FAQ IMU
Sì, a seguito della sentenza della Corte costituzionale 209/2022 che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 13, comma 2, quarto periodo del D.L. 201/2011 e per consequenzialità anche di tutti gli altri indicati nella sentenza stessa, ognuno dei coniugi può considerare l'abitazione di residenza come abitazione principale, a condizione che oltre alla residenza vi abbia la dimora abituale.
Per l'anno 2025, a seguito dell’introduzione del Prospetto delle aliquote, per il Comune di Genova non è stato possibile confermare alcune aliquote degli anni precedenti:
• aliquota 0,29% per le unità immobiliari di categoria A/1, adibite ad abitazione principale, e relative pertinenze, da persone di età pari o superiore a 70 anni, nell’anno di riferimento dell’imposta e con reddito del nucleo familiare non superiore ad euro 30.000,00;
• aliquota 0,84% per gli immobili commerciali inseriti nei patti d’area e locati a canone ridotto, come previsto dalla deliberazione del Consiglio regionale della Liguria n. 31 del 17.12.2012 e approvati sulla base della Legge Regionale n. 1 del 2 gennaio 2007;
• aliquota 0,84% per gli immobili localizzati nel Centro Storico di Genova inseriti nella zona censuaria catastale 1A, limitatamente alla durata di tre anni dalla data di inizio lavori, che nel corso dell’anno d’imposta e seguenti siano stati oggetto di recupero edilizio e che presentino i requisiti indicati nella deliberazione delle aliquote;
• aliquota 0,84%, riconosciuta per un periodo di tre anni dall’iscrizione nell’apposito registro, per le unità immobiliari che costituiscono beni strumentali nell’esercizio dell’attività di impresa, possedute e utilizzate direttamente da piccole e medie imprese innovative (PMI innovative), così come definite all’art. 4 del D.L. 3 del 24 gennaio 2015, convertito nella L. 33/2015, iscritte nell’apposito registro istituito dalla Camera di Commercio purché la società versi in condizioni di regolarità fiscale/tributaria, anche con riferimento ai tributi locali;
• aliquota 0,96% per gli immobili concessi in comodato d’uso gratuito e utilizzati come abitazione principale (e relative pertinenze) da parenti di primo grado in linea retta (genitori-figli) e posseduti da soggetti che non siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su altro immobile nel territorio nazionale.
Sì, a seguito della sentenza della Corte costituzionale 209/2022 che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 13, comma 2, quarto periodo del D.L. 201/2011 e per consequenzialità anche di tutti gli altri indicati nella sentenza stessa, ognuno dei coniugi può considerare l'abitazione di residenza come abitazione principale, a condizione che oltre alla residenza vi abbia la dimora abituale.
I fabbricati destinati dall'impresa costruttrice alla vendita e rimasti invenduti, a condizione che non siano locati (i cosiddetti beni merce), sono esenti da IMU a decorrere dal 2022.
Sì, è prevista la possibilità di considerare regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, o dal proprietario per conto dei titolari di diritti reali, nonché quelli effettuati a nome del de cuius da parte degli eredi entro un anno dal decesso, a condizione che l’imposta risulti pagata nel suo totale ammontare e sia espressamente attestata la volontà di rinunciare al rimborso da parte del soggetto legittimato a proporre tale istanza. A tal fine è stato predisposto un apposito modulo.
Tutti i moduli sono scaricabili dai rispettivi Servizi del sito. Si può utilizzare il servizio online, oppure possono essere consegnati o inviati per raccomandata all’Ufficio del Protocollo di Via di Francia 1 - 9°piano – 16149 Genova, o inviati da una casella di posta elettronica certificata alla casella pec: comunegenova@postemailcertificata.it .
Sì, anche per questa tipologia di immobili occorre presentare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, entro la scadenza del saldo d’imposta. Tale adempimento ha sostituito dal 2018 la presentazione della Dichiarazione IMU per il caso specifico.
Sì, le dichiarazioni IMU presentate per gli immobili di categoria C/1 e C/3 antecedentemente all’anno 2018 sono comunque valide e, in tal caso, non occorre presentare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Sono gli immobili locati con contratti stipulati secondo i criteri di determinazione del canone stabiliti dagli accordi locali tra le organizzazioni dei proprietari e le organizzazioni degli inquilini maggiormente rappresentative.
Nel Comune di Genova rientrano in tale tipologia i contratti agevolati (art. 2, comma 3, L. 431/98), i contratti transitori ordinari (art. 5, comma 1, L. 431/98) e i contratti transitori per studenti (art. 5, comma 2, L.431/98).
Gli accordi, stipulati in attuazione della legge n. 431 del 9 dicembre 1998 e del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 16 gennaio 2017, hanno previsto che per dare diritto alle agevolazioni fiscali i contratti di locazione a canone concordato dal 01.01.2018 debbano essere stipulati con l'assistenza delle associazioni firmatarie e, quindi, vidimati dalle stesse o, in caso contrario, debbano avere l'attestazione di rispondenza rilasciata dalle stesse. Fino al 2022 per avere diritto alle agevolazioni previste ai fini IMU, occorreva presentare all’Ufficio IMU copia del contratto di locazione registrato vidimato da una delle associazioni firmatarie dell’Accordo, o corredato della loro attestazione di rispondenza, entro 30 giorni dalla data di registrazione. Dal 2023 non c'è più l'obbligo di presentazione, ma i contratti devono sempre essere stipulati con l'assistenza delle associazioni firmatarie e, quindi, vidimati dalle stesse o, in caso contrario, devono avere l'attestazione di rispondenza rilasciata dalle stesse.