Nuova modalita di pagamento tramite F24 dal 1° ottobre 2014
A partire dal 1° ottobre 2014, a seguito di quanto stabilito dall’art. 11. c. 2 del DL 66/2014, i privati non titolari di partita IVA che versano importi superiori ai 1.000 euro o che utilizzano crediti in compensazione, non potranno più portare il modello F24 cartaceo in banca, alla posta o presso Equitalia, ma dovranno utilizzare i canali telematici: il servizio di home banking di un conto corrente bancario-postale o i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel).

Le modalità di pagamento sono diverse in relazione all’importo pagato e all’eventuale presenza di crediti da utilizzare in compensazione.

Nello specifico la normativa stabilisce:
  • per gli F24 il cui saldo finale dell’F24 è superiore a 1.000 euro  e per quelli il cui saldo finale sia di importo positivo a seguito di compensazione, il pagamento va effettuato esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel) e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa ovvero mediante i servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs 241/1997 e dell’art. 1 del D.Lgs 37/1999 (banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione, prestatori di servizi di pagamento)
  • per gli F24 il cui saldo finale sia di importo pari a zero per effetto delle compensazioni effettuate, esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate  (Fisconline o Entratel) o per il tramite di un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, c. 3, del DPR 322/1998 (professionisti, CAF, associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, etc.), che può trasmettere telematicamente le deleghe F24 in nome e per conto degli assistiti avvalendosi del servizio “F24 cumulativo”, disciplinato da apposita convenzione con l’Agenzia delle Entrate, e del servizio “F24 addebito unico” di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 giugno 2007
In linea generale, i versamenti con modello F24 cartaceo potranno continuare a essere effettuati, presso gli sportelli degli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs 241/1997 e dell’art. 1 del D.Lgs 37/1999 (Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione), dai soggetti non titolari di partita IVA, nel caso in cui debbano versare, senza utilizzo di crediti in compensazione, somme per un importo totale pari o inferiore a 1.000 €.

La presentazione del modello F24 in forma cartacea è, inoltre, ammessa nei seguenti casi particolari:
  • F24 precompilati dall’ente impositore. Per evitare complicazioni per i contribuenti e possibili errori nella compilazione dei modelli F24, i contribuenti che utilizzano deleghe di pagamento precompilate, inviate dagli enti impositori (ad esempio Agenzia delle entrate, Comuni, e altri), con saldo finale superiore a 1.000 €, possono presentare detti modelli in formato cartaceo presso gli sportelli degli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia, a condizione che non siano indicati crediti in compensazione.
  • Versamenti rateali in corso. Tenuto conto che per numerosi contribuenti non titolari di partita IVA, alla data di entrata in vigore della disposizione in commento (1° ottobre 2014), sono in corso, per il corrente anno, versamenti rateali di tributi, contributi e altre entrate tramite modello F24 cartaceo, sarà possibile continuare a effettuare i versamenti delle rate successive utilizzando la medesima modalità, fino al 31 dicembre 2014, anche per importi superiori a 1.000 € e/o utilizzando crediti in compensazione, oppure se il saldo del modello è pari a zero.
Per approfondimenti > Agenzia delle Entrate - Circolare n. 27 - 19/09/14
Ultimo aggiornamento: 09/10/2014
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