CESSAZIONE DI ATTIVITA' (Capo XVI art. 137 - Legge Regionale 1/2007 s.m.i.)
La cessazione di una delle attività disciplinate dalla presente legge è soggetta a comunicazione al Comune competente per territorio da effettuarsi entro trenta giorni dalla cessazione stessa, ai sensi del d.lgs. 222/2016.
Non sono previsti versamenti di diritti per le pratiche in oggetto.
Le pratiche inerenti le Cessazioni di Attività devono essere inoltrate tramite il portale di Impresainungiorno.gov.it