Procedimento
Rimborso al contribuente delle somme versate e non dovute (totalmente o parzialmente)
- Regolamento comunale Imposta Municipale Propria;
- D.Lsg. 23/2011;
- Art. 13 D.L. 201/2011 e s.m.i
- L 160 del 27/12/2019 commi da 739 a 783;
- Art. 1, comma 164 della legge 296 del 27.12.2006,
- D.Lgs. 546/92
- D.Lgs. 220/2023
Il Comune verifica il diritto al rimborso da parte del richiedente e provvede entro 180 giorni a comunicare per iscritto l'esito dell'istruttoria. Nel caso fossero necessari chiarmenti o documenti integrativi il Comune invia al cittadino una comunicazione in merito sospendendo il decorso del termine sopra indicato che decorrerà nuovamente dalla ricezione di quanto richiesto.
In caso di diniego o parziale accoglimento il richiedente può impugnare il provvedimento presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado
Per quanto concerne il diniego di rimborso la normativa è contenuta nel D. LGS. 546 del 31/12/92 e successive modificazioni.
Il ricorso è proposto mediante notifica al Comune di Genova unicamente via PEC all’indirizzo comunegenova@postemailcertificata.it con le modalità stabilite dall’art. 16 bis commi 3 e 3 bis del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546, ossia “Le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell’articolo 7, comma 2, notificano e depositano gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche”, mentre i soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica (per ricorsi di valore inferiori a euro 3.000,00) hanno facoltà di notifica e deposito cartaceo con le modalità previste dall’art. 16, comma 1 dello stesso decreto. Successivamente il ricorrente entro 30 giorni dalla notifica del ricorso dovrà costituirsi in giudizio mediante deposito di copia del ricorso presso la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova, secondo le modalità previste dall’art. 22 del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546.