Convivenze - Campagna

Perché le Convivenze

Le convivenze, intese come l’unione tra due persone che, per scelta o per impedimento giuridico, non sono sposate ma desiderano comunque condividere la propria vita, sono un fenomeno sociale in aumento. In Italia, le coppie conviventi non coniugate tra loro sono infatti passate da 510.251 del 2001, a 1.242.434 (dato ISTAT tratto dell’ultimo censimento della popolazione residente). Nella nostra città, nell’anno 2014, su un totale di 4.218 nascite, 1.432 bambini e bambine sono nati da genitori non coniugati tra di loro (33,95%): erano il 26 % nel 2010.
Alla fotografia del nostro paese e della nostra città non corrisponde però un’organica disciplina legislativa in tema di convivenze al di fuori dell’istituto matrimoniale.
Le famiglie di fatto sono tuttavia ricomprese nelle formazioni sociali ove i cittadini svolgono la propria personalità, riconosciute e garantite dall’art.2 della Costituzione e, in assenza e in attesa di una normativa nazionale, crediamo che un’Amministrazione comunale svolga un servizio utile informando i propri cittadini su facoltà, diritti e doveri che norme specifiche e giurisprudenza attribuiscono ai conviventi e sugli strumenti dei quali possono disporre per regolare i propri rapporti.
Alcuni esempi.
L’accesso alla fecondazione assistita, ad esempio, è consentita alle coppie coniugate ma anche a quelle conviventi (art.1 L, 19.2.2004 n.40).
La legge prevede che le misure di protezione per tutelare da violenze e abusi domestici si applichino anche ai conviventi.
La giurisprudenza ha ormai ammesso pacificamente il diritto al subentro del convivente nel contratto di locazione stipulato dal compagno defunto anche in assenza di figli (tra le più recenti decisioni in questo senso Cass. 13 febbraio 2013 n.3548)
Non vi è più alcuna differenza, poi, tra i figli nati da un’unione matrimoniale e quelli nati al di fuori di essa: con il d.lgs. 154/2013 è stata portata a compimento la completa equiparazione tra figli nati in costanza di matrimonio e figli nati fuori del matrimonio e i rapporti genitori/figli sono eguali, dentro e fuori al matrimonio: entrambi i genitori condividono la responsabilità genitoriale e hanno l’obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli nati dal loro rapporto. Nel caso di rottura del rapporto di convivenza, se non si riesce a raggiungere un accordo sulle questioni relative ai figli minori, ciascuno dei genitori, anche se conviventi e non coniugati, può ricorrere al Tribunale ordinario che può disporre l’affidamento del minore, il diritto di visita, l’assegno di mantenimento e l’assegnazione della casa familiare, come avviene per le coppie sposate, con l’unica differenza che non potrà essere richiesto né disposto un assegno a titolo di contributo al mantenimento del convivente, come invece può avvenire per il coniuge.
Inoltre, le coppie che convivono possono decidere di disciplinare i reciproci obblighi attraverso forme contrattuali di natura privatistica. (http://www.federnotai.it/2013-05-15-17-53-09); (http://contrattoconvivenza.com)
Infine, Genova e i maggiori Comuni italiani si sono dotati di un Registro delle unioni civili, nella consapevolezza dell’importanza di riconoscere e tutelare tutte le forme di convivenza basate su legami affettivi: l’iscrizione ai registri comunali esistenti consente alle coppie di fatto di essere riconosciute dalle Amministrazioni in relazione ai servizi da queste forniti.
 
Ultimo aggiornamento: 14/07/2015
Comune di Genova  - Palazzo Tursi  -  Via Garibaldi 9  -  16124 Genova  | Numero Unico: 010.1010
Pec: comunegenova@postemailcertificata.it - C.F. / P. Iva 00856930102 
Questo sito è ottimizzato per Firefox, Chrome, Safari e versioni di Internet Explorer successive alla 8