Ultimo aggiornamento
30 Aprile 2025
Soggetti pubblici e privati, imprese e associazioni.
La consultazione dei dati è disponibile attraverso il Servizio online.
Il servizio è ad accesso libero.
Il servizio permette di visualizzare:
Il servizio permette altresì di scaricare ove disponibili:
Il servizio è gratuito.
Puoi accedere a Consultazione dati agibilità e abitabilità tramite il servizio online.
Servizio onlineSe, dopo aver consultato i dati, non trovi informazioni sull’abitabilità, usabilità o agibilità dell’immobile, ma hai motivo di ritenere che esista della documentazione in merito, puoi chiedere all'Ufficio Agibilità di effettuare una ricerca più approfondita, includendo anche l'archivio cartaceo.
Tale richiesta deve essere inoltrata via e-mail alla casella di posta elettronica: ufficioagibilita@comune.genova.it.
La richiesta deve essere formulata utilizzando il modulo predisposto e scaricabile nella sezione Documenti, al quale cui va allegata la ricevuta del pagamento dei diritti di ricerca con l'importo e le modalità illustrate nel modulo stesso nonché copia del documento di identità.
L'Ufficio Agibilità fornirà riscontro via e-mail entro il termine massimo di giorni 15 dalla richiesta.
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Si precisa che nel Comune di Genova, a partire dal 1961, oltre al decreto di abitabilità è stato previsto anche il “Decreto di Usabilità” per quegli immobili o porzioni degli stessi non destinati a uso residenziale.
A partire dal 30 giugno 2003, con l’entrata in vigore del Testo Unico Edilizia - D.P.R. 380 del 2001 entrambi i suddetti atti amministrativi vengono assorbiti dall’attuale certificato di agibilità.
In Liguria, a far data dal 03 luglio 2008, con l’entrata in vigore della L.R. 16 del 2008 “Disciplina dell’Attività Edilizia”, le modalità di richiesta e rilascio del Certificato di agibilità, sono state normate dall’art. 37 della medesima legge.
Al riguardo si pone in evidenza che ai sensi dell’art. 37, comma 3, della L.R. 16 del 2008, per gli interventi soggetti a DIA obbligatoria e non rientranti nella casistica del secondo comma dello stesso articolo, teneva luogo del certificato di agibilità il certificato di collaudo finale prescritto dall’art. 26 della medesima Legge.
Tale disposizione regionale è stata abrogata dalla L.R. 3 del 2013.
Con il D.lgs. 222 del 2016 sono state introdotte diverse modifiche al D.P.R. 380 del 2001. Per quanto riguarda l’agibilità, “la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata.”
Riferimenti normativi:
Per chiarimenti su questo servizio utilizza il modulo digitale Richiedi assistenza.
Per ulteriori domande o per informazioni in merito ad esigenze specifiche, contatta gli uffici o, se possibile, prenota un appuntamento.
30 Aprile 2025