Descrizione
Con riferimento al comma 2 dell’articolo 86 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che:
“Le amministrazioni locali, a favore degli amministratori che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le stesse cariche indicate nel comma 1, sono tenute a corrispondere una cifra annuale forfettaria, da versare, per quote mensili, ai rispettivi istituti previdenziali”,
e alla luce delle recenti pronunce della Corte di Cassazione (sentenze n. 24615/2023 e n. 18396/2024), nonché dell’atto di orientamento emanato dall’Osservatorio sulla Finanza e la Contabilità degli Enti Locali del Ministero dell’Interno nel giugno 2024, si comunica quanto segue.
Il Comune di Genova procederà al rimborso della quota forfettaria contributiva in favore degli Amministratori liberi professionisti che, pur non avendo sospeso la propria attività professionale durante il mandato, alla luce della nuova interpretazione normativa, avrebbero avuto diritto alla copertura contributiva a carico dell’Ente