Procedimento

Riconoscimento benefici economici alle famiglie (concessione assegno di maternità)

Riconoscimento benefici economici alle famiglie (concessione assegno di maternità e assegno per nucleo famigliare con almeno tre figli minori).
Da Settembre 2017 l'attività è svolta dai CAF convenzionati.

Riferimenti normativi: 
D. Lgs. n. 131/2001 - art. 74 testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità
Generalità
Unità organizzativa apicale: 
DIRETTORE GENERALE OPERATIVO
Direzione di Area: 
SERVIZI CIVICI
Direzione: 
DEMOGRAFICI
Ufficio: 
Assegni per la famiglia
Indirizzo: 
Corso Torino 11 - 1° piano
Email: 
acammisotto@comune.genova.it
Posta elettronica certificata: 
Telefono: 
010 5576861
Responsabile del procedimento: 
Antonio Cammisotto
Provvedimento
Tipo di provvedimento: 
Altro
Nome del provvedimento: 
Riconoscimento benefici economici alle famiglie (concessione assegno di maternità)
Ufficio competente per adozione provvedimento finale: 
DEMOGRAFICI
Responsabile del provvedimento: 
Fernanda Gollo
Email responsabile provvedimento: 
demograficiecimiteri@comune.genova.it
Tel: 
0105576811 - 843
Avvio del procedimento: 
Ad istanza di parte
Procedimenti ad istanza di parte
Atti e documenti da allegare: 
Attestazione ISE/ISEE, che si può ottenere presentando l’apposita dichiarazione ai CAF convenzionati con l’INPS e/o agli altri sportelli abilitati a livello cittadino.
Spesa prevista: 
nessuna
Info sull'iter del procedimento: 
L'assegno può essere chiesto dalla madre residente, cittadina italiana, comunitaria o in possesso di Carta Soggiorno / Permesso Soggiornanti di lungo periodo C.E.o in possesso di  attestazione di  rifugiato/protezione sussidiaria per ogni figlio nato od ogni minore ricevuto in adozione e/o affidamento preadottivo.
La madre deve presentare domanda, compilando l’apposito modulo; alla domanda va allegata l’attestazione ISEE, che si ottiene presentando apposita dichiarazione ai CAF convenzionati con l’INPS.
La soglia ISEE fissata dalla legge e viene rivalutata ogni anno sulla base della variazione dell’indice ISTAT.

Scadenza
La domanda per l'assegno deve essere presentata tassativamente entro sei mesi dalla data del parto.

L’assegno è:
• concesso dal Comune
• erogato da INPS.
Termine: 
90 giorni
silenzio assenso, silenzio diniego o dichiarazione sostitutiva dell'interessato: 
-nessuno-
Modalità pagamenti: 
L’assegno è:
• concesso dal Comune
• erogato da INPS.
Strumenti di tutela: 
Ricorso al Tribunale amministrativo regionale (legge 241/1990 e s.m.i. e legge 98/2013)
Potere Sostitutivo: 
Direttore Area Servizi Civici
Note: 
non è prevista al momento l'attivazione on line di questo procedimento. I servizi demografici online attualmente attivi sono fruibili all'indirizzo indicato.
Identificativo: 
123
Ultimo aggiornamento: 06/09/2023
Comune di Genova  - Palazzo Tursi  -  Via Garibaldi 9  -  16124 Genova  | Numero Unico: 010.1010
Pec: comunegenova@postemailcertificata.it - C.F. / P. Iva 00856930102 
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