La Civica Amministrazione si è dotata, con Deliberazione Consiglio Comunale n. 63/2018, del Registro delle famiglie per censire i nuclei familiari che annoverino figli residenti nel Comune di Genova.
dai figli stessi, se maggiorenni, residenti nel Comune di Genova, dai genitori, congiuntamente o separatamente, purché uniti in matrimonio e che coabitino con i figli, nonché degli altri ascendenti che siano presenti nel medesimo stato di famiglia e/o contribuiscano al mantenimento dei nipoti, alla loro educazione, alla loro istruzione ed alla loro assistenza morale;
dai genitori, insieme o separatamente, uniti in matrimonio che coabitino con essi, per i figli minori residenti nel Comune di Genova .
Gli Uffici anagrafici provvederanno all’iscrizione successivamente alla verifica dei requisiti preliminari.
Descrizione
L’iscrizione nel Registro delle Famiglie attribuisce a tutti i componenti dei nuclei familiari il godimento dei benefici e delle agevolazioni nella fruizione dei servizi ad essi eventualmente attribuiti da atti e disposizioni dell’Amministrazione Comunale, nel rispetto delle altre formazioni sociali previste e tutelate dalla vigente normativa ( ad es. Unioni civili, convivenze di fatto, convivenze anagrafiche).
L'iscrizione al Registro delle Famiglie cessa con il decadere dei requisiti e cioè in caso di:
Figli: emigrazione in altro Comune, cessazione della coabitazione con genitori o ascendenti;
Genitori: cessazione della coabitazione o del vincolo matrimoniale;
Ascendenti: cessazione dell’inclusione nel medesimo stato di famiglia e/o del contributo al mantenimento, educazione, istruzione ed alla assistenza morale dei nipoti. La cancellazione può essere richiesta anche con un’istanza congiunta degli iscritti che si rechino presso gli Uffici del Registro delle Famiglie. Qualora uno dei componenti dello stesso nucleo familiare iscritto nel Registro non vi si rechi, gli altri potranno comunque richiedere la cancellazione del nucleo familiare dal Registro, purché dimostrino di aver dato congruo preavviso con raccomandata a/r o posta elettronica certificata almeno 8 giorni prima. In tal caso gli Uffici del Registro delle Famiglie provvederanno a inviare propria comunicazione all’iscritto non comparso invitandolo a presentarsi entro 15 giorni per confermare la cancellazione. Ogni componente del nucleo familiare iscritto nel Registro delle Famiglie può in qualsiasi momento chiedere la propria personale cancellazione dal medesimo.
Come fare
La domanda deve essere presentata ad una sola delle seguenti opzioni:
inserendo alla voce oggetto “Registro comunale delle famiglie”, allegando copia del documento del firmatario dell'istanza e del figlio minorenne.
Cosa serve
Per poter presentare l'istanza di iscrizione, bisogna compilare il modulo Iscrizione al registro comunale delle famiglie.
Per poter presentare l'istanza di cancellazione, bisogna compilare il modulo Cancellazione al registro comunale delle famiglie.
Cosa si ottiene
L'iscrizione o la cancellazione dal Registro Comunale delle Famiglie.
Tempi e scadenze
L'iscrizione al Registro è contestuale alla presentazione della richiesta.
Costi
Questo procedimento è in via generale soggetto al pagamento dell'imposta di bollo da 16,00 € per ogni istanza relativa ad un figlio.
Accedi al servizio
Questo servizio non prevede servizio online nè la possibilità di prenotare un appuntamento presso uno sportello fisico. Per accedere al servizio consulta le istruzioni nella sezione Come fare
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
L'ufficio si occupa di attività di rilascio certificazioni anagrafiche, non emettibili dai portali disponibili al cittadino, scambi di informazioni con altre PA o gestori pubblico servizio.
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