Agibilità su Condono

  • Servizio attivo
Rilascio Certificato di Agibilità per opere regolarizzate con condono edilizio.

A chi è rivolto

Soggetti pubblici e privati, imprese e associazioni.

Descrizione

Si tratta di una procedura particolare che avviene dopo che è stata approvata una richiesta di condono edilizio, come previsto dall'articolo 35 della Legge 47 del 28 febbraio 1985. Grazie a questa procedura, è possibile ottenere l'agibilità di un immobile anche se non rispetta tutti i requisiti igienico-sanitari stabiliti dai regolamenti comunali, a condizione che le opere siano in regola con le norme sulla sicurezza strutturale, la prevenzione degli incendi e la tutela contro gli infortuni.

Come fare

Puoi presentare la richiesta esclusivamente attraverso la procedura online dello Sportello Unico dell’Edilizia. Per collegarti clicca su "accedi al servizio" e successivamente sul collegamento Portale SUE.

Prima di accedere al Portale SUE ti consigliamo di prendere visione delle specifiche informazioni contenute nella pagina dedicata.

Per trasmettere la domanda, dopo esserti collegato segui questi passaggi:

  • scegli SUE - Edilizia Privata

Proseguendo nel Portale SUE trovi le indicazioni per compilare correttamente la pratica secondo un sistema guidato a seconda delle necessità e particolarità dei contenuti.

Prima di trasmettere eventuali integrazioni alla pratica, spontanee o richieste dall'Ufficio, ti consigliamo di prendere visione delle specifiche informazioni contenute nella pagina dedicata

Se hai bisogno è attivo un servizio di assistenza telefonica (Help Desk) esclusivamente per l’invio informatico delle pratiche, contattando il numero 010 5573880 nei seguenti orari:

  • da lunedì a giovedì orario 9.00 - 12.00 e 14.00 - 16.00
  • venerdì orario 9.00 - 12.00

Cosa serve

Per accedere al servizio online, ti occorre una delle seguenti credenziali: 

  • Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID)
  • Carta d'Identità Elettronica (CIE) 
  • Carta Nazionale dei Servizi (CNS)

Inoltre, devi avere:

  • Posta Elettronica Certificata (PEC)
  • Firma digitale

Cosa si ottiene

Certificato di agibilità.

Tempi e scadenze

Esito
60 giorni

Riscontro dell'Ente

Il numero di giorni indica il termine massimo e decorre dalla data di ricezione dell'istanza. Il termine è previsto dall'articolo 35 della Legge 47 del 28 febbraio 1985 e dalla Determinazione Dirigenziale 14 del 8 giugno 2021.

Costi

Per presentare la pratica devi effettuare un pagamento di:

  • 331,00 € per la tariffa istruttoria
  • 106,70 € per i diritti di segreteria 

Il pagamento deve essere effettuato tramite PagoPA direttamente nella procedura di presentazione.

Accedi al servizio

Puoi accedere a Agibilità su Condono tramite il servizio online.

Portale SUE

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Punti di contatto

Contatti Principali

Ufficio responsabile

Uffici

Ufficio Agibilità

Ufficio competente dell’istruttoria e del rilascio dei relativi certificati di Agibilità
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Documenti

Atti normativi

Determinazione Dirigenziale 14 del 8 giugno 2021

Aggiornamento della tabella di cui alla determinazione dirigenziale n. 2016-100.0.0.-9 contenente le schede sintetiche dei procedimenti amministrativi di competenza del Comune.
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Domande frequenti

Potresti trovare risposte alle domande frequenti nei tag assegnati a questo servizio:

Categoria del servizio

Ulteriori informazioni

E' necessario evidenziare che, per costante orientamento giurisprudenziale, a prescindere dall’esito della valutazione ASL, non può essere rilasciato certificato di agibilità conseguente all’ottenimento della sanatoria edilizia “condono” se le caratteristiche dell’unità immobiliare, sebbene “sanata”, dovessero risultare in contrasto con le disposizioni di cui al DM del 5 luglio 1975; ciò vale anche quando si tratti di modifiche effettuate su unità immobiliari esistenti che abbiano inciso sui parametri stabiliti dal Decreto.

Relativamente ad interventi attuati sul patrimonio edilizio esistente, è fatta salva la possibilità di applicare le sole misure derogatorie introdotte dal D.L. 69/2024, convertito nella L. 105/24, all’art. 24 del D.P.R. 380/01, nel caso in cui si verifichino le condizioni indicate nella medesima disposizione.


 

Richiesta di assistenza

Per chiarimenti su questo servizio utilizza il modulo digitale Richiedi assistenza.
Per ulteriori domande o per informazioni in merito ad esigenze specifiche, contatta gli uffici o, se possibile, prenota un appuntamento.

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Ultimo aggiornamento

05 Agosto 2025