REGOLAMENTO
PER L'ARTE IN STRADA NEL COMUNE DI GENOVA
ART. 1
Il Comune di Genova riconosce l'arte di strada quale fenomeno culturale e ne valorizza le varie forme espressive, consentendone lo svolgimento nell’ambito del territorio comunale con i vincoli e nei limiti imposti dal presente Regolamento.
ART. 2
Sono considerati artisti di strada coloro che svolgono attività di tipo artistico, culturale o ludico in forma spontanea, non finalizzata a lucro.
ART. 3
Lo spazio necessario all’esibizione non può essere occupato con strutture, elementi o costruzione fisse. In considerazione di ciò, l’occupazione dello spazio in strada da parte dell’artista e dell’eventuale strumento od apparato utilizzato allo scopo, non rientra nella normativa che disciplina l’occupazione del suolo pubblico purché non superi, nel complesso, i mq. 2 e sia costituita da materiale leggero, facilmente spostabile, attinente all’esibizione. L’occupazione temporanea del suolo pubblico è da ritenersi pertanto a titolo gratuito.
ART. 4
Salvo diverse comunicazioni per specifiche iniziative da parte delle Autorità competenti, sono stati individuati i seguenti spazi, ritenuti idonei per le manifestazioni degli artisti di strada:
- Porto Antico
- Centro Storico
- Corso Italia e Boccadasse
- Passeggiata Nervi
- Parchi e giardini cittadini
- Isole pedonali
- Lungomare di Pegli
- ogni altra area individuata dai rispettivi Consigli di Circoscrizione.
Gli orari previsti per le performances sono i seguenti:
dalle ore 9,30 alle 23.30 - dal 1 maggio al 30 settembre;
dalle ore 9,30 alle 19.30 - dal 1 ottobre al 30 aprile.
I Consigli di Circoscrizione, in occasione di particolari festività o iniziative, potranno consentire orari di esibizione più ampi.
In ogni caso la singola performance non potrà superare la durata di 1 ora nella stessa postazione se realizzata in adiacenza di edifici residenziali o di esercizi commerciali. Non è consentito occupare lo spazio preventivamente.
I Consigli di Circoscrizione, per ragioni ostative contingenti, si riservano di vietare temporaneamente l'arte di strada negli spazi e/o negli orari sopra menzionati.
Non potrà essere utilizzato spazio adibito a stazionamento per veicoli se non diver-samente disposto dalla Civica Amministrazione in occasione di spettacoli specifici a carattere di Festival o Raduno per gli artisti di strada.
In tali casi si potrà derogare dal precedente articolo 3 e la Civica Amministrazione potrà avvalersi della facoltà di esigere tributi per la concessione del suolo pubblico.
ART. 5
Chi esercita l’arte di strada non dovrà costituire intralcio al traffico veicolare e pedo-nale, non dovrà ostacolare gli accessi ad edifici ed esercizi commerciali, non dovrà sporcare il suolo pubblico e non dovrà costituire pericolo per l’incolumità delle persone o per la materiale sicurezza delle cose, avendo cura, al termine della performance, di rimuovere tutto ciò che è servito allo svolgimento della stessa.
ART. 6
L’artista di strada che, per la peculiarità della sua performance, produce la spontanea disposizione del pubblico definita "a cerchio", non può chiedere il pagamento di biglietti o comunque pretendere un corrispettivo in denaro per la sua esibizione, dovendosi considerare l’eventuale offerta di denaro, da parte del pubblico, una libera elargizione.
ART. 7
Il passaggio “a cappello” dell’artista in mezzo al pubblico alla fine della sua perfomance, non è in contrasto con l’art. 6 del presente Regolamento
ART. 8
E' vietato esercitare il commercio ambulante, tranne la vendita di opere del proprio ingegno artistico. E' vietata qualsiasi forma di pubblicità se non in osservanza delle norme vigenti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 61, comma 12, lettera f, del D.M. N.375 del 4.8.1988.
ART. 9
Le esibizioni musicali e/o canore sono consentite purché non venga arrecato disturbo a terzi e venga osservata la normativa vigente sull’inquinamento acustico. Il suono degli strumenti musicali potrà essere diffuso anche da piccoli impianti di amplificazione purché le emissioni sonore non superino i decibel consentiti dalla normativa vigente.
ART. 10
Relativamente alle tecniche di disegno esercitate dai “Madonnari” essi devono usare materiali che non danneggino i selciati. E’ comunque vietato dipingere direttamente su sagrati di chiese, luoghi di culto o in zone di alto pregio. E’ altresì vietata qualunque forma di disegno sui muri cittadini se non espressamente autorizzata dalla Civica Amministrazione.
ART. 11
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali danni a persone o cose derivanti da comportamenti dell'artista di strada in cui si configuri im-prudenza, imperizia o inosservanza di leggi o regolamenti.
ART. 12
L'artista di strada, durante la propria performance, non può utilizzare, anche per la mera esibizione, uno o più animali di qualsiasi specie.
ART. 13
Nelle more dell’iscrizione all’istituendo albo professionale degli artisti di strada, detti artisti sono tenuti ad esibire, su richiesta dell’autorità competente, un’autocertificazione attestante lo svolgimento di attività di tipo artistico o, in alternativa, il tesserino di appartenenza alle Associazioni di categoria.