul sito dell’Agenzia delle Entrate
Il pagamento dell'F24 può essere effettuato presso uffici postali, banche e on line.

Residenti all'estero

I cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’AIRE sono soggetti ad IMU.

La legge 160/2019 non prevede più alcuna possibilità di assimilazione ad abitazione principale per gli immobili posseduti dai cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’AIRE, neppure per quelli già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza.

Nell'anno 2023 per una sola unita' immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprieta' o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783,della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' applicata nella misura del 50%. L'attestazione del possesso dei requisiti richiesti va effettuata tramite presentazione della dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo, inserendo l'indicazione nelle annotazioni e allegando copia della documentazione attestante il possesso di tali requisiti.

I residenti all'estero che hanno difficoltà ad effettuare il versamento tramite modello F24 possono contattare l'Ufficio IMU 

 

Regolamento IMU

L. 160/2019 commi 738-783