Tre cose da sapere sulle convivenze

Sai che nel nostro ordinamento ci sono norme che prevedono diritti, doveri e facoltà anche per i conviventi?

Per convivenza si intende l’unione di due persone, anche dello stesso sesso, non coniugate tra loro, ma caratterizzata dalla stabilità del rapporto, dalla solidarietà reciproca e, nel caso della nascita di figli, dalla comune responsabilità genitoriale.
Si tratta quindi di persone che, al di fuori dell’istituto del matrimonio, per scelta o impedimento giuridico (ad esempio sussistente per coloro che debbano ancora sciogliere precedenti vincoli matrimoniali o per persone dello stesso sesso) decidono di condividere la propria vita come se fossero coniugi.
Alle coppie sposate la legge riconosce precisi diritti e doveri reciproci (Titolo sesto del Codice Civile e titolo ottavo del D.P.R. 3.11.2000 n. 396).
La convivenza more uxorio non è però irrilevante per il nostro ordinamento e, anche in assenza di una regolamentazione organica, nel nostro ordinamento vi sono specifiche
disposizioni che disciplinano alcuni aspetti della convivenza dandole rilevanza giuridica.
Si possono citare alcuni esempi (senza pretesa di completezza dal momento che si tratta di una molte norme contenute in leggi differenti):
• l’accesso alla procreazione medicalmente assistita è consentito anche alle coppie conviventi (art.5 L.40/2004);
• in un processo penale il convivente ha diritto di astenersi dal testimoniare contro il compagno (art.199 codice di procedura penale);
• il risarcimento del danno da fatto illecito in caso di morte del convivente è riconosciuto al partner, quando risulti concretamente dimostrata la relazione caratterizzata da stabilità e da mutua assistenza morale e materiale (Cass. Sez. II civile, sentenza 16 settembre 2008 n.23725);
• la persona convivente può proporre istanza per la nomina dell’ amministratore di sostegno (art.408 codice civile) o di interdizione e inabilitazione del partner (art. 417 codice civile);
• i genitori conviventi esercitano la responsabilità genitoriale nei confronti dei figli riconosciuti da entrambi;
• al convivente può essere attribuito, nella separazione, il godimento della casa familiare in caso di affidamento dei figli (art. 337 sexies codice civile);
• il convivente può subentrare nel contratto di locazione intestato all’altro, in caso di morte di quest’ultimo (Corte Costituzionale sentenza 24 marzo-7 aprile 1988 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.6, primo comma L.27 luglio 1988 n.392);
• la famiglia di fatto gode della tutela possessoria (possono esercitare le azioni volte a accertare il loro diritto di possedere la casa) della casa dove si svolge la convivenza;
• il convivente può esercitare il diritto di opzione per l’acquisto di immobili di edilizia residenziale pubblica in caso di vendita (art.1, c.598 della legge 266/2005 );
• ai conviventi è applicabile l’istituto dell’impresa familiare: l’attività lavorativa svolta nell’ambito di una convivenza more uxorio non costituisce quindi lavoro subordinato (art.230 bis codice civile; Cassazione, Sez. Lavoro, sentenza 15 marzo 2006 n.5632 );
• la legge sui trapianti prevede che i medici forniscano informazioni sulle opportunità terapeutiche anche al convivente more uxorio (art.3 L. n.91/1999);
• si applica, anche per le famiglia di fatto, la tutela contro la violenza nelle relazioni familiari (artt.342 bis e 342 ter codice civile);
• la famiglia di fatto usufruisce delle prestazioni dello “stato sociale” (assegnazione di case popolari ecc.);
• al convivente ristretto in carcere possono essere concessi permessi per visitare anche il partner in imminente pericolo di vita (art.30 L.354/1975).

Sai che i conviventi hanno strumenti per disciplinare i reciproci rapporti patrimoniali?

Nel caso di matrimonio, la legge stabilisce i diritti e doveri reciproci dei coniugi anche in relazione ai rapporti patrimoniali, sia durante il matrimonio, sia nel caso di suo scioglimento.
Per i conviventi non è prevista questa disciplina organica e possono quindi disciplinare la loro situazione patrimoniale solo attraverso specifici accordi (contratti di convivenza) o con atti giuridici ad hoc (ad esempio testamento e donazioni).

Sai che cos'é un contratto di convivenza?

E’ un contratto cosiddetto atipico ammesso dal nostro codice civile (art.1322 cc), cioè un contratto che non appartiene a un tipo avente una disciplina particolare, ma che è unanimemente riconosciuto come diretto a perseguire interessi meritevoli di tutela.
Con il contratto di convivenza i partner possono regolare in modo completo solo gli aspetti patrimoniali del loro rapporto (compreso il contributo di ciascuno al mantenimento dei figli, si veda l’art.337 ter c.4 c.c. “salvo accordi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in maniera proporzionale al proprio reddito) e solo pochi specifici aspetti limitati ai rapporti personali (sono ad esempio ammessi accordi sull’affidamento dei figli per il caso di cessazione della convivenza, che potranno poi essere vagliati da un Giudice; l’art.337 ter c.2 c.c. prevede che il Giudice, nel decidere sull’affidamento dei figli in caso di cessazione della convivenza, “prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori”).
Il contratto di convivenza deve risultare da un apposito atto scritto.

Altre domande e risposte

Ultimo aggiornamento: 15/07/2015
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