Nuova modalita di pagamento tramite F24 dal 1° ottobre 2014
A partire dal 1° ottobre 2014, a seguito di quanto stabilito dall’art. 11. c. 2 del DL 66/2014, i privati non titolari di partita IVA che versano importi superiori ai 1.000 euro o che utilizzano crediti in compensazione, non potranno più portare il modello F24 cartaceo in banca, alla posta o presso Equitalia, ma dovranno utilizzare i canali telematici: il servizio di home banking di un conto corrente bancario-postale o i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel).Le modalità di pagamento sono diverse in relazione all’importo pagato e all’eventuale presenza di crediti da utilizzare in compensazione.
Nello specifico la normativa stabilisce:
- per gli F24 il cui saldo finale dell’F24 è superiore a 1.000 euro e per quelli il cui saldo finale sia di importo positivo a seguito di compensazione, il pagamento va effettuato esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel) e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa ovvero mediante i servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs 241/1997 e dell’art. 1 del D.Lgs 37/1999 (banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione, prestatori di servizi di pagamento)
- per gli F24 il cui saldo finale sia di importo pari a zero per effetto delle compensazioni effettuate, esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel) o per il tramite di un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, c. 3, del DPR 322/1998 (professionisti, CAF, associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, etc.), che può trasmettere telematicamente le deleghe F24 in nome e per conto degli assistiti avvalendosi del servizio “F24 cumulativo”, disciplinato da apposita convenzione con l’Agenzia delle Entrate, e del servizio “F24 addebito unico” di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 giugno 2007
La presentazione del modello F24 in forma cartacea è, inoltre, ammessa nei seguenti casi particolari:
- F24 precompilati dall’ente impositore. Per evitare complicazioni per i contribuenti e possibili errori nella compilazione dei modelli F24, i contribuenti che utilizzano deleghe di pagamento precompilate, inviate dagli enti impositori (ad esempio Agenzia delle entrate, Comuni, e altri), con saldo finale superiore a 1.000 €, possono presentare detti modelli in formato cartaceo presso gli sportelli degli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia, a condizione che non siano indicati crediti in compensazione.
- Versamenti rateali in corso. Tenuto conto che per numerosi contribuenti non titolari di partita IVA, alla data di entrata in vigore della disposizione in commento (1° ottobre 2014), sono in corso, per il corrente anno, versamenti rateali di tributi, contributi e altre entrate tramite modello F24 cartaceo, sarà possibile continuare a effettuare i versamenti delle rate successive utilizzando la medesima modalità, fino al 31 dicembre 2014, anche per importi superiori a 1.000 € e/o utilizzando crediti in compensazione, oppure se il saldo del modello è pari a zero.
Ultimo aggiornamento: 09/10/2014