Contribuzione figurativa per amministratori locali liberi professionisti – Art. 86 D. lgs 267/2000

Avviso

Data:
Tempo di lettura:

2 min

Descrizione

Con riferimento al comma 2 dell’articolo 86 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che:

“Le amministrazioni locali, a favore degli amministratori che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le stesse cariche indicate nel comma 1, sono tenute a corrispondere una cifra annuale forfettaria, da versare, per quote mensili, ai rispettivi istituti previdenziali”,

e alla luce delle recenti pronunce della Corte di Cassazione (sentenze n. 24615/2023 e n. 18396/2024), nonché dell’atto di orientamento emanato dall’Osservatorio sulla Finanza e la Contabilità degli Enti Locali del Ministero dell’Interno nel giugno 2024, si comunica quanto segue.

Il Comune di Genova procederà al rimborso della quota forfettaria contributiva in favore degli Amministratori liberi professionisti che, pur non avendo sospeso la propria attività professionale durante il mandato, alla luce della nuova interpretazione normativa, avrebbero avuto diritto alla copertura contributiva a carico dell’Ente

Allegati

A cura di

Direzione di Area

Direzione di Area Organizzazione e Risorse Umane

La Direzione di Area si occupa di tutti gli aspetti relativi alla gestione del personale, reclutamento, gestione economica e giuridica, formazione e comunicazione.
Vai alla pagina
Ultimo aggiornamento

17 Novembre 2025

Apri Zenia, l'assistente virtuale Apri Zenia, l'assistente virtuale