FAQ IMU

Domande frequenti in materia di IMU
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Per l'anno 2025, a seguito dell’introduzione del Prospetto delle aliquote, per il Comune di Genova  non è stato possibile confermare alcune aliquote degli anni precedenti:

 • aliquota 0,29% per le unità immobiliari di categoria A/1, adibite ad abitazione principale, e relative pertinenze, da persone di età pari o superiore a 70 anni, nell’anno di riferimento dell’imposta e con reddito del nucleo familiare non superiore ad euro 30.000,00; 

• aliquota 0,84% per gli immobili commerciali inseriti nei patti d’area e locati a canone ridotto, come previsto dalla deliberazione del Consiglio regionale della Liguria n. 31 del 17.12.2012 e approvati sulla base della Legge Regionale n. 1 del 2 gennaio 2007;

• aliquota 0,84% per gli immobili localizzati nel Centro Storico di Genova inseriti nella zona censuaria catastale 1A, limitatamente alla durata di tre anni dalla data di inizio lavori, che nel corso dell’anno d’imposta e seguenti siano stati oggetto di recupero edilizio e che presentino  i  requisiti indicati nella deliberazione delle aliquote;

• aliquota 0,84%, riconosciuta per un periodo di tre anni dall’iscrizione nell’apposito registro, per le unità immobiliari che costituiscono beni strumentali nell’esercizio dell’attività di impresa, possedute e utilizzate direttamente da piccole e medie imprese innovative (PMI innovative), così come definite all’art. 4 del D.L. 3 del 24 gennaio 2015, convertito nella L. 33/2015, iscritte nell’apposito registro istituito dalla Camera di Commercio purché la società versi in condizioni di regolarità fiscale/tributaria, anche con riferimento ai tributi locali;

• aliquota 0,96% per gli immobili concessi in comodato d’uso gratuito e utilizzati come abitazione principale (e relative pertinenze) da parenti di primo grado in linea retta (genitori-figli) e posseduti da soggetti che non siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su altro immobile nel territorio nazionale.

 

La Legge di Stabilità 2016 ha previsto che per gli immobili concessi in comodato ad un parente in linea retta entro il primo grado che la utilizzi come abitazione principale si applichi l’IMU, con la riduzione della base imponibile del 50%, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate come A/1, A/8 e A/9, a condizione che il contratto di comodato sia registrato e che il comodante possieda quel solo immobile ad uso abitativo in Italia e risieda anagraficamente e dimori abitualmente nel comune di Genova. Il beneficio si applica comunque anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda l’immobile adibito a propria abitazione principale, a condizione che non sia di categoria catastale A/1, A/8 o A/9. Come precedentemente indicato, da quest’anno la riduzione della base imponibile del 50% può continuare ad essere applicata in caso di decesso del comodatario qualora nell’immobile risiedano il coniuge e figli minori.

Sì, a seguito della sentenza della Corte costituzionale 209/2022 che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 13, comma 2, quarto periodo del D.L. 201/2011  e per consequenzialità anche di  tutti gli altri  indicati nella sentenza stessa, ognuno dei coniugi può considerare l'abitazione di residenza come abitazione principale, a condizione che oltre alla residenza vi abbia la dimora abituale. 

Il Ministero dell’economia e delle finanze ha precisato che è possibile registrare anche i contratti verbali e che ai soli fini IMU la relativa registrazione può essere effettuata previa esclusiva presentazione del modello di richiesta di registrazione (modello 69) in duplice copia, in cui, come tipologia dell’atto, deve essere indicato “Contratto verbale di comodato”.

Dal 2022 sono esenti i fabbricati destinati dall'impresa costruttrice alla vendita e rimasti invenduti, a condizione che non siano locati (i cosiddetti beni merce).

Inoltre per il 2022 il comma 743 della legge di Bilancio 2022 ha diminuito dal 50 al 37,5% la misura dell'IMU dovuta dai soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

NO, la legge prevede che il comodante entro il 30 giugno dell’anno successivo alla stipula del contratto presenti la dichiarazione IMU per attestare il possesso dei requisiti richiesti prestando particolare attenzione ad indicare:

  • nel campo "14" la riduzione  "3" relativa a "Immobile in comodato";
  • nel campo "20" corrispondente alla "Data inizio/termine del possesso o variazione d'imposta", la data di decorrenza del contratto di comodato  o dell'agevolazione, se successiva;
  • nel campo "Agenzia delle Entrate di", dove è stato registrato il contratto;
  • nel campo "Estremi del titolo", il numero e la data di registrazione del contratto;
  • nel campo "Annotazioni", i dati anagrafici, il codice fiscale e il grado di parentela del comodatario.

Sì, è prevista la possibilità di considerare regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, o dal proprietario per conto dei titolari di diritti reali, nonché quelli effettuati a nome del de cuius da parte degli eredi entro un anno dal decesso, a condizione che l’imposta risulti pagata nel suo totale ammontare e sia espressamente attestata la volontà di rinunciare al rimborso da parte del soggetto legittimato a proporre tale istanza. A tal fine è stato predisposto un apposito modulo.

SI’, il Ministero dell’economia e delle finanze, con la risoluzione n. 1/DF, ha chiarito che non usufruiscono dell’agevolazione coloro che possiedono, oltre alla propria abitazione principale e all’immobile concesso in comodato, altri immobili destinati ad uso abitativo in tutta Italia, come ad esempio una abitazione locata o a disposizione.

Tutti i moduli sono scaricabili dai rispettivi Servizi del sito. Si può utilizzare il servizio online, oppure possono essere consegnati o inviati per raccomandata all’Ufficio del Protocollo di Via di Francia 1 - 9°piano – 16149 Genova, o inviati da una casella di posta elettronica certificata alla casella pec: comunegenova@postemailcertificata.it .

No. La normativa non reca particolari disposizioni con riferimento alla percentuale di possesso o alla destinazione dell’immobile. Pertanto il possesso, anche con percentuali di comproprietà minime, di un’altra abitazione, e come tale accatastata, indipendentemente dall’uso di fatto, esclude l’accesso al beneficio della riduzione del 50% della base imponibile sull’immobile concesso in comodato gratuito.