Ultimo aggiornamento
05 Febbraio 2025
A tutti i cittadini che intendono tenere uno o più animali tutelati dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione (C.I.T.E.S.) nel Comune di Genova.
Sono esclusi gli animali invertebrati, pesci e anfibi.
La domanda di autorizzazione deve essere presentata entro venti giorni dall'inizio della custodia o dalla nascita di un animale in cattività scegliendo una delle seguenti opzioni:
Prima opzione (Servizio online)
Compila il modulo di richiesta tramite il Servizio Online
Una volta inviata la richiesta il procedimento di autorizzazione prevede:
Seconda Opzione
Scarica e compila il modulo che trovi nella sezione Documenti. Invia poi la scansione del modulo completo di tutti gli allegati in esso citati a ufficioanimali@comune.genova.it
Una volta acquisita suddetta documentazione il procedimento di autorizzazione prevede lo stesso percorso dell’opzione uno.
La domanda originale dovrà essere consegnata all'atto del ritiro dell'Autorizzazione, che avverrà esclusivamente su appuntamento.
Opzione 1
Opzione 2
Modulo di richiesta compilato e completo di tutti gli allegati:
Autorizzazione sanitaria alla detenzione dell'esemplare all'indirizzo specificato (in formato cartaceo) ritirabile tramite appuntamento.
Da inviare entro 20 giorni dalla nascita o inizio detenzione dell'animale.
Quando si presenta la richiesta è necessario effettuare due pagamenti, e precisamente:
- il pagamento di euro € 38,72 (comprensivo di tariffa/diritti di segreteria/marca da bollo di € 16,00 su istanza) tramite servizio PagoPA sul sito del Comune di Genova.
Selezionare quindi:
Compilare i restanti campi e indicare nelle "note" l'indirizzo di dove si intende tenere l'animale (Via e civico).
- il pagamento della prestazione di sopralluogo della ASL3, pari a € 80, per effettuare il quale occorre collegarsi al sito: https://nrp.regione.liguria.it/ scegliendo, nel menù in alto, la voce “Pagamenti Senza Avviso” e indicando di seguito:
Quando l'autorizzazione viene rilasciata sarà poi necessario il pagamento della marca da bollo per il provvedimento (€ 16,00), sempre tramite servizio PagoPA.
Selezionare quindi:
Compilare i restanti campi e indicare nelle "note" l'indirizzo di dove si intende tenere l'animale (Via e civico).
Puoi accedere a Autorizzazione alla detenzione di animali CITES tramite il servizio online.
Servizio onlineIn caso di nascita di esemplare in stato di cattività, è necessario procedere tempestivamente alla denuncia di nascita presso il Nucleo CI.T.E.S. (Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione) dei Carabinieri Forestali e quindi presentare l’istanza di autorizzazione alla detenzione presso l’Ufficio Animali entro venti giorni dalla nascita.
In caso di decesso dell'animale detenuto, la denuncia dovrà essere effettuata all’Ufficio Animali, inviando copia del certificato di decesso redatto da un medico veterinario o una dichiarazione di decesso scritta dal proprietario, in carta libera (datata, firmata e corredata documento d'identità) o copia della comunicazione di decesso effettuata dal proprietario al Nucleo CI.T.E.S. dei Carabinieri Forestali.
In caso di cessione dell’animale detenuto, deve essere inviata all’Ufficio Animali la documentazione di cessione (allegando documento d'identità del cedente e del ricevente).
In caso di furto o smarrimento dell’animale detenuto, deve essere trasmessa all’Ufficio Animali copia della denuncia effettuata dal proprietario al Nucleo C.I.T.E.S. dei Carabinieri Forestali.
In caso di cambio di indirizzo di detenzione dell’animale, è necessario presentare tempestivamente un'istanza di autorizzazione alla detenzione al nuovo indirizzo.
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
C.I.T.E.S. è la convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione, dall'inglese Convention on International Trade of Endangered Species, è una convenzione internazionale firmata a Washington nel 1973. Ha lo scopo di regolamentare il commercio internazionale di fauna e flora selvatiche in pericolo di estinzione. Riguarda il commercio di esemplari vivi o morti, o solo parti di organismi o prodotti da essi derivati, mirando a impedire lo sfruttamento commerciale delle specie in pericolo (prima causa di estinzione, seguita dalla distruzione dell'habitat).
La Legge della Regione Liguria n. 25/90 disciplina le Norme sanitarie e di protezione sulla detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici e prevede agli Articoli 3 e 5 che: "I possessori di animali esotici sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione alla detenzione, conforme all'allegato A della presente legge, al Comune in cui intendono
detenerli" e l'autorizzazione è rilasciata dal Comune, previo parere favorevole del Servizio Veterinario della Unità sanitaria locale competente per territorio.
La Legge Regionale all'articolo 1 indica che: "non sono oggetto della presente legge gli animali invertebrati, i pesci e gli anfibi".
Accedi al form per richiedere assistenza al servizio.
Richiedi assistenza05 Febbraio 2025