Ultimo aggiornamento
18 Marzo 2025
Contribuente che abbia erroneamente indicato sul modello F24 il codice catastale del Comune di Genova, anziché quello del comune competente.
Se nel modello F24 il contribuente ha indicato un codice catastale errato, il Comune di Genova trasferisce il pagamento al Comune corretto indicato dal contribuente.
Dopo le verifiche che accertano l'errore e l'esistenza del credito da parte del contribuente, il Comune effettua direttamente il riversamento al Comune competente. In caso contrario, il contribuente riceverà una lettera che comunica il respingimento o il riversamento parziale.
Si evidenzia che, se il contribuente ha compilato l'F24 in modo corretto, e l'errore di digitazione è commesso dall'operatore di banca o posta, occorre rivolgersi alla banca o alla posta affinché effettui la correzione, ossia annulli la delega errata ed emetta quella corretta.
L’interessato può richiedere il riversamento dell'IMU (Imposta Municipale Unica) tramite una delle seguenti modalità:
La modulistica è scaricabile nella sezione "Documenti".
Per richiedere il riversamento IMU, dovrai allegare i seguenti documenti:
Per accedere al servizio online, è necessaria una delle seguenti credenziali:
Il riversamento al Comune competente, dopo aver verificato l'errore.
Dalla presentazione dell’istanza.
Il servizio è gratuito.
Puoi accedere a Richiesta di riversamento pagamenti IMU TASI effettuati erroneamente al Comune di Genova tramite il servizio online.
Servizio onlinePer conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Indicatore | Valore garantito | Risultati raggiunti anno precedente |
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Tempo massimo di conclusione dell’istruttoria ed emissione del provvedimento di diniego o di liquidazione del riversamento | Entro 180 giorni dalla presentazione dell’istanza |
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L’organizzazione persegue il miglioramento continuo dell’efficacia e dell’efficienza dei propri servizi a beneficio di tutte le parti interessate.
Nell’anno 2025 le aliquote subiranno variazioni rispetto all’anno 2024 poiché dal 2025 i Comuni hanno l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU tramite l’elaborazione del Prospetto previsto dall’art. 1, comma 756 della Legge 160/2019 in base al quale, in deroga all’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie in esso individuate.
Tutela del cittadino
I principali istituti a tutela del cittadino sono:
Informativa relativa ai ricorsi
Il contribuente può presentare ricorso entro 60 giorni dalla notifica contro:
Per controversie di valore fino a 3.000,00 euro il ricorso può essere proposto direttamente dall’interessato, senza avvalersi di assistenza tecnica.
Per importi superiori a 3.000,00 euro, il ricorrente deve necessariamente farsi assistere da un difensore abilitato, ai sensi di quanto previsto all'articolo 12 del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546.
Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.
Il ricorso deve essere proposto mediante notifica al Comune di Genova unicamente via PEC all’indirizzo comunegenova@postemailcertificata.it con le modalità stabilite dall’art.16 bis comma 3 del D.Lgs 31.12.1992 n. 546, ossia “Le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell’articolo 7, comma 2, notificano e depositano gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche previste dalle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico, salva la possibilità, nelle ipotesi di cui all'articolo 79, di effettuare le notificazioni ai sensi dell'articolo 16”.
Successivamente, entro 30 giorni dalla notifica del ricorso al Comune, il ricorrente dovrà costituirsi in giudizio mediante deposito di copia del ricorso presso la Corte Tributaria di primo grado adita, secondo le modalità previste dall’art. 22 del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546.
La Corte Tributaria di primo grado territorialmente competente è sita in Piazza Dante 7 – 16121- Genova.
Normativa
L.147/2013 art. 1, commi da 722 e 727
Decreto Ministero dell’economia e delle finanze 24.2.2016
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18 Marzo 2025