Ultimo aggiornamento
15 Maggio 2025
Cittadini stranieri, sia UE che extra-UE, già residenti nel Comune di Genova.
Il cittadino residente che desidera rettificare o aggiornare i propri dati anagrafici o quelli dei componenti del nucleo familiare (ad esempio, stato civile, paternità, maternità, ecc.) deve inviare la documentazione che supporta la modifica richiesta.
Gli atti e i documenti rilasciati da autorità straniere sono validi in Italia se legalizzati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero e devono essere tradotti in italiano, con il timbro "per traduzione conforme". Nei paesi senza traduttori ufficiali, è necessaria una certificazione di conformità rilasciata dall’ufficio consolare.
La documentazione può essere presentata attraverso una delle seguenti modalità:
Per la rettifica dei dati anagrafici, bisogna presentare:
Nota: il certificato di stato libero e di matrimonio è valido per 6 mesi dalla data di emissione.
Apostille
L’apostille è necessaria per i documenti rilasciati da autorità di Paesi che hanno firmato la Convenzione dell'Aja del 1961. Per ottenere l'apostille, è necessario rivolgersi all'autorità competente del Paese di emissione del documento.
Elenco dei Paesi che hanno ratificato la Convenzione dell'Aja
In alternativa, è possibile produrre una dichiarazione consolare accompagnata dalla legalizzazione della Prefettura, a meno che il Paese non abbia aderito alla Convenzione di Londra del 1968 (in tal caso non è necessaria la legalizzazione).
Elenco dei Paesi aderenti alla Convenzione di Londra
Estratti plurilingue
La Convenzione di Vienna del 1976 prevede che, per la certificazione dello stato civile, i documenti possano essere emessi in modelli plurilingue senza necessità di legalizzazione o traduzione.
Elenco dei Paesi che aderiscono alla Convenzione di Vienna.
Attenzione: i modelli plurilingue rilasciati dalle Autorità Albanesi non sono validi secondo la Convenzione di Vienna e devono essere muniti di apostille e traduzione legalizzata.
Modulo standard multilingue (Regolamento UE 2016/1191)
Il Regolamento UE 2016/1191 prevede l'esenzione da ogni forma di legalizzazione per i documenti pubblici rilasciati in Paesi aderenti. Questi devono essere accompagnati da un modulo standard multilingue.
Elenco dei Paesi a cui si applica il Regolamento
Per i Paesi non aderenti alle convenzioni citate, la documentazione deve essere tradotta e legalizzata dall’autorità italiana all’estero.
La rettifica o l'aggiornamento dei dati anagrafici.
Dopo la registrazione, l'ufficio procederà alla verifica dei requisiti e, decorsi 45 giorni in assenza di comunicazioni, il procedimento sarà concluso positivamente.
In caso contrario, se la documentazione presentata non risultasse conforme o corrispondente al vero, si incorrerebbe nella decadenza dai benefici ottenuti e responsabilità penale per dichiarazioni mendaci come previsto dagli art 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000.
Il servizio è gratuito.
Puoi accedere a Rettifica dei dati registrati in Anagrafe tramite il servizio online.
Vai al servizioSe manca la documentazione richiesta, la domanda non sarà accettata e dovrà essere inviata una nuova istanza.
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Normativa di riferimento
Consulta anche la normativa relativa alla traduzione dei documenti:
Per chiarimenti su questo servizio utilizza il modulo digitale Richiedi assistenza.
Per ulteriori domande o per informazioni in merito ad esigenze specifiche, contatta gli uffici o, se possibile, prenota un appuntamento.
15 Maggio 2025