Anche a Certosa e Rivarolo in vigore l'ordinanza anti-alcool

18/10/2018 - 08:46

Si estende a Rivarolo, Certosa e zone limitrofe, con le stesse modalità di limitazione valide per l’ordinanza emessa per il Municipio Centro Ovest, l’ordinanza che vieta il consumo e il possesso di bevande alcoliche (per il consumo immediato) in strada e in aree pubbliche, esclusi i luoghi autorizzati come bar e ristoranti.

Il perimetro, all’interno del quale vige il divieto valido fino al 31 marzo 2019, è delimitato da queste vie e piazze:

  • via Rivarolo
  • via Teresa Durazzo Pallavicini
  • piazza Durazzo Pallavicini
  • giardini Foltzer
  • via Jori
  • via Borsieri
  • via Campi
  • via Fillak dall’intersezione con via Campi 
  • via Brin compresa l’area Metro
  • via Bercill 
  • via Ristori 
  • via Virgilio
  • viale Michelangelo Buonarroti fino al civ. 1r 
  • via Ludovico Ariosto
  • via Aulo Persio
  • salita San Bartolomeo della Certosa 
  • via Ausonio Vedovi
  • via Mansueto fino al civ. 4a 
  • piazzale Palli (area Fillea)
  • via Piombelli fino all’intersezione con piazzale Palli 
  • via Canepari 
  • piazzale Emilio Guerra
  • via Gioacchino Rossini 
  • via Celesia 
  • via Carnia.
Nello specifico, queste sono le modalità di applicazione dell’ordinanza:                                                                                                                                                 
  1. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande nonché le attività artigianali alimentari devono chiudere alla clientela entro le ore 1 da lunedì a venerdì ed entro le ore 2 del giorno successivo il venerdì, il sabato e tutti i prefestivi, con divieto di apertura prima delle ore 5 degli stessi giorni, ad esclusione di quelle attività che non commerciano/somministrano bevande alcooliche in qualsiasi forma e di qualsiasi gradazione
  2. Tutti gli esercizi di vicinato (fino a 250 mq. di superficie netta di vendita) devono chiudere l'attività entro le ore 21 di ogni giorno, con divieto di apertura prima delle ore 6 del giorno successivo, ad esclusione di quelli che non commerciano bevande alcooliche in qualsiasi forma e di qualsiasi gradazione
  3. Le strutture con superficie di vendita superiore a 250 mq. che protraggono l’attività dopo le ore 21, da quell’ora devono cessare la vendita di alcolici e sono tenute a garantire l’impossibilità da parte dei clienti di accedere alle bevande alcoliche riponendo le stesse in aree chiuse come armadi, magazzini, cantine e simili o con sbarramento delle corsie e scaffalature in cui sono esposti alcolici; la vendita di alcolici può riprendere dalle ore 6 del giorno successivo
  4.  I titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande, gli esercizi di vicinato che possono restare aperti dopo le ore 21 in base al presente provvedimento, le grandi e medie strutture di vendita e le attività commerciali artigianali per la vendita di prodotti alimentari, non devono vendere per asporto bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e/o metallo dopo le ore 21e fino alle ore 6 del giorno successivo
  5. Nei circoli privati tutte le attività rumorose che si svolgono all’interno devono esaurirsi entro le ore 24 e non possono riprendere prima delle ore 7 successive dei giorni feriali e fino alle ore 9 successive dei giorni festivi, fatte salve eventuali limitazioni più restrittive prescritte dal Nulla Osta Acustico. La somministrazione di alimenti e bevande per i circoli privati deve cessare inderogabilmente entro le ore 23 e non può riprendere prima delle ore 7 del giorno successivo
  6. Tutte le attività commerciali, artigianali e di somministrazione nonché i circoli privati che effettuano somministrazione, dovranno rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio, nonché le altre limitazioni stabilite con la presente ordinanza, mediante l'apposizione di informazioni all'interno ed all'esterno del locale, con l'indicazione degli orari sopra stabiliti
  7. Sono vietati a chiunque, nel perimetro sopra individuato, ogni giorno dalle ore 12 alle ore 8 del giorno successivo, il consumo e la detenzione, finalizzata all’immediato consumo sul posto (contenitori privi della chiusura originaria), di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in area pubblica e/o aperta al pubblico, ad eccezione delle superfici di somministrazione autorizzate (plateatici).

via Iori
Ultimo aggiornamento: 18/10/2018
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