Tre cose da sapere sulla donazione di organi, tessuti e cellule

 
Sai come puoi diventare donatore?

Nel nostro Paese per la manifestazione della volontà di donare vige il principio del silenzio-assenso informato introdotto dalla Legge 1 aprile 1999, n. 91; in carenza di applicazione della informazione intesa come notifica a tutti i cittadini, e dopo l’entrata in funzione del Sistema Informativo Trapianti, vige il principio del consenso o del dissenso esplicito (art. 23 della Legge n. 91 del 1 aprile 1999; Decreto del Ministero della Salute 8 aprile 2000)
A tutti i cittadini maggiorenni è dunque offerta la possibilità (non l'obbligo) di dichiarare la propria volontà (consenso o diniego) in materia di donazione di organi dopo la morte, attraverso le seguenti modalità:
- la registrazione della propria volontà presso la propria Asl di riferimento o il medico di famiglia, attraverso un apposito modulo. Queste dichiarazioni sono registrate direttamente nel Sistema Informativo Trapianti (SIT), il data-base del Centro Nazionale Trapianti, che è consultabile dai medici del coordinamento in modo sicuro e 24 ore su 24;
- quando ritiri o rinnovi la Carta d’Identità presso qualunque ufficio anagrafico del l Comune di Genova. .Anche la dichiarazione depositata presso il Comune è registrata e consultabile attraverso il SIT;
- la compilazione del "tesserino blu"  del Ministero della Salute o del tesserino di una delle associazioni di settore, che deve essere conservato insieme ai documenti personali;
- qualunque dichiarazione scritta che contenga nome, cognome, data di nascita, dichiarazione di volontà (positiva o negativa), data e firma, (considerata valida ai fini della dichiarazione dal Decreto ministeriale 8 aprile 2000), anch'essa da conservare tra i documenti personali;
- l’atto olografo sottoscritto firmato presso l’Associazione Italiana Donatori di  Organi (AIDO). Grazie ad una convenzione del 2008 tra il Centro Nazionale Trapianti e l’AIDO, anche queste dichiarazioni confluiscono direttamente nel SIT.
 
Nel caso di potenziale donatore (soggetto di cui sia stata accertata la morte con criteri neurologici), i medici rianimatori verificano se questo ha con sé un documento attestante la propria dichiarazione di volontà o se quest’ultima risulta registrata nel SIT.
Se un cittadino non esprime la propria volontà in vita, la legge prevede la possibilità per i familiari (coniuge non separato, convivente more uxorio, figli maggiorenni e genitori) di opporsi al prelievo durante il periodo di accertamento di morte. Pertanto, è bene parlare anche con i propri familiari, poiché, in assenza di dichiarazione, essi vengono interpellati dai medici circa la volontà espressa in vita dal congiunto. Per i minori sono sempre i genitori a decidere e, se anche solo uno dei due è contrario, il prelievo non può essere effettuato.

Sai che puoi cambiare idea in qualsiasi momento?

Il cittadino può modificare la dichiarazione di volontà in qualsiasi momento. Sarà comunque ritenuta valida, sempre, l'ultima dichiarazione resa in ordine di tempo secondo le modalità previste.

Sai come avviene la donazione?

Il prelievo di organi viene effettuato dopo l’accertamento di morte del donatore.
Tutte le fasi di accertamento di morte con criteri neurologici sono rigorosamente sancite dalla legge e vengono effettuate da un collegio di medici esperti (anestesista, neurofisiopatologo, medico legale) che viene convocato dalla Direzione Sanitaria della struttura ospedaliera, indipendentemente dall’eventuale consenso al prelievo di organi. Nel caso in cui il soggetto, al quale si sta accertando la morte con criteri neurologici, presenti le condizioni cliniche per diventare un potenziale donatore di organi, il medico coordinatore del prelievo verifica se è presente nel Sistema Informativo Trapianti (SIT) l’espressione in vita del soggetto o se ha con sé un qualsiasi documento di volontà espressa.
Spesso si sente parlare di morte cerebrale, morte clinica o morte cardiaca; in realtà la morte è una sola, ma ci sono diverse modalità di accertamento: secondo criteri cardiaci, neurologici o necroscopici.
La Legge 29 dicembre 1993, n. 578 (“Norme per l’accertamento e la certificazione di morte”) stabilisce che la morte si identifica con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni del cervello. Questa condizione può presentarsi in seguito ad un arresto della circolazione sanguigna (elettrocardiogramma piatto per non meno di 20 minuti) o per una grave lesione che ha danneggiato irreparabilmente il cervello. In quest’ultimo caso i medici eseguono accurati accertamenti clinici e strumentali per stabilire la contemporanea presenza delle seguenti condizioni:
stato di incoscienza
assenza di riflessi del tronco
assenza di respiro spontaneo
silenzio elettrico cerebrale.
Per quanto riguarda il periodo di osservazione l’’art. 4 del Decreto Ministeriale 11 aprile 2008, n. 136 (che aggiorna il D.M. 22 agosto 1994 n. 582) sancisce che, per tutti e indipendentemente dal prelievo, la durata dell’osservazione ai fini dell’accertamento della morte deve essere non inferiore a 6 ore per gli adulti e i bambini; sotto l’anno di età sono richiesti, tuttavia, ulteriori test strumentali.

 

Altre domande e risposte

Ultimo aggiornamento: 31/03/2016
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