TASI 2016
Il versamento della rata di acconto per TASI 2016 è da effettuarsi entro il 16 giugno 2016, nella misura pari al
50% dell’imposta dovuta annualmente.

Entro il 16 giugno 2016 è anche possibile effettuare in un’unica soluzione il versamento dell’imposta
complessivamente dovuta.


ABITAZIONE PRINCIPALE E ASSIMILAZIONI

La Legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) ha abolito la Tasi sull’abitazione principale e
relative pertinenze. Sulle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 continua ad
applicarsi l’IMU.


L’abolizione riguarda anche gli immobili assimilati ad abitazione principale per legge e per regolamento.
E’ stata eliminata per i comuni la possibilità di assimilazione ad abitazione principale per gli immobili concessi in
comodato.

Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità
immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

Per pertinenza dell’abitazione principale si intendono esclusivamente gli immobili classificati nelle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7 (solai/cantine/box/posti auto/tettoie), nella misura massima di un’unità pertinenziale per
ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. Non sono
previsti vincoli di distanza dall’abitazione principale.

L'assimilazione della pertinenza all’abitazione cui è asservita opera a condizione che il proprietario o titolare di
diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione sia proprietario o titolare di diritto reale di
godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita
alla predetta abitazione.


Sono assimilati all’abitazione principale per Legge :

• la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento,
   scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
• una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e
   iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza,
   a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso
   (quindi i cittadini italiani residenti all’estero iscritti all’AIRE che non percepiscono pensione  o che percepiscono
   solo pensione italiana  sono soggetti ad IMU);
• le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione
   principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
• le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti
   universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
• i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle
   infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
• l’ unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare,
   posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze
   armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad
   ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto
   previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale
   appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e
   della residenza anagrafica.


Sono assimilati all’abitazione principale per Regolamento:

• l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la
   residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non
   risulti locata.

Coniugi residenti in abitazioni diverse

Se marito e moglie hanno la residenza in due case diverse di loro proprietà nel comune di Genova non possono
considerarle entrambe abitazione principale e quindi esenti da Tasi perché in questo caso l’agevolazione per
l’abitazione principale e le relative pertinenze si applica per uno solo dei due immobili. I coniugi, infatti, devono
scegliere quale delle due abitazioni è da considerare abitazione principale del nucleo familiare. Il proprietario
dell’abitazione scelta come tale potrà usufruire delle agevolazioni per abitazione principale ed è tenuto a
presentare la dichiarazione IMU.



ALIQUOTE 2016 DEL COMUNE DI GENOVA

Per l'anno 2016 il Comune di Genova, con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 26/04/2016 ha fissato le seguenti aliquote :


Aliquota dello 0,10 per cento

Immobili strumentali all'attività agricola di cui all’articolo 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.
201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.


• Aliquota dello 0,10 per cento

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non
siano in ogni caso locati.


Aliquota dello 0 per cento

Per tutti gli immobili per i quali non è prevista un’aliquota specifica.

Quindi per l’anno d’imposta 2016 sono soggetti a TASI solo gli immobili strumentali all'attività agricola di
cui all’articolo 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214 e i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita,
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Sono, invece, esenti da TASI l’abitazione principale e relative pertinenze e, in generale, tutti gli immobili
sui quali si applica l’IMU, come ad esempio gli immobili a disposizione, gli immobili locati, gli immobili
concessi in comodato, i negozi, i terreni, le aree fabbricabili.


Modalità di calcolo


La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), cioè la rendita
catastale dell’immobile, rivalutata del 5 per cento, moltiplicata per il coefficiente riferito alla tipologia di
immobile.

Il calcolo dell’imposta sarà quindi:
Rendita catastale rivalutata (rendita X 1,05) X il coefficiente specifico per ogni categoria X l’aliquota prevista



Modalità del versamento

Il versamento dell’acconto TASI 2016 deve essere effettuato con modello F24 entro il 16 giugno utilizzando i
seguenti codici tributo:

    • “3959” denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale.
    • “3961” denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati.

Si ricorda che il codice ENTE del Comune di Genova è D969.

Il modello F24 è disponibile preso uffici postali, sportelli bancari oppure on-line sul sito dell’Agenzia delle
Entrate.

Il pagamento dell'F24 può essere effettuato presso:

   • uffici postali
   • banche
   • on-line.





Ultimo aggiornamento: 10/10/2016
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