Chiarimenti TARI - Pertinenze domestiche

CHIARIMENTI TARI - PERTINENZE DOMESTICHE

In risposta alle istanze di restituzione di quanto versato a titolo di tassa sui rifiuti, a seguito dell’interrogazione parlamentare n. 5-10764 del 18/10/2017, per quanto riguarda il Comune di Genova, non c’è stato alcun errore di calcolo nella determinazione del dovuto.

Il Comune di Genova, ai sensi del vigente Regolamento TARI, applica la parte variabile della tariffa alle abitazioni in base al numero dei componenti del nucleo familiare e applica alle cantine la sola parte fissa della tariffa, in conseguenza non si registra un doppio conteggio della parte variabile della tariffa.

I box sono considerati utenze non domestiche e tassati come autorimesse, in ragione della loro potenzialità di produzione di rifiuti, sulla base di quanto previsto dal regolamento per la determinazione della tariffa recato del DPR 158/1999. In particolare i box e i posti auto sono classificati all’interno della categoria 3 – autorimesse.

Questa impostazione, contenuta nei regolamenti relativi all’applicazione della Tassa sui rifiuti e recepita nelle delibere di determinazione delle tariffe, non è mai stata contestata dal Ministero dell’Economia e Finanze, a cui tali regolamenti vengono inviati ogni anno, che ne ha così confermato la legittimità.

Operativamente, è opportuno verificare la situazione effettiva per la quale si forniscono chiarimenti.
Molti dei soggetti che hanno effettuato istanza di rimborso, infatti, non sono assoggettati a TARI per alcuna pertinenza.

PRECISAZIONI

Il vigente Regolamento comunale (deliberazione del Consiglio comunale n. 34/2014 e smi) prevede:
  • art. 14, comma 4  del Regolamento TARI ”le cantine sono ricomprese nelle utenze domestiche e sono assoggettate alla sola parte fissa della tariffa prevista per due componenti”
  • art. 13, comma 6 del Regolamento TARI “i box e i posti auto sono compresi nelle utenze non domestiche ed inseriti nella categoria 3”.
La parte fissa della tariffa è destinata alla copertura dei costi fissi e la parte variabile della tariffa alla copertura dei costi variabili.

Per le utenze domestiche la parte fissa della tariffa è collegata alla superficie ed al numero dei componenti, quella variabile al solo numero dei componenti.

Per le utenze non domestiche sia la parte fissa sia la pare variabile sono calcolate sulla base della superficie dei locali/aree e alla destinazione d’uso degli stessi.

Nel Comune di Genova, non vi è quindi duplicazione della parte variabile domestica determinata in base al numero degli occupanti.

Ai sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento “sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili”.

Si ricorda, infine, che la Tari è un’entrata interamente destinata alla copertura dei  costi del servizio rifiuti (raccolta e smaltimento) e nessuna quota del tributo può essere utilizzata per altri fini. Gli eventuali errori su determinate tariffe non hanno quindi prodotto nessuna maggiore entrata per i comuni e la loro correzione comporterebbe necessariamente la rimodulazione delle tariffe sulla generalità dei contribuenti per garantire la corrispondenza tra entrata e costi del servizio che, ai sensi di legge, deve essere integralmente assicurata dalla TARI.
Ultimo aggiornamento: 08/01/2018
Comune di Genova  - Palazzo Tursi  -  Via Garibaldi 9  -  16124 Genova  | Numero Unico: 010.1010
Pec: comunegenova@postemailcertificata.it - C.F. / P. Iva 00856930102 
Questo sito è ottimizzato per Firefox, Chrome, Safari e versioni di Internet Explorer successive alla 8