Referendum costituzionale - Informazioni per la raccolta del voto in ospedale e case di cura

I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare, per il referendum, nel luogo di ricovero ubicato in un qualunque Comune del territorio nazionale.

Ai sensi degli artt. 51, 52 e 53  del DPR n. 361 del 30/03/1957 e art. 9  legge 23 aprile 1976 , n.136, i degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare, per il referendum, nel luogo di ricovero ubicato in un qualunque Comune del territorio nazionale.

 

Si invitano le strutture di ricovero situate nel Comune di Genova in caso di presenza di degenti che facciano richiesta di voto a prendere contatti entro il terzo giorno antecedente alla data delle consultazioni con l’Ufficio Elettorale all’indirizzo ospedaliere@comune.genova.it  al fine di consentire una migliore organizzazione dell’attività di raccolta del voto al loro interno, in special modo se esse non abbiano mai presentato richieste di voto in precedenti elezioni.

Per farlo, è necessario che gli interessati presentino un’apposita dichiarazione contenente la volontà di esprimere il voto nel luogo dove sono ricoverati. Tale dichiarazione deve includere l’attestazione del direttore sanitario dello stesso luogo di cura, comprovante il loro ricovero.

La raccolta di tali istanze e la loro trasmissione all’ufficio elettorale è a cura della direzione sanitaria o della segreteria della struttura di ricovero e deve pervenire non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione.

Per consentire lo svolgimento di tale attività, l’ufficio elettorale deve predisporre per tempo i cosiddetti seggi ospedalieri, speciali e volanti, a seconda dei posti letto complessivi della struttura richiedente:

  • seggio ospedaliero: ufficio elettorale di sezione avente la stessa composizione e le stesse funzioni del seggio “ordinario”. Esso si predispone negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 letto;
  • seggio speciale: ufficio composto di un presidente, uno scrutatore e un segretario incaricato della raccolta del voto degli elettori ricoverati; esso si realizza negli ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto; i compiti del seggio speciale si esauriscono non appena le schede votate, racchiuse in apposito plico, vengono portate nella sede della sezione elettorale e vengono immediatamente immesse nell’urna dove confluiscono le schede votate dagli elettori della sezione stessa;
  • seggio volante: ufficio composto dal presidente, da uno scrutatore e dal segretario di un seggio “ordinario” incaricato della raccolta del voto degli elettori ricoverati negli ospedali e nei luoghi di cura con meno di 100 posti letto; anche le operazioni del seggio volante consistono nella raccolta del voto dei degenti e trasporto nella sede ordinaria.

Le modalità di voto sopra descritte valgono anche per i  degenti nelle case di riposo, i tossicodipendenti presso comunità terapeutiche o altre struttre gestite da enti, associazioni o istituzioni pubbliche o private. 

Circolare 21/2026

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