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Ministero dei lavori pubblici
D.M. 7-6-1999
Requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della L. 9 dicembre 1998, n. 431, e criteri per la determinazione degli stessi.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 luglio 1999, n. 167.

D.M. 7 giugno 1999 (1).

Requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della L. 9 dicembre 1998, n. 431, e criteri per la determinazione degli stessi (2). (3)


(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 luglio 1999, n. 167.

(2)  Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota al comma 4 dell'art. 11, L. 9 dicembre 1998, n. 431.

(3) Emanato dal Ministero dei lavori pubblici.

 


IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431, concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo ed in particolare l'art. 11 che istituisce, presso il Ministero dei lavori pubblici, il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazioni;

Visto, inoltre, il comma 4 del citato art. 11 che prevede che siano definiti, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, previa intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, i requisiti minimi dei conduttori al fine di poter beneficiare dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione e i criteri per la determinazione dei contributi stessi in relazione al reddito familiare e all'incidenza sul reddito medesimo del canone di locazione;

Tenuto conto dei risultati di apposita indagine affidata dal segretariato generale del Cer per individuare, su base regionale, i livelli dei redditi delle famiglie in locazione e l'incidenza del canone di locazione sui redditi medesimi al fine di definire i requisiti minimi nonché per determinare l'entità dei contributi da assegnare ai nuclei familiari in base alle caratteristiche socio-economiche delle stesse ed in relazione all'ammontare dei finanziamenti disponibili;

Vista l'intesa espressa dalla conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 27 maggio 1999;

Visto l'art. 3, lettera c), della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Decreta:


 


1.  Requisiti minimi per beneficiare dei contributi.

1. La concessione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione di cui all'art. 11, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, da effettuarsi sulla base di apposita graduatoria comunale, è assoggettata alla sussistenza dei seguenti requisiti minimi riferiti al nucleo familiare del richiedente:

a) reddito annuo imponibile complessivo non superiore a due pensioni minime INPS, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 14 per cento;

b) reddito annuo imponibile complessivo non superiore a quello determinato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24 per cento.

2. Per l'accertamento dei requisiti minimi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, l'ammontare dei redditi da assumere a riferimento è quello risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi ed il valore dei canoni è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori.

3. Ai fini verifica della situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare deve essere resa apposita dichiarazione ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.


 


2.  Adempimenti regionali e comunali.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed i comuni, qualora concorrano con propri fondi ad incrementare le risorse attribuite ai sensi dell'art. 11, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, possono stabilire ulteriori articolazioni delle classi di reddito o soglie di incidenze del canone più favorevoli rispetto a quelle indicate alle lettere a) e b) del comma l dell'art. 1.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla ripartizione delle risorse attribuite ai sensi dell'art. 11, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, tenuto anche conto della configurazione del mercato delle abitazioni in locazione nelle diverse realtà comunali e con riferimento ai valori degli affitti di alloggi con caratteri tipologici comparabili rispetto a quelli dell'edilizia residenziale pubblica.

3. I comuni fissano l'entità dei contributi secondo un principio di gradualità che favorisca i nuclei familiari con redditi bassi e con elevate soglie di incidenza del canone nonché con riferimento ai seguenti criteri:

a) per i nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 1, l'incidenza del canone sul reddito va ridotta fino al 14 per cento ed il contributo da assegnare non deve comunque essere superiore a lire 6 milioni/anno;

b) per i nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 1, l'incidenza del canone sul reddito va ridotta fino al 24 per cento ed il contributo da assegnare non dovrà comunque essere superiore a lire 4,5 milioni/anno.

4. Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o per altre analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino ad un massimo del 25 per cento o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 1 possono essere innalzati fino ad un massimo del 25 per cento.


 


 
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