Conferenza dei Servizi Istruttoria, Decisoria e Preliminare
L’Ufficio Procedimenti Concertativi svolge le attività tecniche e amministrative relative alla gestione:
  • delle Conferenze dei Servizi, aventi ad oggetto interventi privati e lavori pubblici,
  • degli Accordi di Pianificazione, degli Accordi di Programma conseguiti tramite procedura di conferenza di servizi
  • delle Intese Stato-Regione e delle conferenze di servizi indette da altri Enti/Amministrazioni fornendo le valutazioni di competenza del Comune di Genova sotto forma di pareri di conformità urbanistica o determinazioni di parere che raccolgono le espressioni dei civici uffici interessati.

Conferenza dei servizi istruttoria

La Conferenza dei Servizi istruttoria può essere indetta, ai sensi dell’art. 14 della L. 241/1990 e s.m.i., dall’amministrazione procedente o su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel procedimento quando si ravvisa l’opportunità di effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo o in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati.
La Conferenza dei servizi istruttoria si svolge con le modalità previste dall’art. 14 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i., o con modalità diverse definite dall’amministrazione procedente.

Conferenza dei servizi decisoria

La Conferenza dei servizi decisoria viene indetta dall’amministrazione procedente quando per la conclusione del procedimento è necessario acquisire almeno due atti di assenso, pareri, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da amministrazioni diverse, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici.
Può essere convocata anche su richiesta dell’interessato o da uno degli enti procedenti quando l’attività del privato sia subordinata a più atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti, di competenza di diverse amministrazioni pubbliche.
La Conferenza decisoria di cui all’art. 14 comma 2 si svolge in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell’art. 14bis della L. 241/1990 e s.m.i., oppure in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell’art. 14ter della L. n. 241/1990 e s.m.i., solo se strettamente necessaria.

Conferenza dei servizi preliminare

La Conferenza dei servizi preliminare di cui all’art. 14 comma 3 della L. n. 241/1990 e s.m.i. può essere indetta dall’amministrazione procedente, su motivata richiesta dell’interessato, per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi. Finalità della Conferenza preliminare è quella di indicare al richiedente, prima della presentazione dell’istanza o del progetto definitivo, le condizioni per ottenere i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta o atti di assenso comunque denominati.
La Conferenza preliminare si svolge ai sensi dell’art. 14bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Procedimenti Concertativi 



Ultimo aggiornamento: 09/09/2021
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