Commercio Esercizi di vicinato (alimentare e non)

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ESERCIZI DI VICINATO (Legge Regionale 1/2007 s.m.i.)

Ai sensi del D.P.R. 160/2010 le pratiche dovranno essere inoltrate tramite il Portale di Impresainungiorno.gov.it.

Rientrano fra gli Esercizi di Vicinato le attività di commercio al dettaglio in sede fissa per una superficie netta di vendita inferiore o uguale a mq 250 (in zone storiche 100 mq per il settore alimentare e 150 mq per il settore non alimentare). Per superficie netta di vendita si intende, l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, aree di esposizione se aperte al pubblico.

Gli uffici rispondono al numero unico 010 10 10 il martedì e il giovedì dalle 11 alle 12. Dal menù guida selezionare il tasto 7 "altri servizi" e successivamente il tasto 2 "commercio".

Accreditandosi al Portale Impresainungiorno.gov.it, seguendo il percorso Commercio (ateco da 45 a 47) > Commercio al Dettaglio in area Privata > Esercizio di Vicinato (Negozio), avvalendosi di firma digitale, sarà possibile trasmettere le seguenti  pratiche:

  • Nuova Apertura Attività Settore Alimentare, Non Alimentare o Misto;
  • Subingresso Attività Settore Alimentare, Non Alimentare o Misto;
  • Trasferimento Attività Settore Alimentare, Non Alimentare o Misto;
  • Variazioni Strutturali (ampilamento di superficie, aggiunta settori di vendita, eliminazione settori di vendita, sostituzione dei settori);
  • Variazione Soggetti (nomina/cessazione soggetto in possesso dei requisiti professionali, variazione legale rappresentante, variazione denominazione/ragione sociale, variazione compagine sociale);
  • Variazione del Preposto (quando non vi siano anche variazioni societarie);
  • Inizio Attività di vendita funghi epigei spontanei;
  • Sospensione dell'Attività;
  • Cessazione Attività;

In caso di vendita di prodotti del settore alimentare, anche se preconfezionati, deve essere presentata Notifica Sanitaria ad ASL ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Europeo CE n. 852/2004 tramite il portale di Impresainungiorno.gov.it.

La notifica sanitaria può essere presentata contestualmente alla SCIA/ISTANZA di Esercizio di Vicinato.

Per ulteriori informazioni e tariffari consultare la sezione Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e Contatti di ASL3.

In caso di attività economica collocata in Zona Tutelata (Centro Storico, San Teodoro e Sampierdarena) ai sensi delle intese tra Regione Liguria e Comune di Genova (zone di particolare valore archeologico, storico, artistico, paesaggistico - art. 1, comme 4 d, Lgs. 222/2016 per l'isediamento di attività commerciali) si prega di verificare la Normativa Specifica per le Zone Tutelate.

E' possibile verificare la perimetrazione delle Zone Tutelate tramite la consultazione del Geoportale del Comune di Genova.

Ai sensi della normativa sull’inquinamento Acustico, qualora la segnalazione/istanza necessitasse di nulla osta acustico, è possibile effettuare contestuale comunicazione tramite il portale Impresainungiorno.gov.it.

In caso di vendita di prodotti alcolici (di qualsiasi gradazione) dovrà essere effettuata contestuale comunicazione all'Agenzia delle Dogane tramite il portale Impresainungiorno.gov.it.

In caso di vendita di prodotti del settore alimentare sarà necessario essere in possesso dei requisiti professionali ai sensi dell'art. 71 Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59:

6. L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attivita' di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande e' consentito a chi e' in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attivita' d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualita' di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualita' di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualita' di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purche' nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

6-bis. Sia per le imprese individuali che in caso di societa', associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attivita' commerciale.

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Ultimo aggiornamento: 16/06/2022