Demografici Convivenze di fatto

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La legge n. 76/2016 prevede la disciplina delle convivenze di fatto (art.1, cc. 36 - 67).
La dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto può essere effettuata da due persone maggiorenni, di stato civile libero, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, residenti nel Comune di Genova, coabitanti e iscritte sul medesimo stato di famiglia.
Nel caso in cui gli stessi siano già residenti, coabitanti e non iscritti nel medesimo stato di famiglia è necessario effettuare la dichiarazione di riunione nucleo (vedi in allegato a fondo pagina Iscrizione anagrafica mod. 108).
Gli interessati non devono essere legati da vincoli di matrimonio o da un’unione civile, né da rapporti di parentela, affinità o adozione.
La dichiarazione non può essere effettuata da coloro che facciano già parte di una unione civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione, né dalle persone coniugate fino al momento dell’annotazione dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio sull’atto di matrimonio.
Per le coppie già iscritte al Registro delle Unioni Civili del Comune di Genova occorre manifestare nuovamente la volontà in applicazione della legge 76/16 e quindi seguire la procedura indicata.

 

Presentare un’apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi gli interessati (mod. A) unitamente alle copie dei documenti di identità in corso di validità.
La dichiarazione può essere inoltrata, alternativamente, via:

  • PEC: anagrafecomge@postecert.it;
  • Fascicolo del cittadino: sezione dedicata, utilizzando le proprie credenziali SPID o CIE;
  • Posta raccomandata a Comune di Genova - Direzione Servizi Civici - corso Torino11 - UFFICIO VARIAZIONI ANAGRAFICHE - 16129 Genova;

Per facilitare e velocizzare lo smistamento delle richieste indicare la sigla CdF

 

L'inoltro via casella PEC della suddetta documentazione è consentito seguendo una di queste modalità:

- acquisizione mediante scanner della copia della dichiarazione recante le firme autografe e delle copie dei documenti d'identità dei dichiaranti;

- sottoscrizione della dichiarazione di entrambi i dichiaranti.

 

 

In base alla disciplina i conviventi di fatto hanno i diritti:

  • inerenti alla casa di abitazione (art. 1 - cc. da 42 a 45);
  • di successione nel contratto di locazione dell'immobile di comune residenza per il convivente di fatto in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto (art. 1 - c. 44);
  • di inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l’appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale (art. 1 - c. 45);
  • del convivente nell’attività di impresa (art. 1 - c. 46);
  • ampliamento delle facoltà riconosciute al convivente di fatto nell’ambito delle misure di protezione delle persone prive di capacità giurifdica (art. 1 - cc. 47 e 48);
  • in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell’individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite (art. 1 - c. 49) hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario (art. 1 - c. 38);
  • in caso di malattia e di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e i familiari (art.1 - c. 39);
  • ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie (art. 1 - cc. 40 ).   

Dell’esistenza della convivenza di fatto, su richiesta degli interessati, viene rilasciata apposita certificazione anagrafica. La richiesta va inoltrata via PEC anagrafecomge@postecert.it.

 

La cancellazione può avvenire in questi casi:

  • d’ufficio in caso di cessazione della situazione di coabitazione e/o di residenza nel Comune di Genova o in caso di matrimonio e unione civile di uno o entrambi i componenti;
  • su istanza di parte, se cessano i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale (cancellazione su domanda di una o entrambi le parti).

La richiesta di scioglimento (mod. B) con copia dei documenti di identità dei dichiaranti, può essere inviata alternativamente tramite:

  • PEC anagrafecomge@postecert.it (abilitata alla ricezione mail).
  • Fascicolo del Cittadino: sezione dedicata, utilizzando le proprie credenziali SPID o CIE
  • Raccomandata indirizzata a Comune di Genova - Direzione Servizi Civici - corso Torino 11 - UFFICIO VARIAZIONI ANAGRAFICHE - 16129 Genova

L'inoltro via PEC è consentito seguendo una delle seguenti modalità:

acquisizione mediante scanner della copia della dichiarazione recante le firme autografe e delle copie dei documenti d'identità dei dichiaranti;

sottoscrizione della dichiarazione di entrambi i dichiaranti.

Per facilitare e velocizzare lo smistamento delle richieste si chiede di indicare nell'oggetto di PEC e mail la sigla CdF.

I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza che deve avere le seguenti caratteristiche formali, da rispettare anche in caso di successive modifiche o risoluzione:

  • forma scritta;
  • atto pubblico o scrittura privata autenticata. In caso di scrittura privata, un notaio o un avvocato dovranno autenticare le firme e attestare la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico (c.51).

Ai fini dell’opponibilità ai terzi, i contratti di convivenza con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato devono essere trasmessi dal professionista al Comune di residenza dei conviventi entro i successivi 10 giorni dall’avvenuta stipula (c.52) a mezzo PEC in formato pdf  con firma digitale a anagrafecomge@postecert.it , indicando nell'oggetto la sigla Patto CdF.
Il contratto reca l’identificazione dell’indirizzo indicato da ciascuna parte al quale sono effettuate le comunicazioni inerenti il contratto stesso e può contenere:

- l’indicazione della residenza;

- le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale e casalingo;

- il regime patrimoniale della comunione dei beni (modificabile in qualunque momento nel corso della convivenza).

Il contratto non può essere sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, questi si hanno per non apposti.

Il contratto è nullo:

- in presenza di un vincolo matrimoniale, di un’unione civile o di un altro contratto di convivenza;

- in mancanza dei requisiti previsti per la dichiarazione di convivenza di fatto (assenza di rapporti di parentela, affinità o adozione, assenza di un legame affettivo stabile di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale);

- se una delle parti è minorenne;

- se una delle parti è interdetta giudizialmente;

- in caso di condanna per il delitto di cui all’art. 88 c.c. "Omicidio consumato o tentato sul coniuge".

Gli effetti del contratto di convivenza restano sospesi in pendenza del procedimento di interdizione giudiziale o nel caso di rinvio a giudizio o di misura cautelare disposti per il delitto di omicidio del coniuge (ex art. 88 c. c.), fino alla sentenza di proscioglimento.

Il contratto si risolve in caso di:

  • accordo delle parti . La cessazione richiede il rispetto delle formalità previste per la conclusione del contratto. Se i conviventi avevano scelto il regime della comunione legale dei beni, lo scioglimento della stessa prevede l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni del codice civile che regolano la comunione legale nel matrimonio. Se dal contratto di convivenza derivavano diritti reali immobiliari, al trasferimento degli stessi deve provvedere un notaio; il professionista che ha ricevuto la dichiarazione deve notificare l’atto all’ufficiale d’anagrafe;
  • recesso unilaterale. Il notaio o l’avvocato che ricevono l’atto devono notificarne una copia all’altro contraente. Se la casa di abitazione è nella disponibilità del recedente, l’atto di recesso dovrà concedere al convivente almeno 90 giorni per lasciare l’abitazione (c.60-61). Il professionista che ha ricevuto la dichiarazione deve notificare l’atto all’ufficiale d’anagrafe.

 

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Ultimo aggiornamento: 20/09/2023