Interdizione temporanea al consumo e alla vendita di bevende alcoliche nel territorio cittadino a tutela della salute pubblica e della sicurezza urbana

In tutto il territorio del Comune di Genova, ogni giorno, dalle ore 22.00 alle ore 06.00 del giorno successivo, fino al 30 settembre 2026

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Descrizione

Ordinanza della Sindaca - Atto n. ord. 113 del 30.03.2026

In tutto il territorio del Comune di Genova, ogni giorno, dalle ore 22.00 alle ore 06.00 del giorno successivo, fino al 30 settembre 2026, ferma ed impregiudicata la vigenza del divieto di detenzione e consumo su aree pubbliche, escluse le aree date in concessione a pubblici esercizi, di bevande alcoliche e analcoliche in contenitori di vetro o di metallo già previsto dal comma 2 dell’art. 4 del Regolamento comunale di polizia annonaria per la convivenza tra le funzioni residenziali e commerciali e le attività di svago
nella Città di Genova, siano vietati a chiunque, in area pubblica e/o aperta al pubblico ad eccezione delle superfici di somministrazione autorizzate (plateatici), il consumo e la detenzione finalizzata all’immediato consumo sul posto (contenitori di qualsiasi materiale privi della chiusura originaria) di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

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Ultimo aggiornamento

20 Aprile 2026

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