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Che cos’è?
E’ un assegno dell'importo massimo, se spettante nella misura intera, pari a € 404,17 per 5 mensilità, per nascite, adozioni/affidamenti preadottivi dal 1° gennaio 2024 erogato a favore di donna residente nel Comune di Genova, cittadina italiana o comunitaria o appartenente a paesi terzi in qualità di cittadina: 
- titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
- familiare di cittadini italiani, dell’Unione o di cittadini soggiornanti di lungo periodo non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente
- rifugiata politica, i suoi familiari e superstiti
- titolare della protezione sussidiaria
- cittadina/lavoratrice da Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia e suoi familiari
- titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro e i suoi familiari, ad eccezione delle categorie espressamente escluse dal D.lgs. 40/2014
- che abbia soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri, i suoi familiari e superstiti
- apolide, i suoi familiari e superstiti

per ogni figlio nato o ogni minore ricevuto in adozione e/o affidamento preadottivo.
L’assegno può essere concesso solo se la madre è residente in Italia al momento del parto.
L’importo dell’assegno è rivalutato ogni anno sulla base della variazione dell’indice ISTAT; è concesso dal Comune di Genova ed erogato dall’INPS in un’unica soluzione.

Quali sono i requisiti?
- Non beneficiare di alcun trattamento economico per la maternità o beneficiare di un trattamento economico di importo inferiore rispetto a quello dell’assegno (€ 1.740,90) per ogni figlio nato o ogni minore ricevuto in adozione e/o affidamento
- valore dell'indicatore della situazione economica equivalente è pari a euro 20.221,13.

POSSIBILI CASISTICHE:
1) Se nei 18 mesi antecedenti la nascita la mamma non ha mai lavorato deve rivolgersi al CAF per assegno di maternità
2) Se la mamma lavoratrice ha percepito un trattamento per maternità (compresa l’eventuale gravidanza a rischio) un importo inferiore a €1.731,95 può richiedere al CAF l’integrazione
3) Se nei 9 mesi precedenti il concepimento la mamma ha maturato almeno 3 mesi di contributi ed alla nascita del figlio non lavora più, deve rivolgersi all’INPS anche tramite il patronato per richiedere l’assegno di stato
4) Se la mamma ha continuato a lavorare, anche solo un giorno dopo il concepimento, deve rivolgersi all’INPS anche tramite il Patronato, per l’assegno ordinario di maternità
Come presentare la domanda?
La domanda, compilata su apposito modulo (vedi Modulo assegno maternità) e corredata dei documenti richiesti, deve essere presentata ad uno dei CAF convenzionati (vedi Elenco CAF).

La modulistica in forma cartacea è reperibile nelle sedi dei Servizi Demografici di corso Torino, nei 9 Municipi e  negli Sportelli del Cittadino di Palazzo Ducale e dei Municipi.

ATTENZIONE : La domanda va presentata tassativamente entro 6 mesi dalla data del parto
Documenti da allegare alla domanda:

1) FOTOCOPIA ATTESTAZIONE ISEE
2) FOTOCOPIA CARTA IDENTITA’ (fronte/retro)
3) FOTOCOPIA CARTA SOGGIORNO O FOTOCOPIA RICHIESTA CARTA SOGGIORNO (per extracomunitari)
4) EVENTUALE FOTOCOPIA ATTESTAZIONE RIFUGIATO POLITICO/PROTEZIONE SUSSIDIARIA
5) EVENTUALE FOTOCOPIA DELLA SENTENZA DI DIVORZIO O OMOLOGA DI SEPARAZIONE
6) EVENTUALE COPIA DEL PROVVEDIMENTO DI ADOZIONE /AFFIDAMENTO PREADOTTIVO O DICHIARAZIONE RELATIVA
7) IN CASO DI PRECEDENTE RICHIESTA PER L’ASSEGNO DI STATO PORTARE LA LETTERA DI RIFIUTO  DELL’INPS
8) IBAN AI FINI DEL PAGAMENTO

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Ultimo aggiornamento: 15/04/2024