Altre domande e risposte - Cittadinanza

1) Quali sono i diritti e doveri principali se divento cittadino italiano?

In Italia, secondo la legislazione attuale, i principali diritti connessi alla cittadinanza sono i diritti politici, in particolare il diritto di voto e la possibilità di ottenere incarichi pubblici, ma anche il diritto di partecipare a concorsi pubblici per determinati profili professionali (ad esempio per magistrati o poliziotti).
Tra i principali doveri dei cittadini rientrano i doveri di difendere la patria (art. 52, co. 1, Cost.) e di fedeltà (art. 54, co. 1, Cost.).
Essere cittadini significa la piena appartenenza alla comunità nazionale e la possibilità ma anche il dovere di partecipazione attiva alla vita politica e al progresso sociale nel quotidiano, così come nello studio e nel lavoro.

2) In quali casi si può richiedere la cittadinanza italiana?

La cittadinanza può essere concessa per:
a) residenza per 10 anni per i cittadini non comunitari
b) residenza per 4 anni per i cittadini comunitari. (art. 9 lett. d) 
c) residenza per 5 anni per i cittadini apolidi e rifugiati

In tutti i casi la domanda va presentata alla Prefettura del luogo di residenza (fac-simile modulo).

a) se sei sposato da due anni con un cittadino italiano e, con il tuo coniuge, risiedete in Italia dallo stesso periodo,   la  domanda va presentata alla Prefettura
b) se invece risiedi  all'estero, puoi presentare la domanda al più vicino Consolato d'Italia, dopo 3 anni di matrimonio.
In presenza di  figli, nati o adottati, i termini sono ridotti della metà. (Fac-simile modulo)
La cittadinanza non è concessa in caso intervengano separazione o divorzio.

  • Se sei nato  in  Italia da genitori stranieri e sei  vissuto legalmente in Italia  senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età (Legge 91/1992 Art. 4 c. 2):

la dichiarazione di volontà va resa all’ufficiale di stato civile del Comune di residenza, che la verbalizza nei suoi atti,
entro il compimento dei 19 anni. 
In mancanza di iscrizione all’anagrafe alla nascita,  è possibile provare la residenza ininterrotta in Italia con ogni altra idonea documentazione (es. pagelle, certificati medici, diplomi di corsi di studio e altro). /sites/default/files/2014/dichiarazione__18_enni_0.pdf

la domanda va presentata all'Ufficio Cittadinanza del Comune (fac simile modulo)
Sede a Genova in corso Torino11 - Ufficio Cittadinanza - tel. 010 5576870
e-mail cittadinanza@comune.genova.it

3) Dopo quanti anni che si vive in Italia si può chiedere la cittadinanza italiana?

Per i cittadini comunitari, si può presentare la domanda dopo 4 anni di residenza; per  gli apolidi e i rifugiati, dopo 5 anni e, per i cittadini di stati non appartenenti all’Unione Europea,  dopo 10 anni.
La cittadinanza italiana può essere concessa anche allo straniero che risiede legalmente in Italia da almeno 3 anni il cui padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado siano stati  cittadini  italiani; può diventare cittadino italiano anche lo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risieda legalmente in Italia da almeno  cinque anni dall’ adozione. (Legge 91/1992, art. 9, c. 1, lett. e)

4) Può il padre (straniero)  di bambino  italiano, convivente  con la madre  cittadina italiana, ottenere la cittadinanza italiana?

La convivenza, senza la celebrazione del matrimonio, non dà diritto all’acquisto della cittadinanza.
Il fatto che si tratti di padre di bambino italiano non dà - secondo la legge - maggiori possibilità o tempi di attesa ridotti e non permette di far valere un’anzianità di soggiorno inferiore rispetto a quella richiesta generalmente agli stranieri per la cosiddetta “naturalizzazione”  che è di 10 anni.

5) La cittadinanza italiana si trasmette da genitore a figlio se quest’ultimo è nato all’estero?

Il padre o la madre, che ha la cittadinanza italiana al momento della nascita del figlio, trasmette automaticamente 
la cittadinanza  al figlio, anche se il bambino è nato all’estero e indipendentemente dal fatto che il genitore,
in seguito,  possa perdere eventualmente  la cittadinanza.
Il figlio è quindi  cittadino italiano per legge e la sua cittadinanza deve essere semplicemente accertata, verificata
e non è  frutto di una concessione.

6) La cittadinanza italiana si può trasmettere tramite la parentela del nonno?

L’origine italiana non permette di essere considerati cittadini italiani fin dalla nascita, ma permette - a certe condizioni - di poter ottenere la naturalizzazione e quindi la concessione della cittadinanza italiana.
Infatti, l’art. 9 della Legge 91/92 in materia di cittadinanza, precisa che lo straniero il cui padre o madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado (nonni), siano stati cittadini per nascita (ma non lo erano più  al momento della nascita dell’interessato) può, se risiede legalmente almeno da tre anni in Italia, chiedere la cittadinanza italiana.
Pertanto, per  richiedere la cittadinanza italiana, non è sufficiente dimostrare l’origine dei parenti, ma è necessario anche aver già instaurato una legale residenza in Italia e, quindi, avere un regolare permesso di soggiorno da almeno 3 anni.

7) Ho sposato un /a cittadino/a italiano/a -  quando, come e dove posso chiedere la cittadinanza italiana? 

Puoi richiedere la cittadinanza dopo 2 anni dalla celebrazione del matrimonio se, con tua moglie/tuo marito, risiedete in Italia dallo stesso periodo;  dopo 3 anni, se risiedete all’estero. I tempi  sono ridotti della metà se avete figli, anche adottati.
Nel caso in cui tua moglie/tuo marito non sia cittadina/o italiana/o per nascita ma per naturalizzazione, i termini sopra citati vanno conteggiati dalla data del suo giuramento come cittadina/o italiana/o.
La domanda deve essere presentata  alla Prefettura (o all’Autorità diplomatico-consolare, se residenti all’estero) ed è soggetta al pagamento di un contributo di 200,00 €.

8) L’ acquisizione della cittadinanza deve essere intesa come un diritto che può essere rivendicato?

Nel caso di richiesta di cittadinanza per residenza, la concessione  non è un diritto ma è determinata dalla valutazione dell’interesse per lo Stato e per la comunità nazionale ad accogliere il richiedente come nuovo cittadino.
L’Amministrazione ha potere pienamente discrezionale.
Diverso il caso di chi chiede la cittadinanza italiana per matrimonio con cittadino italiano. In questo caso si tratta di un vero e proprio diritto soggettivo, che può essere negato solo  per motivi di sicurezza e ordine pubblico (per esempio, in caso di   condanne per gravi delitti commessi dal richiedente o di segnalazioni riguardo  la sicurezza dello Stato). 

9) Quali sono i tempi medi di attesa per l’espletamento delle pratiche per l’ acquisto  della cittadinanza?

Attualmente i tempi di attesa  si aggirano o superano i cinque anni, anche se la normativa prevede un periodo di attesa massimo di 730 giorni, ovvero di 2 anni. Trascorso tale periodo e in presenza di decreto di diniego da parte del Ministero, l’interessato può ricorrere al TAR.
Tuttavia, anche facendo un ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale, non si produce  alcun effetto utile, in quanto il TAR non può  sostituirsi all’Amministrazione competente e non può emanare, al suo posto, il provvedimento di concessione della cittadinanza secondo i casi previsti.

10)  Quale è la procedura  che segue la domanda per l’acquisto della cittadinanza italiana per residenza?

La Prefettura invia la domanda  al Ministero dell’Interno, previo rapporto informativo della Questura.
Il Ministero procede a richiedere il parere del Consiglio di Stato e, se questo è  favorevole, il Ministero provvede a emanare il decreto di concessione che deve essere firmato dal Presidente della Repubblica.
Il decreto viene trasmesso alla Prefettura, che provvede a consegnarlo all’interessato tramite il Comune di residenza.
Il cittadino straniero, al quale è stata concessa la cittadinanza italiana, ha 6 mesi di tempo dalla notifica del decreto per prestare giuramento presso il Comune di residenza.

11)  Quale è la procedura  che segue la domanda per l’acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio?

La domanda viene presentata al Ministero dell’Interno che, in assenza di cause preclusive (motivi di sicurezza e ordine pubblico, come ad esempio in caso di condanne per gravi delitti commessi dal richiedente o di segnalazioni riguardo  la sicurezza dello Stato), invia il decreto di concessione della cittadinanza alla Prefettura e questa  provvede a consegnarlo
al Comune di residenza dell’interessato.
Il cittadino straniero, al quale è stata concessa la cittadinanza italiana, ha 6 mesi di tempo dalla notifica del decreto per prestare giuramento presso il comune di residenza.
Decorsi 2 anni dalla presentazione della domanda, corredata dalla prescritta documentazione, e nel caso in cui non  sia ancora stato emanato il decreto di concessione, la legge sancisce che non è più possibile emanare il decreto di rigetto per decorrenza dei termini  e l’interessato potrà quindi  rivolgersi al Tribunale civile del luogo dove risiede, per chiedere una sentenza che accerti la cittadinanza, essendo l’acquisizione un vero e proprio diritto soggettivo.
L’ eventuale rifiuto della concessione della cittadinanza italiana per matrimonio dovrà essere anticipato dal preavviso di rigetto  (art. 10 bis, Legge  241/90).
Il mancato preavviso comporta il ripristino della possibilità, da parte dell’interessato, di integrare la documentazione mancante o presentare eventuali elementi utili al perfezionamento dell’istanza.

12) Dove posso chiedere il certificato di cittadinanza?

La certificazione relativa al possesso della cittadinanza italiana viene rilasciata dall'Anagrafe del Comune.
Sede a Genova in corso Torino 11 - Ufficio Cittadinanza - tel. 010 5576870
e-mail cittadinanza@comune.genova.it.

Ultimo aggiornamento: 09/02/2015
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