FAQ IMU

Domande frequenti in materia di IMU
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Nel 2026 si applica  l'aliquota dello 0,78 per cento in caso di inquilino residente, oltre alla riduzione d'imposta del 25%, prevista dall'art. 1, comma 760 della legge 160/2019.

Poiché è variata l’aliquota dallo 0,78% all’1,06% con delibera n. 41 del 22 luglio 2025, approvata ai fini del riequilibrio di bilancio successivamente al pagamento dell’acconto, in sede di saldo occorre effettuare il conguaglio: occorre calcolare l’imposta applicando l’aliquota dell’1,06 per cento sull’intera annualità e detrarre quanto pagato in sede di acconto.

No. Ai sensi dell’art. 1, comma 762 della legge 160/2019, il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente, pertanto in sede di saldo andrà effettuato il conguaglio senza applicare sanzioni ed interessi.

Sì, è sempre necessario, in quanto l’attestazione di rispondenza è prevista dagli Accordi territoriali in ottemperanza del Decreto 16 gennaio 2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Come previsto dal comma 3 dell’art. 7 bis del Regolamento IMU, l’Amministrazione si riserva di effettuare verifiche a campione in relazione al possesso dei requisiti.

Sì, la dichiarazione IMU va presentata indicando nel campo 14  la riduzione n. 3 

Le condizioni sono leggermente variate: l’agevolazione può essere applicata soltanto agli immobili di categoria D/1, A/10 e C/3 e l’attività, oltre ad essere esercitata dalla start up da un numero di mesi non superiore a 36, deve rientrare nel codice ATECO 72- Ricerca  scientifica  e sviluppo; 

Come indicato nell’art. 5 bis del Regolamento comunale, occorre che l’impresa abbia aumentato l’occupazione di almeno due unità nel corso dell’anno.

Come stabilito dall’art. 7 bis, comma 1,  del Regolamento Comunale, deve essere presentata apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, contenente i requisiti richiesti, pena l’inammissibilità, entro il termine del versamento del saldo d’imposta. Il modello di istanza è reso disponibile su questo  sito istituzionale, alla voce “Servizi” sia in formato cartaceo, sia online.

Sono definite pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. L'assimilazione della pertinenza all’abitazione cui è asservita opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. 

Sì, a condizione che non risulti locata. 

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