Fiera di Sant'Agata 2026 - Graduatoria spuntisti

Graduatoria utile ai fini dell'assegnazione del posteggio in spunta

Data:
Tempo di lettura:

13 min

Descrizione

Si pubblica la graduatoria per consentire la spunta (assegnazione posteggi liberi) della Fiera di Sant'Agata 2026

Si comunica che l’assegnazione dei posteggi che risulteranno liberi (spunta) sarà effettuata il giorno giovedì 29/01/2026 a partire dalle ore 15,00 presso l’Auditorium sito al piano terra in Via di Francia 1 (Matitone).

Si ricorda, come sempre, la possibilità di delegare la scelta a persona di fiducia o alle associazioni di categoria tramite l'apposito modulo, anche pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Genova. 

Si precisa che l'invio del modulo tramite e-mail deve avvenire entro l'orario di inizio della spunta per consentirne all'Ufficio la corretta presa visione.

 In caso di delega pervenuta tramite e-mail ovvero presentata personalmente il giorno della spunta, si ricorda la necessità di allegare alla documentazione copia di carta di identità in corso di validità sia del delegante che del delegato.

Si ricorda che la Fiera di Sant'Agata verrà effettuata domenica 01 febbraio 2026, in località San Fruttuoso, con accesso degli operatori dalle ore 06:00 e svolgimento dalle ore 08:00 alle ore 20:00.

Il giorno della fiera l’occupazione del posteggio da parte del titolare, e coerentemente da parte degli assegnatari tramite operazioni di spunta, dovrà avvenire entro le ore 7:00 a.m. 

Nell’ambito della stessa fiera i posteggi hanno diversa tariffa a seconda della classificazione della strada su cui sono posizionati.

Le aree interessate dal posizionamento dei banchi, secondo la planimetria pubblicata su sito istituzionale del Comune di Genova, sono:

  • Corso Sardegna   categoria 1
  • Via Giacometti categoria 1
  • Via Casoni categoria 1
  • Piazza Terralba categoria 2
  • Via Torti categoria 1
  • Piazza Martinez categoria 1
  • Via M. Novaro categoria 3
  • Piazza Giusti categoria 3
  • Corso G. Galilei categoria 3
  • Piazza Manzoni categoria 3

Ai fini dell’applicazione del canone patrimoniale per le Fiere si applica specifica classificazione delle strade in cinque categorie di cui all’Allegato B del Regolamento denominato “Canone Unico Patrimoniale” (approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 29/04/2021 e successive modifiche ed integrazioni) ed è calcolato applicando le seguenti tariffe al metro quadro, ai sensi della Deliberazione di Giunta n. 238/2025:

tariffe: categoria strada 1 eur 4,80; categoria strada 2 eur 3,90; categoria strada 3 eur 3,11; categoria strada 4 eur 1,77; categoria strada 5 eur 1,04

 

Ai fini organizzativi la rilevazione della presenza presso il posteggio potrà essere effettuata dal personale addetto a partire dalle ore 07:30.

E’ tassativamente vietato abbandonare la manifestazione prima del termine sopra indicato, pena il mancato rilevamento della presenza dell’operatore oltre alle altre sanzioni ove previste.

Si comunica inoltre la necessità del rispetto di quanto previsto dagli artt.  26, 27, 28, 29, 30 e 32 del vigente Regolamento comunale in materia di commercio e polizia annonaria (approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 20/07/2010 e successive modifiche ed integrazioni).

 

Si riportano gli articoli di riferimento del Regolamento comunale in materia di commercio e polizia annonaria (approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 20/07/2010 e successive modifiche ed integrazioni):

Art. 26 - Divieti

1. Nei mercati, nei posteggi fuori mercato, nelle fiere, nelle fiere promozionali, agli operatori è vietato:

a) ingombrare le aree riservate ai compratori, lo spazio tra i banchi, le aree di servizio o comunque ostacolare la circolazione pedonale e veicolare ove esistente;

b) attirare, sollecitare, i compratori con offerte, grida, schiamazzi o utilizzare a tal fine strumenti per l’amplificazione o la riproduzione di suoni e voci;

c) introdurre cani e/o altri animali per gli operatori alimentaristi;

d) attentare all’ordine, all’igiene, alla sicurezza, al decoro, alla disciplina ed alla pacifica convivenza delle persone;

e) depositare materiali infiammabili, esplosivi e comunque nocivi o pericolosi;

f) vendere o esporre armi, esplosivi ed oggetti preziosi, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del RD 773/1931;

g) esporre/posizionare a terra le merci ad esclusione di calzature, articoli di ferramenta,

terraglie, articoli da giardino, fiori e piante, articoli per l’agricoltura, animali da cortile, e tutti gli articoli che nel normale utilizzo sono collocati a terra, purché non siano a diretto contatto col suolo.

In particolare agli operatori alimentaristi è vietato fumare durante le operazioni di vendita e di produzione;

h) Installare apparecchi leciti da intrattenimento senza preventiva autorizzazione nei casi di subingresso o di nuova concessione.

 

Art. 27 – Utilizzo del posteggio

[…]

3. L’operatore non deve occupare con il proprio banco i marciapiedi adibiti a pubblico passaggio, gli accessi ai negozi, ai numeri civici ed ai passi carrabili.

4. Il fronte espositivo delle merci non deve essere interrotto da automezzi o da attrezzature.

5. La vendita deve avvenire in corrispondenza del fronte espositivo che al massimo può essere disposto su due lati adiacenti, nei limiti dell’area specificata nella concessione.

 

Art. 28 - Transito e collocazione dei veicoli di servizio

1. Durante lo svolgimento del mercato è interdetta la circolazione e la sosta dei veicoli nell’area delimitata dai posteggi mercatali, con l’eccezione dei veicoli di servizio e di emergenza, e degli autoveicoli di trasporto della merce dei concessionari del posteggio.

2. Ad ogni concessionario è consentita la collocazione del proprio veicolo da trasporto dietro il banco di vendita, quando lo stesso è utile come deposito delle merci, a condizione che sia idoneo all’uso, non rechi danno o disturbo ad altre attività di mercato o a proprietà private, sia rigorosamente contenuto entro i limiti del posteggio tracciato sul suolo.

3. Al concessionario che utilizza un “mezzo attrezzato” per effettuare la vendita è consentito occupare solo lo spazio avuto in concessione.

 

Art. 29 - Caratteristiche di banchi, tendoni, ombrelloni e simili

1. I banchi su cui sistemare le merci devono avere un’altezza dal suolo non inferiore a cm. 50.

2. I tendoni a copertura dei banchi e gli ombrelloni devono avere altezza di m. 2 dal suolo, misurata a partire dalla loro parte più bassa e sul fronte di vendita. Non devono sporgere oltre 50 cm. dagli spazi assegnati là dove è possibile e devono uniformarsi alle disposizioni della Civica Amministrazione che tendono all’unificazione delle forme dei colori e delle dimensioni.

3. Gli sportelli dei mezzi attrezzati alla vendita se utilizzati per appendervi le merci esposte, sono soggetti alla stessa disciplina dei tendoni e degli ombrelloni.

4. Le caratteristiche dei banchi, tendoni, ombrelloni e simili devono essere tali da non causare impedimento od ostacolo alle persone con disabilità motoria e/o sensoriale.

 

Art. 30 - Sistemazione attrezzature ed esposizione merci

1. Le attrezzature utilizzate sul posteggio (tende, ombrelloni, tralicci, cartelli, ecc.), nonché le merci poste in vendita, devono essere contenute entro l’area assegnata e non arrecare danno all’attività degli altri operatori o di terzi, creare intralcio alla circolazione pedonale o veicolare, costituire o poter costituire pericolo ed essere conformi alle specificazioni impartite in materia di attrezzature tecniche.

2. Le merci esposte in posizione verticale o appese ad attrezzature installate sul posteggio, devono essere disposte ad altezza non inferiore a m. 1,80 dal suolo. La misura è effettuata dalla estremità inferiore delle merci stesse.

3. La collocazione di attrezzature e merci non deve, in alcun caso, ostruire la visuale dei banchi vicini.

 

Art. 32 - Pulizia suolo e sgombero rifiuti

1. I soggetti titolari della concessione o gli assegnatari giornalieri del posteggio devono:

a) mantenere le aree di vendita e le relative pertinenze pulite e sgombere dai rifiuti;

b) effettuare la raccolta e l’eventuale differenziazione dei rifiuti secondo le modalità indicate dal Gestore del Servizio e immettere i materiali in appositi sacchi/contenitori;

c) conferire i rifiuti negli appositi contenitori predisposti dal Gestore del Servizio Rifiuti, entro un’ora dall’orario di chiusura del mercato.

 

Art. 54 - Norme comuni con i mercati su strada, integrazioni

[…]

2. Le tende e gli ombrelloni devono essere di colore bianco. Il banco, nel suo complesso, deve essere mantenuto decoroso ed ordinato per tutta la durata della manifestazione.

 

Art. 56 - Presenze effettive

[...]

5. Le assenze giustificate non rilevano ai fini del computo previsto dall’art. 147 della Legge Regionale. Sono assenze giustificate il ricovero ospedaliero dell’operatore, di un famigliare sino al 2° grado di parentela o gravi e documentati problemi di salute.

 

Legge Regionale 1/2007

Art. 147. (Decadenza dell'autorizzazione per attività commerciale su aree pubbliche).

[...]

2. L'autorizzazione e la concessione di posteggio nella fiera decadono qualora il posteggio non sia utilizzato per un numero di edizioni superiore ad un terzo di quelle previste in un triennio, fatti salvi i casi di sospensione volontaria di cui all'articolo 127

 

Si comunica che la planimetria potrebbe subire modifiche sulla base degli accertamenti effettuati sul posto dall'Ufficio Tecnico.

 

 

Allegati

A cura di

Uffici

Ufficio Fiere – Spettacolo viaggiante

Ricevere istanze di partecipazione alle fiere ed emettere provvedimento finale nonchè ricevere istanze, svolgere l'istruttoria ed emettere provvedimento finale per spettacoli viaggianti, luna park, circo
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Ultimo aggiornamento

29 Gennaio 2026

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