Deposito della Relazione Tecnica Legge 10 e adempimenti in materia di contenimento energetico in edilizia

  • Servizio attivo
Deposito della Relazione Tecnica Legge 10 e degli adempimenti in materia di contenimento energetico in edilizia.

A chi è rivolto

  • Progettisti
  • Referente Digitale

Descrizione

La Relazione Tecnica di cui al comma 1 dell'art. 8 del Decreto Legislativo 192/2005 (Cosiddetta Legge 10) è un documento progettuale che attesta la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici. Tale relazione deve essere prodotta e depositata ogni qualvolta vengano realizzati gli interventi di tipo edilizio e/o impiantistico secondo le fattispecie e le denominazioni individuate dal Decreto Ministeriale 26 giugno 2015 (Requisiti Minimi).

Le fattispecie di intervento sono:

  • Nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti di primo livello, edifici ad energia quasi zero (NZEB);
  • Ristrutturazioni importanti di secondo livello, riqualificazione energetica dell'involucro edilizio e di impianti termici;
  • Riqualificazione energetica degli impianti tecnici;

L'Ufficio Gestione Energetico Territoriale (UGET) si occupa dell’iter istruttorio del progetto di risparmio energetico (relativo a impianti e/o edifici).  

La relazione tecnica Legge 10 deve essere trasmessa  tramite il portale dello Sportello Unico dell'Edilizia on-line (SUE).

Tale relazione attestante il risparmio energetico:

  • deve essere redatta secondo l’opportuno schema in relazione al tipo di intervento (Allegato 1, Allegato 2 o Allegato 3 del Decreto Ministeriale 26/06/2015);
  • nel caso in cui venga redatta tramite l’uso di un software, deve essere specificato il certificato Comitato Termotecnico Italiano (C.T.I.) relativo;
  • deve essere corredata degli allegati obbligatori;
  • per ogni elemento calcolato deve essere fatto, chiaro ed immediatamente individuabile, riferimento al relativo elemento in pianta.

Modalità di controllo previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 8 del D.lgs 192/2005 finalizzate allo svolgimento delle verifiche nell’ambito degli aspetti energetici dell’edilizia.

Sono soggette a controllo a campione  le seguenti pratiche:

  • Permesso di Costruire
  • Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)  o Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA)

Le procedure per le effettuazioni dei controlli e le quantità di pratiche da controllare sono stabilite nella Determinazione Dirigenziale n. 2018-151.5.0.-25 (vedasi Documenti allegati).
I controlli a campione avvengono con le tempistiche stabilite dalla predetta Determinazione Dirigenziale e con l’ausilio di apposito applicativo informatico al fine di assicurarne trasparenza e casualità.
La procedura è operativa dal gennaio 2019. 

Adempimenti previsti dal Regolamento Edilizio Comunale (REC):

Per quanto riguarda l'approvazione dei progetti di Nuova Costruzione, Sostituzione Edilizia e Demolizione e Ricostruzione, ai fini di una corretta valutazione da parte degli uffici in materia di contenimento energetico in edilizia è necessario, ai sensi dell'articolo 5, produrre una relazione tecnica denominata Relazione Tecnica di Valutazione Energetico-Ambientale.

Tale documento deve dar conto di quanto prescritto negli articoli dal 46 al 55 e dell'articolo 86. 

Adempimenti previsti dal Piano Urbanistico Comunale (PUC):

Le norme generali del Piano Urbanistico Comunale contengono prescrizioni in materia energetica di cui è necessario tenere conto in fase di progettazione

Gli articoli di interesse contenuti all'interno delle Norme Generali sono:

  • 14.2          Norma in materia di Classificazione Energetica
  • 18.3.10     Norma in materia di Interventi all'interno dei Distretti di Trasformazione
  • 14.2.3       Norme in materia di Attività commerciali, medie e grandi strutture di vendita (MSV e GSV)

Come fare

La Relazione Tecnica Legge 10 si deposita attraverso lo Sportello Unico dell'Edilizia online, selezionando "SUE" e, successivamente, "Pratiche Energetiche".

Cosa serve

Per accedere al servizio online, è necessaria una delle seguenti credenziali: 

  • Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID)
  • Carta d'Identità Elettronica (CIE)
  • Carta Nazionale dei Servizi (CNS)

Cosa si ottiene

Assegnazione numero di pratica energetica.

Tempi e scadenze

La relazione tecnica Legge 10 è un documento progettuale e va depositato prima dell'inizio dei lavori.
3 giorni

Presentazione pratica

Il sistema genera automaticamente una mail di risposta con conferma di ricezione. Entro 3 giorni lavorativi, a seguito di controllo sulla correttezza formale dell'anagrafica, verrà comunicato attraverso mail il numero di pratica energetica.

Costi

Il servizio è gratuito.

Accedi al servizio

Puoi accedere a Deposito della Relazione Tecnica Legge 10 e adempimenti in materia di contenimento energetico in edilizia tramite il servizio online.

Servizio online

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Ufficio responsabile

Uffici

Ufficio Gestione Energetica Territoriale

L'ufficio si occupa di pianificazione energetico territoriale, attraverso la quale il Comune di Genova realizza i propri obiettivi in materia di efficientamento energetico.
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Domande frequenti

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Ultimo aggiornamento

16 Settembre 2025