Ultimo aggiornamento
24 Aprile 2025
Operatori che forniscono o sono autorizzati a fornire una rete pubblica di comunicazione elettronica, o una risorsa correlata.
La Segnalazione Certificata Inizio Attività (ai sensi del Decreto Legislativo 259 del 1 agosto 2003 così come modificato dal Decreto Legislativo 207 del 8 novembre 2021) si presenta per la realizzazione di impianti con potenza in singola antenna uguale o inferiore ai 20 Watt (articolo 44 comma 3), o modifica delle caratteristiche trasmissive degli impianti preesistenti indipendentemente dai Watt di potenza (articolo 45 comma 1), o installazione di apparati con tecnologia 4G o altre tecnologie su impianti preesistenti (articolo 45 comma 1).
L’attività edilizia oggetto di SCIA può essere iniziata dalla data di presentazione della stessa, ma l'attivazione dell'impianto può avvenire a 30 giorni previo silenzio assenso da parte di ARPAL.
L’esecuzione dei lavori in assenza di SCIA, comporta la corresponsione di una sanzione pecuniaria, stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all’aumento di valore dell’immobile valutato dall’agenzia del territorio.
La SCIA pertanto può essere inviata anche qualora le opere risultino già effettuate o già in corso di esecuzione, in tal caso la SCIA deve essere presentata spontaneamente e comporta:
- nel caso di opere già effettuate e conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della presentazione della segnalazione, il pagamento della relativa sanzione amministrativa minima, soggetta ad eventuale conguaglio,
- nel caso di opere in corso di esecuzione, il pagamento della relativa sanzione amministrativa.
La SCIA ha un'efficacia di 3 anni, decorrente dalla data di presentazione.
L’interessato deve trasmettere la comunicazione di fine lavori al Comune nei termini indicati dal provvedimento (articolo 45 comma 4).
L'esecuzione dei lavori soggetti a Segnalazione certificata di inizio Attività rientra nella norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo 81 del 9 aprile 2008).
Le SCIA sono soggette a controllo a campione ai sensi dell'articolo 39 bis della Legge Regionale 16 del 6 giungo 2008 (disciplina dell'attività edilizia). Le procedure per le effettuazioni dei controlli e la quantità di pratiche da controllare sono state stabilite nella Determinazione Dirigenziale n. 15 del 2017 e riguardano il controllo di natura urbanistico edilizia e il controllo sui DURC. I controlli a campione avvengono con le tempistiche stabilite nel predetto atto dirigenziale e con l'ausilio di apposito strumento informatico, al fine di assicurare la massima trasparenza e casualità. Lo stesso può richiedere atti di assenso. Nei casi di accertata carenza di requisiti e presupposti per la presentazione della SCIA, il Comune adotta i provvedimenti previsti dall’art. 19 Legge 241 del 7 agosto 1990.
Puoi presentare la richiesta esclusivamente attraverso la procedura online dello Sportello Unico dell’Edilizia. Per collegarti clicca su "accedi al servizio" e successivamente sul collegamento Portale SUE.
Prima di accedere al Portale SUE ti consigliamo di prendere visione delle specifiche informazioni contenute nella pagina dedicata.
Per trasmettere la domanda, dopo esserti collegato segui questi passaggi:
Proseguendo nel Portale SUE trovi le indicazioni per compilare correttamente la pratica secondo un sistema guidato a seconda delle necessità e particolarità dei contenuti.
Prima di trasmettere eventuali integrazioni alla pratica, spontanee o richieste dall'Ufficio, ti consigliamo di prendere visione delle specifiche informazioni contenute nella pagina dedicata.
Se hai bisogno è attivo un servizio di assistenza telefonica (Help Desk) esclusivamente per l’invio informatico delle pratiche, contattando il numero 010 5573880 nei seguenti orari:
- venerdì orario 9.00 - 12.00
Per accedere al servizio online, ti occorre una delle seguenti credenziali:
Inoltre, devi avere:
Informazioni sulla documentazione che devi allegare:
Tutta la documentazione e gli elaborati di progetto devono essere redatti e sottoscritti da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra od altro professionista equipollente regolarmente abilitato ed iscritto ad un albo professionale).
Ricevuta di avvenuta presentazione.
Il servizio è gratuito.
La SCIA spontaneamente effettuata quando l’intervento è in corso di esecuzione, comporta il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di 516,00 €.
Puoi accedere a SUIP - Segnalazione Certificata di inizio attività (SCIA) per installazione/modifica di impianti radioelettrici tramite il servizio online.
Portale SUEPer conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
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24 Aprile 2025