Ultimo aggiornamento
06 Marzo 2026
Contribuenti che ritengono che:
Puoi presentare l’istanza di revisione tramite una delle seguenti modalità:
Se non utilizzi il servizio online, puoi presentare l’istanza in carta libera.
Per accedere al servizio online, è necessaria una delle seguenti credenziali:
Il riesame della pratica
Entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza
Il servizio è gratuito.
Puoi accedere a Istanza di revisione in autotutela del provvedimento di diniego di rimborso o di liquidazione del rimborso IMU tramite il servizio online.
Servizio onlinePer conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
| Indicatore | Valore garantito | Risultati raggiunti anno precedente |
|---|---|---|
| Tempo massimo di risposta | Entro 50 giorni dalla presentazione dell’istanza |
|
L’organizzazione persegue il miglioramento continuo dell’efficacia e dell’efficienza dei propri servizi a beneficio di tutte le parti interessate.
Nel rispetto di questo principio è avviata per l’anno 2026 la seguente azione di miglioramento:
Redazione opuscolo IMU 2026, contenente le principali informazioni sull’imposta e sulle aliquote IMU, e successiva diffusione e illustrazione dello stesso.
Tutela del cittadino
I principali istituti a tutela del cittadino sono:
Informativa relativa ai ricorsi
Il contribuente può presentare ricorso entro 60 giorni dalla notifica contro:
Per controversie di valore fino a 3.000,00 euro il ricorso può essere proposto direttamente dall’interessato, senza avvalersi di assistenza tecnica.
Per importi superiori a 3.000,00 euro, il ricorrente deve necessariamente farsi assistere da un difensore abilitato, ai sensi di quanto previsto all'articolo 12 del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546.
Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.
Il ricorso deve essere proposto mediante notifica al Comune di Genova unicamente via PEC all’indirizzo comunegenova@postemailcertificata.it con le modalità stabilite dall’art.16 bis comma 3 del D.Lgs 31.12.1992 n. 546, ossia “Le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell’articolo 7, comma 2, notificano e depositano gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche previste dalle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico, salva la possibilità, nelle ipotesi di cui all'articolo 79, di effettuare le notificazioni ai sensi dell'articolo 16”.
Successivamente, entro 30 giorni dalla notifica del ricorso al Comune, il ricorrente dovrà costituirsi in giudizio mediante deposito di copia del ricorso presso la Corte Tributaria di primo grado adita, secondo le modalità previste dall’art. 22 del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546.
La Corte Tributaria di primo grado territorialmente competente è sita in Piazza Dante 7 – 16121- Genova.
Normativa
D.Lgs. n. 23/2011
D.Lgs. n. 147/2013
Legge 27 dicembre 2019, n. 160
Per chiarimenti su questo servizio utilizza il modulo digitale Richiedi assistenza.
Per ulteriori domande o per informazioni in merito ad esigenze specifiche, contatta gli uffici o, se possibile, prenota un appuntamento.
06 Marzo 2026