Violenza di genere - Leggi e regolamenti
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Normativa comunitaria 

Dichiarazione del Consiglio del 19 dicembre 1991

E' relativa all'applicazione della Raccomandazione della Commissione sulla tutela della dignità delle donne e degli uomini nel mondo del lavoro, compreso il Codice di condotta relativo ai provvedimenti da adottare nella lotta contro le molestie sessuali.  Gli stati membri dell’ UE vengono invitati  a sviluppare e ad applicare politiche integrate coerenti volte a prevenire e a lottare contro le molestie sessuali nel mondo del lavoro.
 

Direttiva 97/80/CE del Consiglio del 15 dicembre 1997

Direttiva del Consiglio riguardante l'onere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso.  Tale direttiva mira a garantire che sia accresciuta l'efficacia dei provvedimenti adottati dagli Stati membri in applicazione del principio della parità di trattamento tra i sessi, affinché,   chiunque si ritenga leso dalla inosservanza nei suoi confronti del principio della parità di trattamento, possa  ottenere il riconoscimento dei propri diritti per via giudiziaria, dopo l'eventuale ricorso ad altri organi competenti.
Ai fini della presente direttiva, il principio della parità di trattamento implica che non deve essere fatta, direttamente o indirettamente, alcuna discriminazione basta sul sesso. Per discriminazione indiretta si intende  quando una posizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri colpiscono una quota nettamente più elevata d'individui d'uno dei due sessi a meno che ciò sia adeguato e necessario e possa essere giustificato da ragioni obiettive non basate sul sesso.
Gli Stati membri, secondo i loro sistemi giudiziari, adottano i provvedimenti necessari affinché spetti alla parte convenuta provare l'insussistenza della violazione del principio della parità di trattamento ove chi si ritiene leso dalla mancata osservanza nei propri confronti di tale principio abbia prodotto dinanzi ad un organo giurisdizionale, ovvero dinanzi ad un altro organo competente, elementi di fatto in base ai quali si possa presumere che ci sia stata discriminazione diretta o indiretta.

Si consiglia la lettura integrale della direttiva per eventuali dettagli e parti omesse.
Direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica

Normativa italiana

Legge 15 febbraio 1996, n. 66

E’ la legge che prevede l’inserimento di ben 9 articoli al codice penale e altre modifiche al codice di procedura penale per contrastare la violenza. Di seguito le principali disposizioni introdotte dagli articoli del codice penale (dal 609/bis al 609/decies + 612/bis c.c.).

Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Alla stessa pena è soggetto  chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali,  abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto  o traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
E’ previsto un inasprimento della  pena se i fatti  sono commessi  nei confronti di minori di quattordici anni, o, nel caso  in cui la vittima   sia minore di 16  anni,  se il  colpevole è l’ascendente, il  genitore anche adottivo o il tutore. Lo stesso  vale se i reati sono commessi con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di  altri strumenti o sostanze  gravemente lesivi della salute della persona offesa, se la vittima è persona sottoposta a limitazioni della libertà personale oppure se l’autore del reato ha dissimulato la propria vera identità, ancor più la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.
E’ punito con la reclusione da 5 a 10 anni chiunque compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto non ha compiuto quattordici anni,  ovvero sedici anni   quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, o altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.
Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Quando i delitti  di violenza sessuale sono compiuti a danno di un  minore di quattordici anni,   il colpevole non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa.
Affinchè le autorità competenti possano procedere a comminare le pene previste dalla legge,  è necessario che la persona offesa sporga querela;  il termine entro cui è possibile sporgerla è 6 mesi dal compimento del fatto e la querela è irrevocabile. Si procede tuttavia d'ufficio se la vittima  al momento del fatto era  minorenne, se l’autore del reato  è  un ascendente,  genitore  anche adottivo, tutore ovvero un pubblico ufficiale o  un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni o se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.
Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
La condanna per violenza sessuale,  se commessa  nei confronti di minore, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori.
E’ punito con  la reclusione da sei mesi a quattro anni  chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia   o un fondato timore per   l'incolumità propria o di un prossimo congiunto tanto  da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita . Pene più severe sono previste se il reato è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa; se la vittima è un minore,  una donna in stato di gravidanza o  una persona con disabilità. Costituiscono aggravanti se il reato  è commesso con l’uso di armi o da persona che ha dissimulato la propria vera identità.  Per poter procedere, è necessaria tuttavia la querela della vittima, salvo nei casi in cui  essa sia minorenne  o disabile per cui è prevista la procedura d’ufficio.

Si consiglia la lettura integrale della legge per eventuali dettagli e parti omesse.

Art.18-bis (Permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica) del Dl 25 luglio 1998, n. 286. 

In caso di accertamento di delitti di violenza domestica commessi in Italia nei confronti di una straniero, emerga un concreto pericolo per la sua incolumità, il questore, con il parere favorevole dell'autorità giudiziaria, rilascia un permesso di soggiorno per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza.
Per violenza domestica si intende uno o più atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.
Il medesimo permesso di soggiorno può essere rilasciato dal questore quando le situazioni di violenza o abuso emergano nel corso di interventi assistenziali dei centri antiviolenza, dei servizi sociali territoriali o dei servizi sociali specializzati nell'assistenza delle vittime di violenza. 
Nei confronti dello straniero condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno dei delitti commessi in ambito di violenza domestica, può  essere disposta la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione dall’ Italia.  
Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea e ai loro familiari. 
 

Legge 4 aprile 2001, n. 154

La legge contiene misure contro  la violenza nelle relazioni familiari, soprattutto in presenza di istanza di separazione o di cessazione o scioglimento degli effetti civili del matrimonio. 
 

Art. 76, comma 4-ter, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

La persona offesa dai reati di violenza sessuale individuale o di gruppo, o minore coinvolto in atti sessuali , può beneficiare dell’ assistenza legale gratuita, senza limiti di reddito.
 

D.l.  23 febbraio 2009, n. 11

convertito in legge n. 38 del  23 aprile 2009. Il decreto contiene   misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché  in caso  di atti persecutori. 

Tra le molte disposizioni spiccano le seguenti:
  • per la tutela della sicurezza urbana, i comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
  • prima di sporgere querela, la vittima può  esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza e chiedere  al questore un  ammonimento nei confronti dell'autore di atti persecutori.   Il questore, dopo aver assunto se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate sui fatti, ove ritenga fondata l'istanza, procede con un ammonimento verbale  nei confronti del soggetto per cui  e' stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Il questore valuta altresì  l'eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni, in possesso dell’autore di atti persecutori.

Nel codice di procedura penale, viene inserita la possibilità di vietare l’ avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa  o l’obbligo di mantenere una certa distanza da tali luoghi  che può prescrivere il giudice  nei confronti dell’autore di  atti persecutori.
Le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia del reato di atti persecutori,  hanno l'obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della vittima. Le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche provvedono a mettere in contatto la vittima con i centri antiviolenza, qualora essa ne faccia espressamente richiesta.
Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità e' istituito un numero verde nazionale a favore delle vittime degli atti persecutori, attivo ventiquattro ore su ventiquattro, con la finalità di fornire un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato delle adeguate competenze, nonché di comunicare prontamente, nei casi di urgenza e su richiesta della persona offesa, alle forze dell'ordine competenti gli atti persecutori segnalati.

Si consiglia la lettura integrale della legge per eventuali dettagli e parti omesse.

Legge 27 giugno 2013, n. 77

E’ la legge che ratifica la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011.

Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. Istanbul, 11 maggio 2011

La Convenzione aspira a creare un’Europa libera dalla violenza contro le donne e dalla violenza domestica.
Viene infatti  riconosciuto  che la violenza contro le donne è strutturalmente una violenza di genere in quanto  manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi e che essa  è uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini.
Si esprime dunque profonda preoccupazione per le gravi forme di violenza a cui sono spesso esposte donne e ragazze, tra  cui la violenza domestica, le molestie sessuali, lo stupro, il matrimonio forzato, i delitti commessi in nome del cosiddetto "onore" e le mutilazioni genitali femminili, che costituiscono una grave violazione dei diritti umani delle donne e delle ragazze e il principale ostacolo al raggiungimento della parità tra i sessi. Tali violenze si aggravano ancora di più in presenza di conflitti armati.
Gli stati firmatari della Convenzione si impegnano ad  adottare le misure legislative e di altro tipo necessarie per promuovere e tutelare il diritto di tutti gli individui, e segnatamente delle donne, di vivere liberi dalla violenza, sia nella vita pubblica che privata. Viene inoltre condannata ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne e viene ribadito l’impegno da parte degli stati firmatari di adottare senza indugio le misure legislative e di altro tipo necessarie per prevenirla.
Gli stati firmatari  si impegnano  a promuovere ed attuare politiche efficaci volte a favorire la parità tra le donne e gli uomini e l’emancipazione e l’autodeterminazione delle donne.
Gli ambiti  di intervento riguardano la prevenzione, la sensibilizzazione, l’educazione a livello scolastico, la formazione di figure professionali adeguate che si occupano delle vittime e degli autori di queste violenze , la redazione di programmi d’intervento e il coinvolgimento del settore privato e dei mass media.

Gli stati firmatari devono adottare  le misure legislative o di altro tipo necessarie per:
  • garantire che le vittime abbiano accesso ai servizi destinati a facilitare il loro recupero. Tali misure includeranno, se necessario, dei servizi quali le consulenze legali (per cui deve essere previsto il patrocinio gratuito) e un sostegno psicologico, un’assistenza finanziaria, alloggio, istruzione, formazione e assistenza nella ricerca di un lavoro, nonché accesso ai servizi sanitari e sociali;
  • penalizzare un comportamento intenzionalmente e ripetutamente minaccioso nei confronti di un'altra persona, portandola a temere per la propria incolumità (stalking);   
  • penalizzare l’atto intenzionale di costringere un adulto o un bambino a contrarre matrimonio (matrimonio forzato);
  • perseguire penalmente  le mutilazioni genitali femminili;
  • perseguire penalmente l’aborto e/o la sterilizzazione forzati, ovvero senza il consenso informato della donna su cui viene praticato;
  • sanzionare le molestie sessuali;
  • non prevedere alcuna attenuante, in fase di giudizio, per i cosiddetti “delitti d’onore” ovvero delitti commessi a rivendicazione della cultura,   usi e costumi, religione, tradizioni dell’autore del reato;
  • riconoscere la facoltà alle autorità competenti di ordinare all’autore di violenza domestica l’allontanamento dal domicilio della vittima e/o il divieto di avvicinamento, per garantire la sicurezza di quest’ultima;
  • prevedere il rilascio del permesso di soggiorno alla vittime di violenza sessuale o domestica che non hanno la cittadinanza, per proseguire nelle indagini e a tutela delle vittime stesse, nonché sviluppare procedure di accoglienza per le richiedenti asilo.
Infine gli stati firmatari cooperano  tra di loro al fine di prevenire, combattere e perseguire tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione,  e conseguentemente proteggere e assistere le vittime,condurre indagini, procedere penalmente, nonché  applicare le pertinenti sentenze civili e penali pronunciate dalle autorità giudiziarie competenti.

Si rimanda alla lettura integrale della Convenzione per ulteriori dettagli e parti omesse.
Convenzione Istanbul Pdf
 

D.l 14 agosto 2013, n. 93

convertito in legge n. 119 del 15 ottobre 2013.  Il decreto, dato  il susseguirsi di eventi di gravissima efferatezza  a danno di donne e il conseguente allarme sociale che  ne  deriva, contiene disposizioni urgenti in materia di sicurezza, nonché di protezione civile e commissariato delle province per combattere questo fenomeno. Introduce pertanto altre  modifiche agli articoli del codice penale, ampliando di fatto le condizioni per cui determinati atti  sono considerati atti di violenza e quindi costituiscono un  reato.
Prevede inoltre la necessità di  misure di prevenzione  finalizzate alla   tutela delle donne e  di  ogni  vittima  di  violenza domestica, che dovranno essere strutturate  in un  piano  di  azione  straordinario contro  la  violenza  sessuale  e  di  genere,  che  contenga  azioni strutturate e condivise, in ambito sociale,  educativo,  formativo  e informativo per garantire una maggiore e piena tutela alle vittime.

Si consiglia la lettura integrale della legge per eventuali dettagli e parti omesse.

La normativa aggiornata è reperibile sul sito della Presidenza del Consiglio, Dipartimento Pari Opportunità.    
 

Elenco delle fonti normative

Ultimo aggiornamento: 05/03/2015
Comune di Genova  - Palazzo Tursi  -  Via Garibaldi 9  -  16124 Genova  | Numero Unico: 010.1010
Pec: comunegenova@postemailcertificata.it - C.F. / P. Iva 00856930102 
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