Contenuto

Formano l'elettorato attivo tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non si trovino in alcuna delle condizioni ostative (condanne penali, sottoposizione a misure di sicurezza ecc.) previste dalla legge (vedi Dpr 223/1967 art. 2).

L’iscrizione nelle liste elettorali del Comune, per i cittadini italiani maggiorenni,  avviene d’Ufficio in occasione della periodiche revisioni stabilite dalla legge,  dopo l'avvenuta cancellazione dalle  liste del Comune  di provenienza (Dpr 223/1967 art. 32).

No, perchè si vota esclusivamente nel Comune di iscrizione alle liste elettorali.

Sono però esclusi i casi seguenti:
persone ricoverate in ospedale o presenti in luogo di cura o in luogo detenzione. Persone ammesse al voto domiciliare (perchè affette da gravi malattie comportanti l'uso di apparecchiature mediche salvavita) , personale appartenente a Forze armate con specifica autorizzazione del Comando, naviganti (marittimi e aviatori) con attestazione del comando del porto o del direttore dell’aeroporto.

I documenti di identità da presentare al momento del voto sono quelli ricompresi in una delle seguenti categorie: carta d’identità o altro documento di identificazione munito di fotografia, rilasciato dalla pubblica amministrazione; tessera di riconoscimento rilasciata dall’Unione nazionale Ufficiale in congedo d’Italia, purché muniti di fotografia e convalidata da un Comando militare; tessera di riconoscimento rilasciata da un Ordine professionale, purché munita di fotografia.

Gli elettori residenti all’estero, cioè iscritti all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti Estero) di un Comune italiano, possono esercitare il diritto di voto con modalità diverse, dipendenti dal tipo di consultazioni elettorali.


Per le Elezioni Politiche e per i Referendum: il voto è di norma esercitato nel luogo di residenza (Stato Estero) tramite plico postale inviato a domicilio dal Consolato di appartenenza. L’elettore può richiedere però di votare in Italia purchè ne faccia richiesta entro i termini stabiliti (indicazioni presenti sul sito del Ministero dell’Interno e sui siti consolari). Per i residenti in alcuni Paesi (non attrezzati per il voto per corrispondenza) è obbligatorio il rientro in Italia.


Per le Elezioni Europee: i residenti in Stati UE votano di norma presso le sedi consolari oppure, facendone richiesta, possono esercitare il voto in Italia. Esiste una terza possibilità: quella di votare per i rappresentanti dello Stato UE in cui risiedono. I residenti in Stati non appartenenti alla UE votano in Italia.


 Per le Elezioni Amministrative e Regionali: l’elettore iscritto all’AIRE per votare dovrà rientrare in Italia.

Per le elezioni politiche e referendum:
E’ previsto il voto per corrispondenza anche per i cittadini italiani temporaneamente all’estero, appartenenti alle seguenti categorie:
forze armate e  di polizia impegnate nello svolgimento di  missioni  internazionali e i loro familiari;

dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all'estero e le persone con essi conviventi (art. 1 comma 9 lett. B Legge 470/1988);

Inoltre, possono esercitare l’opzione per l’esercizio del voto all’estero per corrispondenza, i cittadini e i  loro familiari conviventi residenti temporaneamente  all’ estero, per un  periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data della consultazione,  per uno dei seguenti motivi:
lavoro,  studio,  cure mediche.
Per le elezioni europee:

possono esercitare il diritto di voto all’estero, i cittadini e i  loro familiari conviventi , residenti temporaneamente in uno stato dell’Unione Europea per lavoro,  studio,  cure mediche.

 

Per esercitare il voto in occasione delle elezioni Regionali ed Amministrative occorre fare rientro in Italia

  • In caso di trasferimento di residenza da un Comune all’altro, verrà consegnata al domicilio dell’elettore  una nuova tessera.
  • In caso di variazione di indirizzo e/o sede di voto nell’ambito del Comune gli aggiornamenti vengono effettuati direttamente dall’Ufficio Elettorale, che provvederà a recapitare  tramite posta (circa 15 giorni antecedenti la data delle Consultazioni Elettorali) un tagliando adesivo. L'elettore provvederà ad incollare il tagliando sulla tessera nell’apposito spazio.

La tessera elettorale è ritirata qualora il titolare perda il diritto di voto ai sensi della normativa vigente (vedi in particolare Dpr 223/1967 art. 2).
Il ritiro è effettuato, a cura del Comune, con notifica all'interessato contenente i motivi che ostano al godimento dell'elettorato attivo: la tessera ritirata è conservata nel fascicolo personale dell'elettore.

Il diritto al voto è riconosciuto ai detenuti che non siano incorsi nella perdita della capacità elettorale a seguito dell’interdizione dai pubblici uffici; tale diritto può essere esercitato per le elezioni comunali se il luogo di detenzione o di custodia preventiva è ubicato nel territorio del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, per le elezioni regionali se iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione in cui ha sede luogo di detenzione o di custodia preventiva. Per le elezioni politiche, referendum ed europee, nel luogo di detenzione o custodia preventiva   a prescindere dal comune nelle cui liste sono iscritti.
Gli interessati devono far pervenire al Sindaco del Comune di iscrizione elettorale, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di detenzione.
La dichiarazione deve recare in calce l’attribuzione del direttore dell’Istituto comprovante la detenzione dell’elettore ed è inoltrata al Comune per il tramite del direttore stesso.

Nel periodo delle Elezioni l'Ufficio Elettorale del Comune  provvede al rilascio delle autorizzazioni al voto in luoghi di cura o detenzione per gli elettori ricoverati o detenuti, che abbiano presentato dichiarazione di volontà di esprimere il voto nell’Istituto ove si trovano.
Tali elettori devono, in ogni caso, essere in possesso della tessera elettorale.
In caso di accoglimento verrà trasmessa, a cura del Sindaco, l'apposita attestazione per l'ammissione al voto.

L’elettore che ha diritto a questa  agevolazione presenta un impedimento fisico tale da rendere impossibile l’esercizio autonomo del voto (non vedente, amputato alle mani, affetto da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità).
L’elettore può richiedere, in qualunque periodo dell’anno, l’annotazione permanente sulla tessera elettorale della sigla AVD (diritto voto assistito), senza doversi procurare la necessaria documentazione medica in occasione di ogni consultazione elettorale.
A tal fine, l’elettore dovrà presentare apposita documentazione: certificazione medica rilasciata dalla ASL attestante l’impossibilità ad esercitare in modo autonomo il
diritto di voto, tessera elettorale, documento di riconoscimento. La richiesta può essere presentata anche tramite rappresentante dell’Istituto presso il quale l’elettore è ricoverato o altra persona incaricata.
L’elettore può farsi accompagnare in cabina da una persona con i seguenti requisiti:

  • deve essere stata liberamente scelta dall’interessato ( può trattarsi anche di un componente della propria famiglia)
  • non può esercitare tale funzione per altri in quelle Elezioni
  • deve essere elettore in un qualsiasi Comune italiano.

Sì, i cittadini residenti, iscritti nelle liste elettorali del Comune, possono richiedere, in qualunque periodo dell’anno, di votare in una sezione per disabili o in una sezione ubicata a piano terra.
L’istanza in carta semplice indirizzata al Sindaco (Ufficio Elettorale) deve essere corredata da certificazione medica comprovante le ridotte o mancanti capacità motorie ed essere recapitata:
personalmente all’Ufficio Elettorale o agli Uffici Anagrafici decentrati sul territorio, in carta semplice, con esibizione del documento d’identità;
da terzi o per posta o via fax con fotocopia documento d’identità dell’elettore interessato all’Ufficio Elettorale o agli Uffici Anagrafici decentrati sul territorio.
La certificazione medica non è necessaria quando l’elettore ha superato il novantesimo anno di età.
Per gli elettori con difficoltà di deambulazione, attestata da idonea documentazione medica, è attivato anche un servizio di trasporto prenotabile telefonicamente.

Per grave impedimento si intede quello di  elettori che si trovano in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali o sono “non trasportabili”  in quanto affetti da gravissime infermità: in questo caso è possile richiedere di votare presso il domicilio.
L’istanza deve essere inoltrata, non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data delle Elezioni al Sindaco (Ufficio Elettorale) presentando apposita documentazione rilasciata dalla Asl di competenza territoriale, copia della tessera elettorale, e documento valido di riconoscimento, tramite  persona incaricata.
La richiesta di voto domiciliare deve essere ripresentata per ogni Consultazione Elettorale.

 

Gli elettori affetti da impedimenti di minore gravità non sono ammessi al voto domiciliare ma possono comunque accedere ad altre agevolazioni (accesso a sezioni per disabili, accompagnamento al seggio)

La legge 270 del 21/12/2005 prevede che la Commissione Elettorale Comunale, composta di Consiglieri comunali, proceda alla nomina degli scrutatori per ogni sezione elettorale del Comune, scegliendoli tra gli iscritti nell’albo e alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi per sostituire gli eventuali rinunciatari.

 

Gli iscritti nell'albo scrutatori, per essere nominati su un seggio nelle elezioni programmate, devono quindi contattare, a partire dalla seconda metà del mese di Gennaio fino alla fine di Febbraio di ogni anno, i referenti della Commissione Elettorale Comunale con le modalità meglio precisate alla seguente pagina https://smart.comune.genova.it/content/albo-scrutatori-di-seggio-0

 

La legge riconosce la facoltà di assentarsi dal lavoro per tutto il periodo di durata delle operazioni elettorali stabilendo che tali giorni siano considerati, a tutti gli effetti, giorni lavorativi.
 

La Legge ( art. 3 comma 4 della legge n. 95/1989 ) prevede che l’albo degli scrutatori sia depositato, entro il 15 gennaio di ogni anno, nella segreteria del Comune per la durata di quindici giorni e che ogni cittadino del Comune abbia diritto a prenderne visione. Una copia dell'Albo vigente è accessibile alla seguente pagina

https://smart.comune.genova.it/documenti/albo-scrutatori

Di regola, no. Ai sensi dell’art. 6 comma 1, lett a) e b) della Legge n. 95/1989, i nominativi degli scrutatori devono essere scelti tra quelli compresi nell’Albo ufficiale degli scrutatori.
Solo eccezionalmente, e cioè qualora il numero degli scrutatori compresi nell’albo non sia sufficiente per gli adempimenti previsti, è possibile scegliere i nominativi tra quelli iscritti nelle liste elettorali del Comune.

No, la Legge prevede espressamente che gli scrutatori debbano essere elettori del Comune in cui svolgono l’incarico.

La domanda per l’inclusione nell’Albo dei Presidenti deve essere ripresentata nel Comune di iscrizione alle liste elettorali e più precisamente all’Ufficio Elettorale o agli uffici di Anagrafe sul territorio, direttamente dall’interessato (o da terzi/a mezzo posta/via fax allegando fotocopia del documento di riconoscimento dell’interessato) dal 1° gennaio al 31 ottobre di qualsiasi anno.

La gestione dell’Albo dei Presidenti è esclusiva competenza della Corte d’Appello presso il Tribunale – Ufficio Presidenti di seggio.

La normativa prevede che tutti gli elettori in possesso dei requisiti possano essere inseriti d’Ufficio negli Albi dei Giudici Popolari; nel caso in cui non lo fossero possono presentare richiesta di inclusione.

La cancellazione definitiva non è prevista; in caso di gravi e comprovati motivi può essere richiesto al Tribunale l'esonero dall’incarico.

Mediante la semplice esibizione della tessera elettorale: infatti in ogni Consultazione, uno scrutatore appone nell’apposito spazio per la certificazione del voto il timbro della sezione e la data.

Ultimo aggiornamento: 23/11/2022