Ultimo aggiornamento
06 Febbraio 2025
Ai proprietari di animali di grossa taglia da reddito che siano deceduti in luogo che rende impossibile prelevare e trasportare la carcassa alla termodistruzione.
In caso di decesso di un animale di grandi dimensioni in un luogo inaccessibile ai mezzi di trasporto della carcassa, è possibile derogare all’obbligo della termodistruzione. Questo è consentito solo se vengono rispettate specifiche condizioni relative al luogo e alle modalità di seppellimento.
Scarica e compila il modulo che trovi nella sezione Documenti. Invia poi la scansione del modulo completo di tutti gli allegati in esso citati a ufficioanimali@comune.genova.it
Una volta acquisita suddetta documentazione il procedimento di autorizzazione prevede:
La domanda originale dovrà essere consegnata all'atto del ritiro dell'Autorizzazione, che avverrà esclusivamente su appuntamento.
Modulo di istanza compilato e completo di tutti gli allegati:
Autorizzazione sanitaria al sotterramento della carcassa animale nel punto indicato (in formato cartaceo).
Quando presenti la richiesta è necessario effettuare il versamento di euro € 16,00 (marca da bollo) tramite servizio PagoPA
Selezionare quindi:
compila i restanti campi e indica in “Dati aggiuntivi” il servizio richiesto specificando il luogo di seppellimento della carcassa.
Quando l'autorizzazione viene rilasciata è necessario il pagamento della marca da bollo per il provvedimento (€ 16,00), sempre tramite servizio PagoPA, utilizzando lo stesso procedimento sopra riportato.
Questo servizio non prevede servizio online nè la possibilità di prenotare un appuntamento presso uno sportello fisico. Per accedere al servizio consulta le istruzioni nella sezione Come fare
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Regolamento dell'Unione Europea 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (Comunità Europea) numero 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera.
Allegato VI - Norme particolari applicabili all'alimentazione, alla raccolta e allo smaltimento
.... omissis ...
Capo III - Norme applicabili alla raccolta e allo smaltimento
Sezione 1 - Norme particolari per lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale
"Se l'autorità competente approva lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale in loco conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, lettere a), b), c) ed e), del regolamento (CE) n. 1069/2009, lo smaltimento può essere effettuato:
a) mediante combustione o sotterramento nel luogo di origine dei sottoprodotti di origine animale;
b) in una discarica autorizzata; oppure
c) mediante combustione o sotterramento in un luogo che riduca al minimo i rischi per la salute degli animali, per la salute pubblica e per l'ambiente, purché il luogo sia situato ad una distanza sufficiente per consentire all'autorità competente di gestire la prevenzione dei suddetti rischi."
Accedi al form per richiedere assistenza al servizio.
Richiedi assistenza06 Febbraio 2025