Commercio Vendita diretta presso il domicilio dei consumatori

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VENDITA DIRETTA PRESSO IL DOMICILIO DEI CONSUMATORI

Il Decreto legislativo 59/2010 all’art. 69 comma 1 specifica che la vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori è soggetta a SCIA da presentare al comune nel  quale  l'esercente, persona  fisica  o  giuridica, intende  avviare  l'attività.

Ai sensi del D.P.R. 160/2010 le pratiche dovranno essere inoltrate tramite il portale di Impresainungiorno.gov.it.

L'attività di vendita può iniziare dalla data di inoltro della pratica.

E' possibile consultare la Normativa Generale di Riferimento.

In caso di vendita di prodotti del settore alimentare, anche se preconfezionati, deve essere presentata Notifica Sanitaria ad ASL ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Europeo CE n. 852/2004 tramite il portale di Impresainungiorno.gov.it.

Per ulteriori informazioni e tariffari consultare la sezione Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e Contatti di ASL3.

In caso di vendita di prodotti alcolici (di qualsiasi gradazione) dovrà essere effettuata contestuale comunicazione all'Agenzia delle Dogane tramite il portale Impresainungiorno.gov.it.

In caso di vendita di prodotti del settore alimentare sarà necessario essere in possesso dei requisiti professionali ai sensi dell'art. 71 Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59:

6. L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attivita' di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande e' consentito a chi e' in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attivita' d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualita' di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualita' di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualita' di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purche' nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

6-bis. Sia per le imprese individuali che in caso di societa', associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attivita' commerciale.

Ultimo aggiornamento: 16/06/2022