Demografici Cittadini Unione Europea - diritti di soggiorno

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Diritto di soggiorno fino a tre mesi

Tutti i cittadini dell'Unione Europea, in possesso di documento di identità valido per l'espatrio, possono soggiornare in Italia, per un periodo non superiore a tre mesi, senza alcuna formalità.

Attestazione di soggiorno a tempo indeterminato

Tutti i cittadini comunitari e i loro familiari che intendono stabilire la loro dimora abituale in Italia, hanno l'obbligo di chiedere l'iscrizione anagrafica entro 20 giorni dall'ingresso in Italia.
L'obbligo scatta, in ogni caso per tutti, trascorsi 3 mesi dall'ingresso.
A seguito dell'entrata in vigore del D.L. 47/2014, è necessario presentare o la dichiarazione del proprietario dell'immobile - vedi allegato ( Dichiarazione proprietario per locatario) o autocertificare i dati completi del proprietario (compreso l'indirizzo) e del titolo in base al quale si occupa l'immobile, all'interno del modulo ministeriale.
E' riconosciuto il diritto di soggiorno al cittadino dell'Unione Euorpea che si trova in una di queste condizioni:

 

  • per motivi di lavoro - vedi modello allegato B
  • per motivi di studio - vedi modello allegato B
  • senza svolgere attività lavorativa - vedi modello allegato B
  • familiare che accompagna o raggiunge un cittadino UE di cui ai punti precedenti - vedi modello allegato B
  • per motivi religiosi - vedi scheda 9
  • genitore di minore italiano - vedi scheda 11
  • coniuge di italiano - vedi scheda 12

 

Attestazione di soggiorno permanente per cittadini UE

Il cittadino che ha soggiornato legalmente e in via continuativa per 5 anni sul territorio nazionale ha diritto al soggiorno permanente non subordinato alle condizioni previste dagli artt. 7 - 11 - 12 - 13  D. Lgs 30/2007.
Il soggiorno legale e continuativo si dimostra con l’esibizione della documentazione relativa al mantenimento dei requisiti per 5 anni – i requisiti sono gli stessi previsti per l’Attestato di iscrizione anagrafica ma occorre dimostrare di averli mantenuti per cinque anni.
A richiesta dell’interessato, il Comune di residenza rilascia un attestato che certifica la condizione di titolare del diritto di soggiorno permanente (vedi scheda 10).
La continuità del soggiorno non è pregiudicata da assenze:

  • che non superino complessivamente 6 mesi l’anno
  • di durata superiore per l’assolvimento di obblighi militari
  • fino a 12 mesi consecutivi per motivi rilevanti, come gravidanza e  maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in altro Stato membro o in paese terzo.

La continuità del soggiorno è interrotta per coloro che risultino destinatari di provvedimento di allontanamento.
Il diritto di soggiorno permanente si perde in ogni caso a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a 2 anni consecutivi.
Sono previste deroghe a favore di lavoratori che hanno cessato la loro attività in Italia o si trovano in casi particolari (età avanzata, sopravvenuta incapacità lavorativa permanente e altro) e per i loro familiari.
L’art. 15 D. Lgs 30/2007 prevede la possibilità di maturare il diritto di soggiorno permanente prima di 5 anni: per questo caso è necessario rivolgersi direttamente all’ufficio.

Allegati

Servizi Online

Attestazione di iscrizione anagrafica per cittadini comunitari
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Attestazione di soggiorno permanente per cittadini comunitari
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Ultimo aggiornamento: 20/09/2023