Autorizzazione alla detenzione di animali CITES

  • Servizio attivo
Richiesta di autorizzazione alla detenzione di animali esotici tutelati dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione (C.I.T.E.S.)

A chi è rivolto

A tutti i cittadini che intendono tenere uno o più animali tutelati dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione (C.I.T.E.S.)  nel Comune di Genova.
Sono esclusi gli animali invertebrati, pesci e anfibi.
 

Come fare

La domanda di autorizzazione deve essere presentata entro venti giorni dall'inizio della custodia o dalla nascita di un animale in cattività scegliendo una delle seguenti opzioni:

Prima opzione (Servizio online)

Compila il modulo di richiesta tramite il Servizio Online

Una volta inviata la richiesta il procedimento di autorizzazione prevede:

  • Trasmissione della richiesta ad A.S.L. 3 (Azienda sanitaria locale 3) – Struttura Complessa Sanità Animale, con invio della comunicazione in copia conoscenza al richiedente e al Nucleo Carabinieri C.I.T.E.S. (Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione) di Genova
  • Sopralluogo per verifica condizioni di tenuta dell'animale in accordo con il veterinario dell’Azienda sanitaria locale 3 (A.S.L. 3) che contatterà il richiedente
  • Nulla Osta alla detenzione da parte di A.S.L. 3
  • Rilascio autorizzazione dagli Uffici della Direzione Ambiente, dopo acquisizione del Nulla Osta
     

Seconda Opzione

Scarica e compila il modulo che trovi nella sezione Documenti. Invia poi la scansione del modulo completo di tutti gli allegati in esso citati a ufficioanimali@comune.genova.it 

Una volta acquisita suddetta documentazione il procedimento di autorizzazione prevede lo stesso percorso dell’opzione uno.

La domanda originale dovrà essere consegnata all'atto del ritiro dell'Autorizzazione, che avverrà esclusivamente su appuntamento.

 

Cosa serve

 

Opzione 1

  • Per accedere al servizio online, è necessaria una delle seguenti credenziali: Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta d'Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS)
  • Documenti che certifichino il possesso regolare dell'esemplare, (documento CITES o il certificato di cessione dell'esemplare)
  • Ricevuta del saldo degli oneri dovuti
  • Ricevuta del pagamento della prestazione di sopralluogo ASL3 (da caricare nel campo “altri allegati”) 

Opzione 2

Modulo di richiesta compilato e completo di tutti gli allegati:

  • Documenti che confermano il possesso regolare dell'esemplare, come il documento CITES e/o il certificato di cessione dell'esemplare
  • Carta di identità e codice fiscale del richiedente 
  • Ricevuta del saldo degli oneri dovuti
  • Ricevuta del pagamento della prestazione di sopralluogo ASL3
  • Ricevuta del bollo su istanza

Cosa si ottiene

Autorizzazione sanitaria alla detenzione dell'esemplare all'indirizzo specificato (in formato cartaceo) ritirabile tramite appuntamento.

Tempi e scadenze

Tempistiche
20 giorni

Presentazione della richiesta di detenzione dal privato

Da inviare entro 20 giorni dalla nascita o inizio detenzione dell'animale.

30 giorni

Autorizzazione alla detenzione di animali tutelati dalla C.I.T.E.S. dal Comune di Genova

Costi

Quando si presenta la richiesta è necessario effettuare due pagamenti, e precisamente:

- il pagamento di euro € 38,72 (comprensivo di tariffa/diritti di segreteria/marca da bollo di € 16,00 su istanza) tramite servizio PagoPA sul sito del Comune di Genova.

Selezionare quindi:

  • Servizio: Ambiente e Igiene
  • Tariffa: Diritti Animali
  • Sotto tariffa: 03 autorizzazione privati a detenere animali esotici

Compilare i restanti campi e indicare nelle "note" l'indirizzo di dove si intende tenere l'animale (Via e civico).

- il pagamento della prestazione di sopralluogo della ASL3, pari a € 80, per effettuare il quale occorre collegarsi al sito: https://nrp.regione.liguria.it/ scegliendo, nel menù in alto, la voce “Pagamenti Senza Avviso” e indicando di seguito:

  • Ente creditore: ASL 3
  • Cosa vuoi pagare: Sanità Animale – D. Lgs 32
  • Importo: euro 80
  • Titolo prestazione: Animali da compagnia – altre certificazioni e pareri su richiesta dei privati con verifica documentale
  • Codice prestazione: 4683

 

Quando l'autorizzazione viene rilasciata sarà poi necessario il pagamento della marca da bollo per il provvedimento (€ 16,00), sempre tramite servizio PagoPA.

Selezionare quindi:

  • Servizio: ambiente e Igiene
  • Tariffa: Bollo su istanza

Compilare i restanti campi e indicare nelle "note" l'indirizzo di dove si intende tenere l'animale (Via e civico).

Accedi al servizio

Puoi accedere a Autorizzazione alla detenzione di animali CITES tramite il servizio online.

Servizio online

Casi particolari

In caso di nascita di esemplare in stato di cattività, è necessario procedere tempestivamente alla denuncia di nascita presso il Nucleo CI.T.E.S. (Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione) dei Carabinieri Forestali e quindi presentare l’istanza di autorizzazione alla detenzione presso l’Ufficio Animali entro venti giorni dalla nascita.

In caso di decesso dell'animale detenuto, la denuncia dovrà essere effettuata all’Ufficio Animali, inviando copia del certificato di decesso redatto da un medico veterinario o una dichiarazione di decesso scritta dal proprietario, in carta libera (datata, firmata e corredata documento d'identità) o copia della comunicazione di decesso effettuata dal proprietario al Nucleo CI.T.E.S. dei Carabinieri Forestali.

In caso di cessione dell’animale detenuto, deve essere inviata all’Ufficio Animali la documentazione di cessione (allegando documento d'identità del cedente e del ricevente).

In caso di furto o smarrimento dell’animale detenuto, deve essere trasmessa all’Ufficio Animali copia della denuncia effettuata dal proprietario al Nucleo C.I.T.E.S. dei Carabinieri Forestali.

In caso di cambio di indirizzo di detenzione dell’animale, è necessario presentare tempestivamente un'istanza di autorizzazione alla detenzione al nuovo indirizzo.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Ufficio responsabile

Uffici

Ufficio Animali

L’ufficio svolge attività di sportello, riceve esposti e domande, rilascia provvedimenti sentiti gli Enti preposti, si occupa del Canile Municipale, contenimento popolazioni animali urbane critiche (piccioni, topi) ad esclusione della fauna selvatica.
Vai alla pagina

Documenti

Istanze, Modulistiche

Modulo di richiesta per autorizzazione alla detenzione di animali esotici

Domanda di autorizzazione sanitaria alla detenzione degli animali tutelati dalla C.I.T.E.S. (Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione)
Vai alla pagina Scarica

Domande frequenti

Potresti trovare risposte alle domande frequenti nei tag assegnati a questo servizio:

Categoria del servizio

Ulteriori informazioni

C.I.T.E.S. è la convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione, dall'inglese Convention on International Trade of Endangered Species, è una convenzione internazionale firmata a Washington nel 1973. Ha lo scopo di regolamentare il commercio internazionale di fauna e flora selvatiche in pericolo di estinzione. Riguarda il commercio di esemplari vivi o morti, o solo parti di organismi o prodotti da essi derivati, mirando a impedire lo sfruttamento commerciale delle specie in pericolo (prima causa di estinzione, seguita dalla distruzione dell'habitat).

La Legge della Regione Liguria n. 25/90 disciplina le Norme sanitarie e di protezione sulla detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici e prevede agli Articoli 3 e 5 che: "I possessori di animali esotici sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione alla detenzione, conforme all'allegato A della presente legge, al Comune in cui intendono
detenerli" e l'autorizzazione è rilasciata dal Comune, previo parere favorevole del Servizio Veterinario della Unità sanitaria locale competente per territorio.

La Legge Regionale all'articolo 1 indica che: "non sono oggetto della presente legge gli animali invertebrati, i pesci e gli anfibi".

Richiesta di assistenza

Accedi al form per richiedere assistenza al servizio.

Richiedi assistenza
Ultimo aggiornamento

05 Febbraio 2025