Controllo e manutenzione impianti termici

Comunicazione agli Operatori ed ai Responsabili di impianto

Si informa che la Regione Liguria ha realizzato una nuova funzionalità, che tramite la Progressive Web App CAITEL consentirà la redazione del libretto di impianto termico in formato digitale.
Secondo quanto stabilito dal Decreto Dirigenziale n. 993-2025 del 11/02/2025, a partire dal 5 maggio 2025 entrerà in vigore il libretto digitale per l'accatastamento di nuovi impianti. Nel periodo compreso tra il 3 marzo 2025 ed il 4 maggio 2025 l'utilizzo del libretto digitale sarà opzionale. Il modello del libretto digitale è conforme a quello previsto dal D.M. 10 febbraio 2014 ed è stato integrato con l'aggiunta di alcuni dati facoltativi e di un nuovo dato obbligatorio: il codice POD (Point of Delivery), senza alcuna indicazione del fornitore dell'energia elettrica. Pertanto, il responsabile dell'impianto dovrà fornire il codice POD del proprio impianto alla ditta manutentrice o installatrice che lo richiederà ai fini della compilazione del libretto digitale.
Per approfondimenti è possibile scaricare la DD n. 993-2025 del 11/02/2025 

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La manutenzione ordinaria e il controllo di efficienza energetica dell'impianto termico sono essenziali per garantirne il funzionamento in sicurezza, contenere i consumi energetici e ridurre l’impatto ambientale ad essi associato.
E' importante ricordare che l'occupante dell'abitazione, sia esso proprietario o affittuario, è responsabile del corretto funzionamento e della sicurezza dell'impianto termico. Effettuare il controllo della calderina è un obbligo di legge.

Con il termine “impianto termico” si intende qualsiasi impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria,  comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento.

Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate ed impianti inseriti in cicli di processo di attività produttiva.

La normativa prevede che ad occuparsi del controllo e della manutenzione dell’impianto termico sia il responsabile dell’impianto che:

  • in caso di singole unità immobiliari residenziali è l’occupante a qualsiasi titolo;
  • in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate è il proprietario;
  • per gli impianti centralizzati amministrati in condominio è l’amministratore del condominio;
  • per gli edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche è il proprietario o l’amministratore delegato o altro soggetto con potere di gestione all’uopo delegato.

La normativa prevede che la manutenzione dell’impianto sia obbligatoria, a carico del responsabile, che deve ottemperare alle manutenzioni definite e dichiarate dal manutentore, in assenza di indicazioni da parte del fabbricante. Il manutentore ha per legge e sulla base delle norme tecniche il titolo e il dovere di definire e dichiarare altresì con quale frequenza le operazioni devono essere obbligatoriamente effettuate.

La normativa impone ulteriori controlli. In particolare, il R.R. n. 1/2018 e ss.mm.ii. definisce la frequenza con cui devono avvenire i controlli di efficienza energetica, prevedendo in tali occasioni il pagamento di un contributo (“bollino”).