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cicogna con bambino

La dichiarazione di nascita può essere resa dai genitori, un procuratore speciale, un medico, un’ostetrica o da un’altra persona che ha assistito al parto, rispettando la volontà della madre che eventualmente non voglia essere nominata.

Se i genitori sono coniugati o hanno effettuato il riconoscimento di nascituro, sarà sufficiente la presenza di uno solo di loro. In assenza di matrimonio o riconoscimento di nascituro sarà necessaria la presenza di entrambi i genitori.
La dichiarazione può essere resa:
entro 3 giorni dalla nascita alla Direzione Sanitaria dell'ospedale o casa di cura in cui  è avvenuto l'evento;
entro 10 giorni dalla nascita all'Ufficiale di Stato Civile del Comune o dei Municipi in cui è avvenuto l'evento o al Comune o delegazione di residenza dei genitori.

oltre i 10 giorni dalla nascita, l'Ufficiale dello Stato Civile può ricevere la dichiarazione, ma dovranno essere espressamente indicate le ragioni del ritardo. Di tale ritardo verrà data segnalazione al Procuratore della Repubblica.
Nel caso in cui gli stessi risiedano in Comuni diversi, la dichiarazione può essere resa, secondo il preventivo accordo tra essi, in uno dei due Comuni, ma l'iscrizione anagrafica sarà registrata presso il Comune di residenza della madre.
Nel caso in cui la madre, cittadina straniera, sia residente all'estero è possibile iscrivere il neonato presso la residenza del padre.

 Per prenotare un appuntamento nei Municipi o nella sede Centrale, utilizzare il link in fondo alla pagina.

 

Attribuzione del nome e del cognome

Il nome da imporsi al neonato deve corrispondere al sesso e può essere composto al massimo da tre elementi anche separati.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 131 datata 27 aprile 2022, pubblicata il 1° giugno 2022, ha dichiarato l’illegittimità della norma che prevede l’automatica attribuzione del cognome paterno al figlio italiano.  

Pertanto, dalla data del 2 Giugno 2022 è possibile attribuire ad un/una bimbo/a  neonato/a il cognome di entrambi i genitori nell'ordine scelto, oppure il solo cognome paterno o materno.

Deve, però, esservi l'accordo di entrambi al momento della dichiarazione di nascita resa in Ospedale o davanti all’ufficiale dello stato civile. Se i genitori non raggiungono l’accordo, la Corte Costituzionale - nella stessa sentenza - ha precisato che si rende necessario l'intervento del giudice, che l'ordinamento giuridico già prevede per risolvere il disaccordo su scelte riguardanti i figli.  

 

 

Riconoscimento di nascituro

 Per effettuare il riconoscimento prima della nascita dei figli nati fuori dal matrimonio, dovranno essere presenti entrambi i futuri genitori  per rendere la dichiarazione innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile.

 Gli interessati dovranno essere muniti di valido documento di identità e certificato medico attestante le generalità complete della futura  madre e le setttimane  di gravidanza. Effetuato il riconoscimento del nascituro, la paternità e la maternità saranno già riconosciute  al momento della nascita e, ciò semplificherà la successiva dichiarazione di nascita, non essendo più necessaria la presenza di entrambi i genitori.

  

Iscrizioni e trascrizioni nei registri di nascita

Sono trascritti nei registri dello stato civile:

 

  • atti di nascita di italiani nati all'estero, trasmessi da Consolati o Ambasciate italiane (d'ufficio o a richiesta di parte)
  • decreti per cambiamento di nome o cognome (a richiesta di parte)
  • sentenze di rettifica di nome o di sesso (d'ufficio o a richiesta di parte)
  • sentenze straniere
  • riconoscimento paterno o materno (a richiesta di parte)
  • atto di nascita a seguito adozione internazionale (a richiesta di parte)
  • atti di nascita di cittadini italiani per decreto di concessione di cittadinanza (a richiesta di parte)
  • decreti di adozione.

 

 

Link per la prenotazione dei servizi nei Municipi e negli Uffici Centrali:

 

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Ultimo aggiornamento: 20/09/2023