Ultimo aggiornamento
27 Maggio 2025
Soggetti pubblici e privati, imprese e associazioni.
La Conferenza dei servizi preliminare prevista all’articolo 14 comma 3 della Legge 241 del 7 agosto 1990 può essere indetta dall’amministrazione procedente, su motivata richiesta dell’interessato, per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi al fine di poter effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti.
La finalità della Conferenza preliminare è quella di indicare al richiedente, prima della presentazione della richiesta volta all’ottenimento del titolo edilizio sul progetto definitivo, le condizioni per ottenere i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta o atti di assenso comunque denominati.
Le risultanze del procedimento di Conferenza preliminare costituiscono valutazioni utili allo sviluppo della successiva fase progettuale.
La Conferenza preliminare si svolge ai sensi dell’articolo 14bis della Legge 241 del 7 agosto 1990 con possibile abbreviazione di termini sino alla metà.
Per ulteriori informazioni o richieste, contatta l’ufficio che, eventualmente, ti fisserà un appuntamento.
Puoi presentare la richiesta esclusivamente mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), utilizzando l'indirizzo istituzionale comunegenova@postemailcertificata.it specificando nella parte testuale della mail che la documentazione allegata deve essere destinata all'attenzione della Direzione Pianificazione Urbanistica - Ufficio Procedimenti Concertativi.
Per accedere al servizio devi avere:
Informazioni sulla documentazione da allegare:
In caso di richiesta di integrazioni alla documentazione presentata il procedimento resta sospeso sino alla scadenza del termine assegnato o alla ricezione della documentazione integrativa o sostitutiva. Decorso il termine assegnato senza che le integrazioni siano state fornite la richiesta viene archiviata.
Tutta la documentazione e gli elaborati di progetto redatti e sottoscritti da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra od altro professionista equipollente regolarmente abilitato ed iscritto ad un albo professionale) devono essere allegati sia in formato .p7m (firmati digitalmente) che in formato .pdf.
Comunicazione di conclusione del procedimento.
Il numero di giorni indica il termine massimo e decorre dalla data di ricezione della richiesta (articolo 13 del Decreto Legge 76 del 16 luglio 2020), salvo sospensione dei termini per richiesta integrazioni (Legge 241 del 7 agosto 1990).
Il numero di giorni indica il termine massimo e decorre dalla data di ricezione della richiesta (articolo 13 del Decreto Legge 76 del 16 luglio 2020), salvo sospensione dei termini per richiesta integrazioni (Legge 241 del 7 agosto 1990).
Il servizio è gratuito.
Questo servizio non prevede servizio online nè la possibilità di prenotare un appuntamento presso uno sportello fisico. Per accedere al servizio consulta le istruzioni nella sezione Come fare
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27 Maggio 2025