Ambiente Denuncia di alienazione o morte

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I detentori di esemplari vivi in via di estinzione sono tenuti a comunicare le variazioni del luogo di custodia alla Provincia e al Comune di Genova - Direzione Ambiente - Ufficio Animali.

La vigente normativa regionale prevede che sia presentata al civico ufficio di cui sopra - nel termine di 8 giorni dall’evento -  la denuncia di alienazione o morte degli animali detenuti. In caso di animali esotici inclusi nell’allegato A del Regolamento di attuazione della C.I.T.E.S. in ambito comunitario, di cui si abbia la detenzione, l’avvenuto decesso deve essere comunicato, unitamente al certificato di legittima provenienza, anche al più vicino ufficio del Corpo Forestale dello Stato.

In caso di animali definiti pericolosi per la salute e l'incolumità pubblica ai sensi del D.M. 19 Aprile 1996, integrato dal D.M. 26 aprile 2001, sono proibiti l'acquisto e le nuove detenzioni.

Secondo le indicazioni del Corpo Forestale dello Stato - Coordinamento Regionale per la Liguria  - Servizio Certificazione CITES di Genova, per alienazione si deve intendere il trasferimento ad altri a titolo oneroso di un diritto speciale di proprietà su un bene mobile od immobile.

Nel regolamento comunitario n. 338/97 art. 2 lettera d, il vocabolo usato in inglese è “sale”, pertanto secondo l’Autorità di cui sopra, tale termine deve essere riferito solo alla vendita e alle attività commerciali individuate dal citato regolamento. Secondo tale interpretazione l’alienazione di animali in allegato A deve essere autorizzata dal C.F.S.

Si sottolinea che la detenzione di animali esotici a qualsiasi titolo (anche a seguito di cessione a titolo gratuito) deve essere autorizzata dall'ufficio Diritti Animali del Comune di Genova.
Ultimo aggiornamento: 22/02/2018