Introduzione alla firma grafometrica
Nel corso del 2015, il Comune di Genova ha introdotto, in fase sperimentale, una soluzione informatica innovativa che consente ai cittadini/professionisti di sottoscrivere elettronicamente documentazione amministrativa, contabile, e contrattuale. Tale soluzione, di seguito denominata “Firma elettronica avanzata grafometrica, (FEA)”, si inquadra nel più ampio progetto di dematerializzazione dei processi contabili e gestionali con la progressiva sostituzione della documentazione cartacea con la documentazione digitale.

In sintesi, il servizio di firma grafometrica si basa sull'utilizzo di una tecnologia che permette di sottoscrivere la documentazione direttamente attraverso un tablet (tavoletta digitale) con una particolare tipologia di firma elettronica, riducendo/eliminando la necessità di stampare moduli o ricevute cartacee da conservare e/o consegnare ai Cittadini.

La firma grafometrica si ottiene dalla registrazione della caratteristiche dinamiche (ritmo, pressione, coordinate, ecc.) della firma che il Cittadino appone di suo pugno tramite una penna elettronica ed un tablet di firma. La soluzione di firma grafometrica adottata dal Comune di Genova è riconducibile alla tipologia di firma elettronica avanzata, come da DPCM del 22-02-2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali" pubblicato nella GU n. 117 del 21-05-2013 e garantisce quindi (cfr. DPCM 22-02-2013, art. 56, comma 1):

a) l'identificazione del firmatario del documento.
b) la connessione univoca della firma al firmatario.
c) il controllo esclusivo del firmatario del sistema di generazione della firma, ivi inclusi i dati biometrici eventualmente utilizzati per la generazione della firma medesima.
d) la possibilità di verificare che il documento informatico sottoscritto non abbia subito modifiche dopo l'apposizione della firma.
e) la possibilità per il firmatario di ottenere evidenza di quanto sottoscritto.
f) l'individuazione del soggetto di cui all'articolo 55, comma 2, lettera a) delle regole tecniche
g) l'assenza di qualunque elemento nell'oggetto della sottoscrizione atto a modificarne gli atti, fatti o dati nello stesso rappresentati.
h) la connessione univoca della firma al documento sottoscritto.
Ultimo aggiornamento: 07/08/2015
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